Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 182
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

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Massime1

Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria (art. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L.F.) i libri sociali, specificamente disciplinati dall'art. 2421 cod. civ., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 cod. civ.. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione - atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, cod. civ. concernente i libri sociali - non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile.

Commentario1

  • 1Bancarotta documentale: integra il reato anche la falsificazione dei libri sociali, se incide sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 182
Data del deposito : 23 novembre 2006

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