Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge Fall.
Commentari • 7
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genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 427/2023 OGGETTO: Soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 nel caso di surroga nei diritti di credito ex articolo 1916 del codice civile Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L'istante riferisce di essere una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti, iscritta al R.I.G.A. (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) Albi ed Elenchi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11197 R.G. 1997, proposto da
BRESCANCIN MACCHINE S.P.A., con sede in Maron di Brugnera, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma alla via Tommaso Gargallo 5, presso lo studio dell'avv. Giorgio ALABRESE, unitamente all'avv. Luciano FALOMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO di ER NS, in persona del Curatore dott. Roberto Sut, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia 141, presso l'avv. Antonio ALESSANDRI, che, congiuntamente all'avv. Giovanni B. DURAT, lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 7 marzo 1997, depositata col n. 165 il 24 aprile 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento di FA VE convenne davanti al Tribunale di Pordenone la Brescancin Macchine S.p.a. per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 legge fall., della restituzione di una macchina, eseguita dal fallito nel periodo sospetto come pagamento anormale ("datio in solutum"); la convenuta oppose che, avendo il VE acquistato macchinario (usato) con patto di riservato dominio ed avendo poi omesso di corrispondere il prezzo, la Società venditrice aveva legittimamente ritirato una macchina propria, con regolare nota di accredito;
il Tribunale (con sentenza del 4 ottobre-27 novembre 1995) accolse la domanda, con condanna della convenuta alla restituzione del bene ovvero al pagamento dell'equivalente (lire 10.353.000), oltre accessori e spese. L'impugnazione della Società -che deduceva l'errore del primo giudice in ordine alla mancata prova della riferibilità del debito residuo anche al bene restituito;
la legittimità della risoluzione parziale "ex" art. 1526 c.c. escludente la "datio in solutum"; l'erronea opinione circa l'omessa dimostrazione di identità fra "satinatrice" restituita e "levigatrice" a suo tempo acquistata- è stata, sulla resistenza della Curatela, respinta dalla Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 7 marzo 1997, depositata col n. 165 il 27 maggio seguente.
La Corte ha condiviso l'impostazione secondo cui, in presenza di elementi denotanti un pagamento con mezzi diversi da quelli ordinari, da parte del fallito, incombeva alla Società, creditrice l'onere di dimostrare la fondatezza dell'eccezione formulata per sostenere la legittimità dell'operazione; e, con riguardo alla "nota" in data 18 settembre 1989, a firma apparente del fallito, "a dimostrazione dell'inadempienza del compratore, legittimante la risoluzione del contratto di vendita e la ripresa del bene ceduto con patto di riservato dominio", ha escluso l'opponibilità del documento - prodotto in sede di gravame- alla procedura, "soprattutto" per mancanza di data certa. Valutando poi il documento con riguardo alla posizione della producente, ha osservato che, alla data in esso indicata, la ditta acquirente non era inadempiente, così negando la risoluzione per inadempimento ("ex" art. 1526 c.c.) ed affermando quella per mutuo dissenso, in quanto "la satinatrice fu data a soluzione del debito che il VE aveva con la S.p.a. Brescancin Macchine, in dipendenza di autonomo e nuovo patto tra le parti - Cass. 2912/1994- di risoluzione parziale del contratto, del 22.11.1988". Ha rilevato, in aggiunta, l'incertezza circa l'identità della macchina restituita (satinatrice) con quella a suo tempo acquistata (levigatrice), sia alla stregua delle descrizioni dei due beni, sia con riguardo al rapporto fra prezzo pattuito per l'acquisto globale e valore attribuito all'unico bene restituito, riaffermando infine la configurabilità di una "dazione satisfattoria, svincolata dal patto di riservato dominio e dalle regole per l'esercizio dello stesso, dettate dall'art. 1526 c.c.". Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, con triplice mezzo.
Resiste la Curatela con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo mezzo, denunziando violazioni multiple di legge (in particolare, artt. 1219, 1525 seg. c.c.), travisamento dei fatti e vizio di motivazione, la Società ricorrente desume dalla documentazione prodotta l'impossibilità di adempiere espressamente dichiarata dall'acquirente, con conseguente immediato effetto d'inadempimento - ai sensi del cit. art. 1219, comma 2, n.
