Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria (art. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L.F.) i libri sociali, specificamente disciplinati dall'art. 2421 cod. civ., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 cod. civ.. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione - atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, cod. civ. concernente i libri sociali - non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta documentale: integra il reato anche la falsificazione dei libri sociali, se incide sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestioneDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/11/2006
Dott. MARINI Pier SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2053
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 17556/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV SC, nato il [...];
avverso la Sentenza del 4.11.2005 resa dalla Corte d'Appello di Venezia;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
In data 2.11.2006 la Parte Civile depositava memoria tesa al rigetto del ricorso.
In data 7.11.2006 erano depositati in Cancelleria memoria a firma dell'avv. Pastorelli e procura speciale per gli avv.ti Pastorelli e Manferoce di Roma.
Il 17.11.2006 erano depositate in Cancelleria conclusioni e nota spese a firma avv.ti Pastorelli e Manferoce.
È presente l'Avv. TASSOTTI - Marostica difensore di fiducia del ricorrente che insiste sui motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.
IN FATTO
L'attuale vicenda riguarda la falsificazione ideologica del verbale del consiglio di amministrazione datato 15.12.2000, da parte di SC OV, amministratore delegato della S.r.L. BAVARIA, dichiarata fallita in Treviso il 27.6.2001, nel senso di far apparire la delibera di cessione del patrimonio immobiliare sociale a favore di tal POLIFORM NEW S.r.l. (per un prezzo di L. 4.200.000.000), delibera in realtà mai assunta dalla società, mai essendosi tenuta la seduta consiliare. Vendita che, come si ricava dalla motivazione e dai motivi, avvenne senza corrispettivo.
Da queste (non discusse) premesse venne ascritta all'imputato la responsabilità di bancarotta fraudolenta impropria per la distrazione (con l'aggravante di aver cagionato danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli descritti dalla L. Fall. art. 216) dell'intero patrimonio immobiliare disponibile alla società, non essendo stata versata alle casse sociali la somma corrispondente al prezzo della cessione ne' alle casse erariali il corrispondente onere IVA e di bancarotta fraudolenta documentale per la falsità relativa al verbale della (mai tenuta) seduta di Consiglio di amministrazione.
Il Tribunale di Treviso condannò con sentenza 16.3.2004 il OV alla pena della reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, di cinque anni (oltre alle pene accessorie).
La Corte d'Appello di Venezia, in data 4.11.2005, confermò la sentenza dei primi giudici, salvo per quanto attiene alle statuizioni civili.
Ricorre la difesa del OV sulla base dei seguenti motivi (spesso non esattamente differenziati, nel testo dell'impugnazione e reiterati nel loro contenuto nel contesto dell'ultimo mezzo):
- inosservanza della legge penale e, segnatamente, del principio della personalità della responsabilità penale non avendo l'imputato ricoperto la carica di amministratore unico, carica che si attribuì soltanto in occasione del falso verbale di consiglio di amministrazione;
sicché i fatti anteriori alla condotta falsificatrice non possono essere ascritti al ricorrente;
- inosservanza della legge penale per inesistenza della condotta incriminata, poiché l'atto che si assume distrattivo non portò alla cessione del bene, essendo stato ritenuto inefficace dal tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall. art. 64, e art. 2901 c.c.. - mancanza di motivazione circa la gravità del fatto, l'intensità del dolo, l'aggravante riconosciuta, dal momento che le testimonianze assunte indicano la finalità della manovra del OV nel tentativo di sottrarre il bene alla gestione fraudolenta del presidente della società, tal AM, l'erronea applicazione delle aggravanti, poiché insussistente risulta la condotta di falsificazione fraudolenta, essendo teleologicamente finalizzata alla manovra di sottrazione, così da perdere propria autonomia senza possibilità di ravvisare attività distinta e concretante due fattispecie criminose autonome;
- mancanza di motivazione circa la gravità del danno cagionato, considerato che la procedura si è vista riconoscere l'inefficacia della vendita in sede di azione revocatoria;
- mancanza ed illogicità della motivazione sulle censure espressamente mosse in fase di appello ed in particolare:
a) sulle risultanze testimoniali che attestavano la volontà dell'imputato di convocare un'assemblea e promuovere una contestazione al AMI sulla sua condotta distrattiva;
b) sulla finalità esterna al tornaconto del OV, essendo la condotta protesa a salvaguardare i cespiti a garanzia dei creditori;
c) assenza di sostanza patrimoniale atteso il gravame di ipoteca sul bene e responsabilità del AMI nel dissesto, avendo questi sottratto il denaro mutuato dal sistema bancario per l'ultimazione delle opere di edificazione;
d) carenza di specificità di dolo di fraudolenza;
e) sull'effettivo danno riconosciuto dai giudici di merito, avuto riguardo al recupero dell'attività in sede di azione revocatoria ed all'eccessività della somma liquidata in via provvisionale. IN DIRITTO
Non è fondato il motivo che vorrebbe negare la qualifica soggettiva "propria" del OV: egli ricoprì la carica di amministratore. La lettera della L. Fall. art. 223, non distingue la funzione assegnata al soggetto componente del consiglio di amministrazione, sì che punto rileva, ai fini della presente fattispecie, che costui fosse amministratore unico (qualifica che OV arbitrariamente egli si attribuì), invece che (come realmente egli era) amministratore delegato.
