Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IRIA S.R.L., BALMEC S.R.L., PREFABBRICATI GUIDETTI S.R.L., CARTIERA DI FERRARA S.P.A., CGS ITALIA S.R.L., IDICE S.P.A., BRESS S.R.L., tutte in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 526/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 28/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, accogliendo la richiesta di rimborso delle somme pagate dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa, originariamente azionata dalla C.G.S. Italia Compagnia Generale Salumi, poi divenuta CSG Italia s.r.l., nonché dalle Società Centro Computer s.r.l., Sitie Impianti Industriali s.p.a, Bress s.r.l., Cartiera di Ferrara s.r.l., Prefabbricati Guidetti s.r.l., Berco s.p.a., Iria s.r.l., Idice s.p.a, ha condannato l'Amministrazione delle Finanze al rimborso delle somme pagate nel triennio precedente l'istanza di rimborso, con gli interessi legali dalla data della notifica della citazione al saldo. Sopravvenuta la legge 23.12.1998 n. 448, l'Amministrazione Finanziaria chiedeva alla Corte d'appello di "accertare e dichiarare i diritti al rimborso a favore delle Società appellate nei limiti e nei modi previsti dall'art. 11" della nuova normativa.
Le contribuenti presentavano appello incidentale chiedendo il rimborso di "tutte le annualità per le quali non trova applicazione l'art. 13 del D.P.R. 641/73, e il riconoscimento degli interessi a partire dalla data di presentazione" alla Amministrazione Finanziaria delle singole istanze di rimborso...".
La Corte bolognese, con sentenza 28 ottobre 2000, ha rigettato l'appello principale e accogliendo quello incidentale, ha dichiarato dovute alla Società ulteriori somme, oltre a quelle già riconosciute in primo grado, "con gli interessi semestrali di cui all'art. 1 della L. 29/61", che regola in via generale il tasso di interesse sui rimborsi in ambito tributario.
Le società contribuenti, con la eccezione della s.r.l. Centro Computer e della S.p.a. SITIE Impianti Industriali, hanno chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. L'Amministrazione Finanziaria non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Adducendo violazione degli artt. 112, 342, 324 e 329 c.p.c., 2909 c.c., le ricorrenti sostengono che i giudici d'appello hanno modificato la misura degli interessi, liquidati dal giudice di primo grado al tasso legale, senza che tale richiesta fosse stata esplicitata nei motivi d'appello, con i quali l'Amministrazione Finanziaria si era limitata a chiedere l'applicazione dell'art. 11 della L. 448/98, per cui sul tasso degli interessi doveva ritenersi formato il giudicato.
Il ricorso non è fondato.
Nel contestare la liquidazione degli interessi, come effettuata dal giudice di primo grado, l'Amministrazione Finanziaria, attraverso la richiesta di applicazione dello "ius superveniens di cui all'art. 11 della Legge 448/98, ha sostanzialmente contestato il tasso applicato,
mentre le ricorrenti, col richiedere il rimborso di ulteriori annualità, rispetto a quelle riconosciute dal Giudice di primo grado, hanno rimesso in discussione, nel suo complesso la liquidazione effettuata, per cui non può ritenersi che si fosse formato il giudicato sui vari aspetti della materia accessoria relativa agli interessi.
Ben poteva infatti il giudice d'appello riconsiderare l'intera fattispecie legale devoluta alla sua cognizione, applicando la normativa idonea a regolarla (Cass. S.U. 10933/97), poiché spetta al giudice di primo grado definire il contenuto e la portata delle domande avanzate dalle parti, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del "petitum" in relazione al complesso degli elementi della fattispecie da cui deriva la "causa petendi", mentre al giudice d'appello è devoluta la facoltà di procedere a sua volta ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi entro i limiti dei fatti prospettati dalle parti (Cass. 10337/98), con conseguente applicazione delle idoneee norme regolatrici.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
In assenza di tempestiva costituzione di controparte, non vi è luogo a liquidazione di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004