2 - e, quindi, con risoluzione rapportabile appunto all'inadempimento (e non al mutuo dissenso, erroneamente affermato dal giudice "a quo"), che, essendo superiore al trenta per cento del prezzo globalmente pattuito, avrebbe comportato la restituzione della "levigatrice satinatrice" al legittimo proprietario (non, dunque, la "datio in solutum", revocabile), in applicazione degli artt. 1525 seg. c.c. Col secondo, si duole ancora di plurime violazioni di legge (in particolare, artt. 1367, 1525 seg. c.c.), travisamento dei fatti e vizio di motivazione, riaffermando l'identità fra macchina restituita ed uno dei beni a suo tempo acquistati dalla ditta fallita, in aggiunta rilevando la scarsa chiarezza e coerenza logica dei rilievi del giudice "a quo", circa il rapporto fra valore dei beni venduti (già usati) e valore della (unica) macchina che sarebbe stata resa, richiamandosi alla possibilità di risoluzione soltanto parziale della vendita con patto di riserva della proprietà, e sottolineando, quanto alla entità dell'accredito, il diritto del venditore all'equo compenso per l'uso intermedio della cosa. Con l'ultimo, denunzia un ulteriore profilo di travisamento dei fatti e vizio di motivazione, dolendosi che il giudice del gravame non abbia attribuito la dovuta valenza documentale alla documentazione fiscale, "ex" art. 26 legge IVA, essa pure implicante l'esclusione della "datio in solutum".
Oppone la Curatela: a) la sostanziale inammissibilità del primo motivo, legato a "pure argomentazioni di fatto" per sostenere la supposta risoluzione, peraltro sulla base della nota del 18 settembre 1989 prodotta in appello, "ritualmente contestata dalla procedura fallimentare, che non ne ha riconosciuto ne' l'esistenza, ne' la provenienza dal fallito e neppure la data della sua asserita realizzazione, non risultando la stessa da un atto avente data certa, secondo il chiaro disposto dell'art. 45 l.f.", con conseguente correttezza dell'impostazione complessiva della sentenza impugnata;
b) l'infondatezza del secondo, col quale pure si invocano violazioni di legge, in realtà per ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierna ricorrente;
c) l'infondatezza, infine, dell'ultimo mezzo di cassazione, essendo irrilevante la documentazione fiscale in relazione alla qualificazione di fatti pacificamente ammessi. Conclude richiamandosi ancora ai dati univocamente emersi nel processo, per ribadire la totale carenza di prova in ordine alla prospettazione avversaria, rilevando finalmente che "anche la restituzione di un bene integra un'ipotesi di "datio in solutum" ove venga utilizzata per l'estinzione di un debito del fallito" (espressamente richiamando, fra le altre, Cass. 2912/1994, citata pure in sentenza).
Il ricorso, infondato, va respinto.
Anche se la sentenza impugnata, nel complessivo svolgimento, appare condizionata dalla prospettazione dell'appellante, sembra evidente che l'indagine assorbente, nella controversia presente, è quella relativa alla identificazione della macchina, oggetto della restituzione dedotta in revocatoria, con una di quelle, a suo tempo vendute dalla ricorrente odierna all'imprenditore, poi fallito, con patto di riserva della proprietà. Al riguardo, il giudice del merito ha accertato (pur se con motivazione susseguente alla valutazione del documento prodotto per la prima volta in appello, introdotta da un "inoltre") che "in atti non appare dato certo che la satinatrice, descritta in bolla dd. 18.9.89, fosse la medesima macchina levigatrice, descritta in contratto dd. 22.11.198C, in tale direttiva specificando che la parte le significative circostanze che nella bolla è fatto cenno ad un numero di matricola, non presente in contratto e che la descrizione dei beni è diversa, appare strano che per otto beni, tutti usati, un anno prima venga pattuito il prezzo di L. 30.800.000, mentre dopo l'uso di un anno, uno solo di tali beni venga stimato ben L. 8.700.000" (sent., pag. 8 seg.). L'accertamento viene a torto contestato dalla ricorrente, in quanto -prescindendosi dall'inciso finale, oggetto di critica, sotto il profilo del vizio di motivazione, nel secondo mezzo di cassazione, l'indagine corrispondente risulta tipicamente di merito, ed è immune da vizi logici, rimanendo fondata sulla constatazione di non corrispondenza fra gli atti invocati, che -non a caso- la ricorrente intenderebbe superare (nella parte finale del primo mezzo) istituendo un rapporto di sinonimia fra "levigatrice" e "satinatrice" ed individuando l'esatta definizione completa della macchina come "levigatrice satinatrice", così ricorrendo ad argomenti che, se esatti, prospettano solo una diversa possibilità di lettura dei documenti, senza per tale via dimostrare la illogicità di quella offerta dal giudice del merito.