Pure privo di rilievo è la pretesa assenza di responsabilità per le altrui (asserite) condotte di malgoverno di gestione: il ricorrente tralascia di considerare che, nella sua veste di amministratore, egli aveva il dovere (art. 2392 c.c.) di impedire la distrazione fraudolenta operata da altro amministratore o di porre tempestivamente in esser mezzi (come l'immediato avvio dell'azione di responsabilità) volti a prevenire il pregiudizio per i creditori. Giuridicamente irrilevante è la conclamata assenza di una finalità specifica nella condotta di distrazione patrimoniale: detto profilo non è previsto dalla norma che, come ha affermato costantemente questa Corte, ritiene sufficiente ad integrare la penale responsabilità il solo dolo generico. Inammissibili, poi, le istanze che, con il pretesto di una insufficiente motivazione, si incentrano sulla rivalutazione delle prove testimoniali o su altri profili di mero fatto, instando per un giudizio che non è consentito in sede di legittimità. O, infine, le censure riferite alle le statuizioni civili concernenti la provvisionale (già riformata in sede di appello) che hanno natura meramente delibativa, pertanto non sono suscettibili di impugnazione per cassazione (come esattamente osservato dalla Memoria di Parte Civile): non radicandosi il passaggio in giudicato al riguardo, esse sono destinate a rimanere assorbite nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione (ex multis, Cass., 4.6.2004, Cattaneo, CED Cass. 230271). Ovviamente la liquidazione delle spese sostenute dalla Parte Civile e la rifusione del danno verranno rese al momento della conclusione della vicenda processuale.
Fondato (seppure per ragioni parzialmente diverse da quanto osservato dal ricorrente), invece, è il motivo direttamente relativo alla insussistenza di penale responsabilità del OV per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La bancarotta fraudolenta documentale mira alla tutela degli interessi creditori e della procedura, proscrivendo l'alterazione della rappresentazione contabile dei dati di gestione. Pertanto l'oggetto materiale del reato è rappresentato dal compendio contabile: la norma, con il richiamo ai "libri o le altre scritture contabili" si collega direttamente alla disposizione dell'art. 2214 c.c. che impone all'imprenditore la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, nonché delle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Non vi è alcun dubbio, seguendo il tracciato letterale e l'oggetto della protezione assicurata dalla norma, che siffatto corredo si caratterizzi per la sua portata "contabile", con esclusione dei cd. "libri sociali" che rappresentano fatti di organizzazione interna all'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari. Che i "libri sociali" rappresentino un novero distinto ed autonomo rispetto ai "libri contabili" può dedursi dalla stessa lettera della norma: il legislatore ha fornito propria disciplina ai "libri sociali" nell'art. 2421 c.c., distinta ed ulteriore rispetto a quelli "contabili" ("oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. la società deve tenere ecc") La falsificazione dei "libri sociali", quindi, risulta esterna alla sfera punitiva della L. Fall. art. 216, comma 1, n. 2 (e L. Fall. art. 217, comma 2), a condizione - ovviamente - che l'alterazione dal vero (o la sottrazione, distruzione) non incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Il verbale di consiglio di amministrazione, è atto previsto dall'art. 2421 c.c., comma 1, n. 4 (e non è rapportabile al tipologia documentale considerata dell'art. 2214 c.c.) e la sua falsificazione, salvo il caso di una incidenza diretta dell'alterazione sul quadro contabile, non determina la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. Non convince, invero, un diverso risalente indirizzo (isolato) di questa Corte (Cass. Sez. 5, 20.10.1993, Virgili, CED Cass. 196305) secondo cui occorrerebbe distinguere il caso del fallimento dell'imprenditore individuale (ipotesi che restringe la falsificazione rilevante al solo compendio contabile) rispetto alla