Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto 9170/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA¨ composta degli Ill.mr Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTODott. Giuseppe Presidente Consigliere R.G.N.14779/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Dott. AN MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.2089 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.09.05.2001 da 'DELL IN TE RNO MI N I S T E R O in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, - ricorrente 2279
contro
DI ET GIOVANNI intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. R 1 01621/98 del 21.04/17.06.1998, R.G. n. 01002/95, notificata il 27 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. AN Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso e per il rigetto del terzo. Svolgimento del processo Con sentenza del 09 marzo 1995 il Pretore di Bari accoglieva la domanda proposta da AN Di ET contro il Ministero dell'Interno diretta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 118 del 1971, dichiarava il diritto dell'assistito all'assegno mensile di invalidità civile a far data dall'aprile 1989, condannava il Ministero dell'Interno alla erogazione anche dei relativi ratei maturati. Il Tribunale di Bari rigettava l'appello del Ministero;
spese del grado a carico di quest'ultimo. Osservava il Tribunale: lo stato di incollocazione al lavoro era stato provato dall'assistito con certificazione dell'UPLMO in ordine all'iscrizione all'Ufficio di collocamento ordinario fin dall' 08 ottobre 1986 e con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di impossidenza 2 di redditi;
il requisito sanitario era confermato dal consulente tecnico di ufficio di secondo grado con conclusivo accertamento, del tutto condivisibile, della riduzione della capacità lavorativa dell'81% fin dalla domanda amministrativa. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno con tre motivi di censura. Il Di ET non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione legge n. 118 del 1971, nonchédell'ar t. 13 della motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale, da un lato, aveva affermato di far proprie le conclusioni del consulente nominato in secondo grado, e, dall'altro, contraddittoriamente aveva confermato la decisione di primo grado;
in realtà, detto consulente, pur avendo concluso per una invalidità superiore ai due terzi, nulla aveva specificato in ordine alla retrodatazione in relazione alla data dell'accertamento; gli esiti degli interventi chirurgici del 1987 e del 1991 subiti dall'assistito, secondo il c.t.u., si sono stabilizzati nel corso degli anni, sicché in relazione ad essi il conseguimento poteva affermarsi 3 della misura dell'invalidità pari al 60% con ulteriore elevazione superiore ai due terzi con le altre malattie riscontrate;
e dunque, la retrodatazione operata del giudice per il conseguimento della invalidità minima alla data della domanda amministrativa dell'08 aprile 1989 non trovava alcun supporto nella relazione del collaboratore, se non proprio una smentita per il riferimento al certificato medico del 31 ottobre 1994 e alla comparsa di ulteriori esiti aggravanti a carattere correlato. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata si esprime nel senso che "dalla relazione tecnica in atti si evince che l'appellato risulta affetto da paraparesi arti inferiori di medio grado con saltuari disturbi di incontinenza urinaria e disfunzioni sessuali da esiti di interventi chirurgici per asportazione di Scwannoma endomidollare e successiva recidiva del tratto T10-T12, ernie discali cervicali multiple con compromissioni radicolo-midollari C4-C7 e sindrome depressiva endoreattiva di lieve grado e, altresì, che dette infermità erano tutte presenti Dunque,all'epoca della prima indagine peritale". l'accertamento, già di per sé, per come esposto, risulta evidentemente carente quanto al periodo dall'accertamento di primo grado a quello di secondo grado, tenuto conto nulla è spiegato in ordine alla gravità delle infermità 4 h alla prima data. Ma tale carenza risulta vieppiù evidente ove si consideri che, come è riportato in ricorso, lo stesso consulente nominato in grado di appello ha avuto modo di accertare che "il ricorrente presentava una sfumata paraparesi dell'arto inferiore destro, mentre, allo stato attuale il quadro clinico è caratterizzato da andatura steppante con ipostenia degli arti inferiori, accentuata a destra, con disturbi nella