La mancata identificazione enunciata in premessa, non censurabile in questa sede, vale ad esaurire, sostanzialmente, il tema dell'indagine, ma, con riguardo alla prospettazione della stessa ricorrente, non sembrano inopportuni i rilievi che seguono, circa le violazioni di legge, enunciate attraverso i primi due motivi, che parrebbero correlare la prova dell'assunto difensivo -esclusa dalla corte territoriale- al dato documentale per la prima volta offerto al giudice del gravame. verosimilmente ritenuto idoneo a dare conferma anche della identità in contestazione. Si tratta di "una nota dd. 18.9.89 a firma apparente del fallito", da cui andrebbe tuttavia, in primo luogo, desunto il grave inadempimento del compratore "ex" art.1526 c.c. Afferma espressamente il giudice "a quo" (sent., pag. 6)
che "tale documento è stato, tempestivamente e ritualmente, disconosciuto dalla procedura ed, altrimenti, parte appellante non ne ha provato e la veridicità della sottoscrizione e, soprattutto, la certezza della data", per poi passare alla valutazione di esso, con riferimento alla posizione della producente società Brescancin e ricavarne ulteriori argomenti sfavorevoli alla posizione dell'appellante. Sono appunto questi ultimi l'oggetto del ricorso -e, segnatamente, dei primi due motivi-, laddove la ricorrente non ha censurato l'affermazione relativa alla inopponibilità al fallimento, con la conseguenza che, non avendo svolto, in ordine alla "ratio decidendi" di fondo, alcuna producente critica, non può, da quel documento, trarre argomenti in proprio favore, ne' sotto il profilo della violazione di legge ne' sotto quelli, necessariamente connessi, del difetto di motivazione.
In definitiva, senza il superamento della affermata inopponibilità del documento prodotto in sede di gravame, la ricorrente non può dolersi ne' della mancata identificazione della macchina restituita con quella- già venduta con patto di riserva della proprietà, ne' - conseguentemente- del mancato collegamento fra la prospettata risoluzione parziale ed il grave inadempimento dell'acquirente. Nulla aggiunge al tema del contendere ed alle conclusioni cui il giudice del merito è pervenuto il residuo motivo, poiché la documentazione ai fini dell'IVA non può certo valere a fondare la dedotta esclusione della "datio in solutum" e, quindi, la natura di mezzo anormale di pagamento dell'atto assoggettato a revocatoria. Deve infatti ribadirsi, nel contesto delineato, l'indirizzo di, questa Corte, secondo cui, con riguardo alla compravendita mobiliare integralmente eseguita dal venditore e non anche dal compratore, rimasto debitore di parte del prezzo, il successivo accordo fra i contraenti, il quale contempli la restituzione di alcuni di quei beni, con effetto estintivo di detto residuo debito, configura pagamento di obbligazione pecuniaria con mezzi diversi da quelli normali, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 legge fall., indipendentemente dalla qualificabilità dell'accordo stesso come "datio in solutum" ovvero come patto di risoluzione parziale dell'originario contratto (Cass. 2912/1994, già ricordata). Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 2.241.395, di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999