Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EI PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ABBADESSA, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
UFFICIO IVA TORINO, MINISTERO FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE LO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 3341/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 12/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ABBADESSA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. GI LO EI ricorre per Cassazione deducendo un unico motivo articolato in cinque punti avverso la pronuncia 3341/98 del 12 giugno 1998 con cui la Commissione Tributaria Centrale accoglieva il ricorso dell'Ufficio IVA di Torino e riteneva tempestivo l'avviso di accertamento relativo all'imponibile dell'anno 1981. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Amministrazione solleva in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità e improponibilità del ricorso ex adverso proposto per violazione degli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile, posto che il ricorso de quo non risulta notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato e cioè presso l'Ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto si trova il Giudice (Corte di Cassazione) competente secondo le norme ordinarie. La eccezione deve essere disattesa, giusta il costante orientamento di questa Corte secondo cui la nullità della notificazione del ricorso per Cassazione in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché presso l'avvocatura generale resta sanata con effetto ex tunc quando l'avvocatura generale siasi costituita anche se per far valere la nullità della notifica (Cass., Sez. 3^, 16 ottobre 2001, n. 12596). Il motivo di ricorso deve essere rigettato;
non sussistendo nessuna violazione di norme ascrivibile all'operato dell'Ufficio I.V.A. di Torino, ne' tantomeno sotto il profilo degli articoli 57, 1^ comma., D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 26 D.P.R. N. 636/1972. Invero il giudice di merito, con valutazione di fatto congruamente motivata ha affermato che l'avviso di accertamento in questione riguardava la dichiarazione presentata nel 1982 e relativa al 1981. E tale valutazione non è sindacabile in questa sede di ricorso ex art. 111 Cost. Sotto il profilo del difetto di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c..
È stato quindi rispettato il termine posto dall'art. 57 del D.P.R. 633/1972, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento è
avvenuta 13 febbraio 1986 mentre il termine scadeva il 31 dicembre dello stesso anno. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.100 (di cui 2.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004