sensibilità", precisando anche che un quadro clinico che nell'immediato periodo post-operatorio sembra favorevole, può peggiorare nel corso degli anni". Orbene, dagli accertamenti del consulente di ufficio di secondo grado sembra rilevarsi uno progressivo aggravamento delle infermità in rapporto a quelle "già tutte presenti all'epoca della prima indagine peritale" e, peraltro, con specifico riferimento а documentazione di data decisamente posteriore (certificato medico dell'ottobre 1994) e ad altre affezioni di cui non si conosce la sopravvenienza, sicché assolutamente immotivata è la decisa retrodatazione del diritto alla prestazione fin dalla data della domanda amministrativa, che pur, come risulta dagli atti, era stata proposta nell'aprile del 1989, e cioè in epoca finanche anteriore al secondo intervento operatorio del febbraio 1991. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia, subordinatamente, violazione e/o 5 falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, nonché motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la prova di incollocazione al lavoro, trattandosi di soggetto al di sotto dei 55 anni poteva essere data solo con la domanda di iscrizione al collocamento obbligatorio;
vi era, contraria, risultando agli atti chein vece, la prova l'assistito, già agente di commercio, dal 1987 aveva dismesso qualsiasi attività con la comparsa della neoplasia midollare. Anche questo secondo motivo è fondato. Premesso che alla data della domanda amministrativa, e ancora a quella dell'atto introduttivo del giudizio, della sentenza di primo grado e anche di quella delle sentenza oggi impugnata (21.04.1998) il Di ET non aveva ancora raggiunta l'età di 55 anni, deve applicarsi l'ormai consolidato principio secondo cui, per i soggetti "1infra55enni l'integrazione del requisito - costitutivo dello stato di incollocazione al lavoro del diritto presuppone rigorosamente che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa Pertanto il requisitodomanda all'ufficio competente dell'incollocazione al lavoro può essere fornito a 6 ス prescindere dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di cinquantacinque anni (peraltro eliminata dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli” (Cass. 28 agosto 2000, n. 11271). Non appare rispettosa di detto principio la sentenza qui impugnata che, invece, motiva il conseguimento di detto requisito con la certificazione di iscrizione dell'assistito nelle liste del collocamento ordinario dell'08 ottobre 1986, desumendo, erratamente, da esso l'assolvimento "di tutto ciò burocraticamente possibile al fine di trovare un lavoro compatibile con le sue capacità", così, contraddittoriamente, pretermettendo ogni riferimento proprio all'unico mezzo possibile per l'avviamento al lavoro dell'invalido. Con il terzo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia, subordinatamente, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, nonché motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Di ET non aveva 7 Z neanche fornito la prova del requisito reddituale e di compatibilità. Il motivo è infondato. Così proposta, la censura costituisce mera affermazione contraria all'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza del requisito cd. reddituale, che il giudice di appello ha inteso, invece, ancorare alla valorizzazione dell'affermazione in proposito di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, quest'ultima prodotta ed allegata agli atti fin dal primo grado del giudizio. Tale valutazione non risulta minimamente censurata, sicché, allo stato, il motivo di ricorso non può essere preso in esame. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, e rigettato il terzo del medesimo ricorso, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bari, il quale nel riesaminare la controversia alla luce delle osservazioni di cui sopra, provvederà anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
accoglie i primi due motivi del C or t e la il terzo;
cassa la sentenza ne rigetta ricorso, e 8 h impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 09 maggio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente AN Mazzarella Сіонами Мразрешка irube:Giuseppe IannirubertoПр I 0 3 A D 1 3 S , S . 5 O T A . L T R L , N A A O ' IL CANCELLIERE L B S 3 I L I Depositato in Cancelleria 7 E P - D S oggi 6LUG. 2001 D 8 I - I A 1 N T S M 1 G S E N R O O E P E S U P A CANCELLIERE I G M T D I A R G O E A C O L D N E A T L E N L G D E E E S E O R D 9