Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello afferma la responsabilità di militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico - per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di alcuni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato per ottenere notizie utili alla cattura di un pericoloso latitante - considerato che la descrizione, in tale verbale, del reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale confessione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.), con la conseguenza che essa costituisce una condotta inesigibile, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", il quale ha efficacia scriminante, ex art. 51 cod. pen., in tutti i casi in cui l'astenersi dal commettere un dato reato comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2006, n. 6458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6458 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/12/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 2120
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 019837/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO UG, N. IL 13/05/1963;
2) NC TT, N. IL 28/01/1962;
avverso SENTENZA del 10/12/2004 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e sentito, per entrambi i ricorrenti, l'Avv. RANA, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Brindisi il 26 giugno 2003, NO GE e NC MA, appartenenti all'Arma dei Carabinieri con il grado, rispettivamente, di capitano e di brigadiere, vennero ritenuti responsabili di falso ideologico per aver falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di alcune casse di sigarette di contrabbando, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione ed all'arresto dei contrabbandieri, capeggiati da certo NE TI, lasciando loro inoltre una parte della merce, nella speranza di avere da loro notizie utili per la cattura del latitante NO NT, colpito da ordinanza di custodia cautelare in quanto esponente di spicco del sodalizio criminoso denominato Sacra corona unita;
- che, a sostegno di tale decisione, pacifica risultando, nella sostanza, la ricostruzione dei fatti che avevano dato luogo alla formulazione dell'imputazione (originariamente comprendente anche il reato di peculato ed altri addebiti di falso, dai quali i prevenuti erano stati assolti), osservò, in particolare, che appariva la escludere l'invocata causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (considerando anche che da parte del NE TI, vi era stato solo una generica promessa, poi non mantenuta, di utili informazioni), e che del reato doveva considerarsi responsabile, oltre al RD E., anche il subalterno GE M., avendo anche costui sottoscritto, con piena consapevolezza, il verbale con le false indicazioni, per senza uno specifico ordine in tal senso, ne' potendo rilevare un suo eventuale soggettivo convincimento circa la liceità di tale condotta;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gl'imputati, denunciando:
RD E.:
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della invocata scriminante di cui all'art. 51 c.p., a fronte degli obblighi previsti per la polizia giudiziaria dall'art.55 c.p.p., atteso il prevalente interesse alla cattura del pericoloso latitante e la presumibile idoneità del NE, grosso criminale, di fornire al riguardo informazioni utili, dovendosi altresì tener conto del fatto che, se egli fosse stato arrestato, il già avviato rapporto di collaborazione confidenziale, sarebbe venuto meno;
GE M.:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza sull'assunto, in sintesi, che:
a) sarebbe stata da riconoscere l'esistenza di un "ordine" da parte del superiore e, conseguentemente, attesa l'esistenza del rapporto di gerarchia militare, l'operatività della scriminante di cui all'art.51 c.p., comma 4, del tutto ignorata, invece, dalla corte d'appello
(si richiama, in proposito, la L. n. 382 del 1978, art. 4 sulla disciplina militare, in relazione all'art. 173 c.p.m.p., per escludere che sussistesse la manifesta criminosità dell'ordine, come interpretato dalla nota sentenza Priebke);
b) sarebbe stata da riconoscere quanto meno la scriminante putativa, posto che quello in cui sarebbe caduto il ricorrente non era un errore di diritto ma un errore sul fatto circa la sussistenza, in concreto, delle condizioni (in particolare, la previa comunicazione all'A.G), nelle quali, secondo la vigente normativa, gli appartenenti alla p.g. possono omettere o ritardare atti d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, prescindendo dalle specifiche ragioni di doglianza, quali sopra illustrate, ed in applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 1, deve darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto ascritto agli imputati non costituisce reato, avendo essi agito nell'ambito dell'esercizio di un diritto, e precisamente del diritto di difesa, al quale va ricondotto il principio espresso dal noto brocardo secondo cui "nemo tenetur se detegere"; e ciò in quanto:
a) gl'imputati, astenendosi dal procedere all'identificazione ed all'eventuale arresto dei contrabbandieri, nonché al sequestro dell'intero quantitativo di tabacco lavorato estero di cui gli stessi erano stati provati in possesso, avevano certamente posto in essere una condotta penalmente illecita, da inquadrarsi quanto meno nell'ambito del reato previsto dall'art. 328 c.p., comma 1, configurabile, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, anche in assenza di una specifica, formale richiesta cui venga opposto un rifiuto, quando sussista una "urgenza sostanziale impositiva dell'atto" (in tal senso: Cass. 6, 12 marzo - 28 luglio 2003 a 31713, Marcili, RV 226218; Cass. 6, 22 giugno - 22 settembre 2000 n. 10003, Lo Brutto, RV 218487; Cass. 6, 20 febbraio - 11 maggio 1998 n. 5482, Buzzanca, RV 210497); ne' rileva il fatto che, per ragioni non desumibili dagli atti di cui la Corte è in possesso, per detto reato (il quale sarebbe oggi comunque coperto da prescrizione, in quanto commesso nel 1996) non risulti essere stato mai proceduto;
b) in siffatta situazione, avendo comunque ritenuto i militari di procedere al sequestro almeno di una parte del tabacco lavorato estero e dovendo quindi necessariamente redigere all'uopo un verbale (cosa che avrebbero potuto invece evitare ove avessero lasciato in disponibilità dei contrabbandieri l'intero quantitativo di merce), la descrizione, in detto verbale, del reale svolgimento dei fatti che avevano portato al sequestro sarebbe equivalsa ne' più e ne' meno che ad una formale confessione del reato commesso;
cosa appunto inesigibile in forza del richiamato principio del "nemo tenetur se detegere", dal momento che questo, se certamente non può valere a scriminare condotte finalizzate a ridurre il pericolo, per chi si sia reso autore di un reato, di essere individuato e perseguito (potendosi, anzi, in tali ipotesi, configurare la circostanza aggravante del nesso teleologico), non può non avere, invece, efficacia scriminante in tutti quei casi in cui l'astenersi dal commettere un determinato reato comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso (come, a titolo esemplificativo, valendo il principio anche per i reati omissivi, potrebbe ipotizzarsi con riguardo al reato di cui all'art. 361 cod. pen., teoricamente addebitabile, stando alla letterale formulazione della norma, anche al pubblico ufficiale che ometta di denunciare il reato da lui stesso commesso nell'esercizio delle sue funzioni);
c) il diverso orientamento che, con riferimento a fattispecie sostanzialmente assimilabili a quella in esame, risulta espresso in talune pronunce di questa Corte (in particolare: Cass. 5, 15 ottobre 2004 - 16 giugno 2005 a 22672, Liggi, RV 231890; Cass. 5, 19 maggio - 15 giugno 2004 n. 26883, PG in proc. Ballardini ed altri, RV 229882), non appare, nella sua assolutezza, condivisibile, siccome basato essenzialmente sulla considerazione (espressa, in particolare, dalla sentenza Liggi) secondo cui "la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale"; considerazione, questa, alla quale sembra potersi obiettare che essa, ponendo apparentemente come principio quello della prevalenza, in generale, dell'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo che si sia reso autore di un reato, viene per ciò stesso a collocarsi in potenziale contrasto con la logica sottesa al riconoscimento, in genere, di tutte le cause di giustificazione, giacché queste operano appunto facendo prevalere, a determinate condizioni, l'interesse del singolo a non essere punito su quello della collettività a vedere applicata la legge penale la quale, per definizione, tutela beni che, in maggiore o minore misura, sono di interesse collettivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007