Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno di invalidità civile, del quale lo stato di incollocazione al lavoro - la cui prova è a carico del soggetto richiedente - rappresenta un elemento costitutivo, deve ritenersi inidonea la dimostrazione, attraverso un certificato medico, della incollocabilità per ragioni sanitarie, concernente un periodo successivo a quello in relazione al quale la prestazione sia stata richiesta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANÒ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 298/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/12/98 R.G.N. 18/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sent. 17 novembre/31 dicembre 1998 n. 298, ha confermato la sentenza del locale pretore ha aveva respinto la domanda proposta dal Sig. RI RE, volta alla condanna del Ministero dell'Interno a pagare l'assegno di invalidità civile.
La questione controversa era se fosse necessario, ai fini del requisito della incollocazione al lavoro richiesto dall'art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118, l'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio, anche per quei soggetti, come il RI, che a tale iscrizione non hanno diritto per essere, per la natura ed il grado della loro invalidità, potenzialmente dannosi per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale rilevava che nel caso di specie il ricorrente aveva prodotto certificazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. di Locri, diretta a comprovare il suo stato d'incollocabilità in quanto di pregiudizio alla propria salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, ma riteneva tale certificato non utile in causa, perché, senza data, protocollato in data 23.9.1995, e quindi attestante uno stato successivo al periodo per il quale il RI pretende l'assegno di invalidità civile, settembre 1993 febbraio 1995.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI, con unico motivo.
Il ministero dell'Interno intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118; 1 e 19 Legge 2 aprile 1968, n. 482 contesta il principio di diritto posto a base della sentenza impugnata, secondo cui il requisito dell'incollocazione al lavoro, di cui all'art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118, non sì identifica con il mero stato di disoccupazione,
e non attiene alla prova di tale stato, ma sussiste solo quando tale stato si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi, sicché la mancata iscrizione (o domanda di iscrizione) in tali liste si traduce in un difetto del requisito stesso, che impedisce la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Rileva che il suo stato di incollocabilità era stato accertato in sede medico-legale, che egli si era iscritto nelle liste ordinarie di collocamento, che successivamente aveva fatto domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, ricevendo dall'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria la risposta:
dal certificato rilasciato dall'unità operativa di medicina legale dell'USL n.9 di Locri si rileva che il Sig. RI RE è incollocabile al lavoro in quanto di pregiudizio alla propria salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Il motivo non è fondato.
L'art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 dispone: "Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 (importo aumentato da successive leggi) per tredici mensilità...".
Costituisce jus receptum che "lo stato d'incollocazione al lavoro" dell'invalido civile, previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale (artt. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziaria (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. sez. unite 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 marzo 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. lo agosto 1998 n. 7560;
Cass. 10 aprile 1999 n. 3556; Cass. 2000 n. 10765). Ciò posto, era sorto contrasto nella giurisprudenza di questa sezione lavoro sul punto se la prova relativa debba necessariamente consistere nel certificato d'iscrizione (o nella domanda d'iscrizione) nelle speciali liste previste dall'art. 19 della legge n. 482-1968, oppure se la sussistenza del requisito della "non collocazione al lavoro" possa esser provata dall'invalido con qualsiasi mezzo.
Questa Corte, dirimendo a Sezioni Unite il contrasto (sent. 203 del 1992 cit.), ha rilevato che dalla stessa sia coloro che abbiano superato il 55^ anno di età, sia la categoria di invalidi sopra indicata, e cioè di quei soggetti che, a causa della loro invalidità, possano "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti". Su tale questione è sorto contrasto, avendo ritenuto alcune pronunce (cfr. Cass. lo agosto 1998 7552; Cass. 8 giugno 1998 n. 5626) che anche nelle ipotesi suddette in cui l'invalido non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982, non gli si può, solo per tale ragione,
disconoscere l'assegno mensile di invalidità. In queste ipotesi all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non potrebbe attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato dalla citata decisione delle Sezioni Unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido.
Inoltre nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, in quanto l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento di cui all'art. 19 legge citata trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato al lavoro sulla base di un canale privilegiato, e ad essere destinato ad una attivita, lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1999 n. 473). Viceversa, secondo altre pronunce, il requisito dell'incollocazione al lavoro può essere fornito a prescindere dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di cinquantacinque anni (peraltro eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato), e non nell'ipotesi degli invalidi pericolosi per sè e per gli altri e come tali non iscrivibili nelle liste speciali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Legge 2 aprile 1968, n. 482; lo stato di incollocazione al lavoro presupporrebbe rigorosamente anche per questi ultimi che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, poiché in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall'interessato; il mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, non avrebbe valenza esonerativa dell'obbligo di domanda di iscrizione (Cass. 28-8-2000 n. 11271;
Cass. 6-7-2001 n. 9170). Tuttavia, ai fini della decisione della presente causa, non è necessario che il Collegio prenda posizione sull'evidenziato contrasto, perché, anche a seguire la tesi più favorevole al ricorrente, osta all'accoglimento del ricorso l'accertamento di fatto operato dalla sentenza impugnata, secondo cui il RI ha fornito la prova della sua incollocabilità per ragioni sanitarie con un certificato medico di data successiva al periodo per il quale aveva chiesto l'assegno di invalidità civile. Tale accertamento di fatto, basato, in mancanza di data del certificato, sulla data del suo protocollo, non è validamente contestato dal ricorrente, il quale si limita a negare che il certificato sia senza data, e ad affermare che, in mancanza, deve valere quella del suo protocollo, con ciò confermando la valutazione della sentenza impugnata, che ha riferito la certificazione alla data del 23.9.1995, mentre la domanda di assegno si riferisce al precedente periodo settembre 1993 - febbraio 1995.
Nè il ricorrente censura la sentenza impugnata per il fatto di avere riferito l'accertamento sanitario al tempo della sua consacrazione documentale, anziché ad un momento precedente, in relazione al carattere presumibilmente ingravescente della infermità (per riferimenti su tale tematica Cass. 16-2-1990 n. 1147; Cass. 23-7-1994 n. 6848), intorno alla quale non fornisce alcuna notizia a questa Corte, per un eventuale sindacato sulla motivazione, vizio che neppure deduce.
Inoltre il ricorrente si limita ad affermare di avere presentato domanda di iscrizione nelle liste speciali, senza censurare specificamente e portare argomenti contrari all'accertamento della sentenza impugnata secondo cui domanda di iscrizione non vi è stata, tema sul quale la controversia si è focalizzata in primo e secondo grado.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c. (la cui abrogazione ad opera del d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito in legge 14.11.1992 n. 438, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. sent. 134/1994).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 18 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002