bancarotta fraudolenta impropria per la quale l'oggetto materiale risulta l'intero corredo documentale obbligatorio previsto per l'organismo societario. Infatti, la L. Fall. art. 223, comma 1, dispone un rinvio formale e complessivo "ad alcuno dei fatti preveduti" dalla L. Fall. art. 216, senza una distinzione correlata all'oggetto materiale delle fattispecie. Anche da questa prospettiva può rilevarsi che la lettera della norma (la L. Fall. art. 216, comma 1, n. 2) precisa attentamente che i libri e le altre scritture dedotte dal precetto debbono assumere una effettiva funzione "contabile", nel momento in cui il divieto è rivolto verso l'ostacolo alla ricostruzione del movimento degli affari ed alla ricostituzione del patrimonio caduto nella procedura concorsuale (evento conseguente all'inquinamento vietato dalla legge). Tutela che risulta inconferente per i documenti sociali. Non deve al contempo sfuggire che la fattispecie punisce un caso di falsità ideologica in scrittura privata (tale è la natura dei documenti sociali), ipotesi eccezionale nel nostro ordinamento, sicché riesce - comunque - impropria ogni interpretazione additiva della penale responsabilità. Il fatto ascritto, pertanto, non sussiste. Da tanto discende anche l'esclusione dell'aggravante relativa alla pluralità dei fatti previsti dalla L. Fall. art. 216. Ma il ricorso può esser accolto, altresì, nella parte in cui censura la motivazione che porta al riconoscimento della rilevante gravità del danno cagionato (L. Fall. art. 219, comma 1). Non già - come vorrebbero i motivi di impugnazione - perché l'azione revocatoria esperita dalla procedura concorsuale ebbe per essa felice esito, con dichiarazione di inefficacia della vendita (che in realtà simulava un atto a titolo gratuito), poiché la bancarotta è reato di pericolo e la relativa responsabilità non subisce influenza dall'eventuale recupero - per eventi estranei alla condotta dell'imprenditore - delle attività distratte, ma perché sul punto la decisione impugnata risulta carente ed illogica. Manca, infatti, una corretta valutazione dell'effettiva valenza del cespite sottratto all'apprensione della massa dei creditori (mentre del tutto legittima è la considerazione del danno conseguente al mancato versamento dell'IVA, con le connesse penalità di natura tributaria, incidendo direttamente sulla consistenza patrimoniale della fallita e rappresentando indubbiamente una condotta integrativa di fraudolenza patrimoniale).
Invero, il parametro di riferimento della gravità del pregiudizio che si ancora al prezzo di (apparente) vendita, non è logico poiché dagli atti (le impugnazioni dell'imputato e la stessa sentenza impugnata) si evince che l'immobile risultava gravato da pesanti ipoteche (garanzia reale che segue la circolazione negoziale del bene), sicché - salva convincente diversa dimostrazione che la decisione non fornisce - il valore intrinseco del cespite è economicamente (e sensibilmente) inferiore rispetto al dato nominale della convenzione (qui poco interessa, permanendo, comunque, intatto il rilievo di fraudolenza distrazione alla condotta, per le conseguenze connesse al mancato versamento dell'IVA, se "tutti" i creditori fossero garantiti o soltanto una loro parte, come osservato dalla Memoria 2.11.2006 pag. 7 n. 7).
Sul punto, quindi, si impone una nuova valutazione del giudice di merito e per questa ragione la decisione viene annullata con rinvio per un nuovo esame.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza, limitatamente all'imputazione di bancarotta impropria fraudolenta documentale, perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza medesima in ordine all'aggravante di cui alla L. Fall. art. 219, comma 1, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame. Rigetta nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza, limitatamente all'imputazione di bancarotta impropria fraudolenta documentale perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza medesima in ordine all'aggravante di cui alla L. Fall. art. 219, comma 1, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007