Sentenza 5 ottobre 2011
Massime • 1
L'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati in continuazione con altri già giudicati con il rito ordinario richiede che non sia comunque superato il limite dei cinque anni di pena di cui all'art. 444, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2011, n. 38550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38550 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2011 |
Testo completo
TRAS
38550 /1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:
Dott. SE MARIA COSENTINO Presidente Udienza camerale
Dott. GIULIANO CASUCCI Consigliere 5 ottobre 2011 Dott. ALBERTO MACCHIA Consigliere 1664/20 Sentenza n.:
Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI
Reg. gen. n.: Consigliere rel. Dott. FABRIZIO DI MARZIO 23047/2011
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AL N. IL 23/08/1972
SCARDACI PIO SE N. IL 28/08/1986;
nonché dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di
Appello di Ancona nei confronti di
LL AL N. IL 23/08/1972
SCARDACI PIO SE N. IL 28/08/1986
IMBRUGLIA ALESSANDRO N. IL 2/8/1980;
avverso la sentenza N. 59/2011 GIP TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
del 8.03.2011
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Sentita la relazione del consigliere dott. Fabrizio Di Marzio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, per la inammissibilità dei ricorsi di CI PI US e LL IO con le
per l'accoglimento del ricorso del Pubblico
ministero;
lette le memorie dell'avv. SA Pappalardo del foro di Catania che nell'interesse del ricorrente LL IO ha concluso per l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza e dell'avv. Ornella Valenti del foro di Catania che nell'interesse del ricorrente CI PI US ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza.
OSSERVA
1. Con sentenza n. 59 dell'8.03.2011 il GIP presso il Tribunale di Ascoli
-
Piceno applicava a LL IO, CI PI SA e LI
AN pena patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 c.p.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati LL IO e
CI PI SA, nonché, e nei confronti di tutti gli imputati, il
Pubblico Ministero.
LL IO ha sollevato un unico motivo ex art. 606, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 444 c.p.p. non avendo il giudice di merito valutato se l'imputato fece effettivamente ingresso nell'istituto bancario onde realizzare la contestata rapina.
CI PI SA ha sollevato un unico motivo ex art. 606, lett. b)
c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 444
c.p.p. non avendo il giudice di merito valutato gli elementi di responsabilità ai sensi dell'art. 129 c.p.
Il Procuratore generale ha proposto un primo motivo nei confronti degli odierni ricorrenti nonché di LI AN contestando violazione di legge, e specificamente degli articoli 444 c.p.p., 81 c.p. e 139, primo comma, disp. att. coord. c.p.p. per essere stata applicata pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di giudizio e reati dello stesso tipo, già definitivamente giudicati in processi condotti secondo il rito ordinario, applicandosi pene che, sommate a quelle inflitte nei precedenti giudizi conducono alle complessive pene di: anni sette mesi cinque, giorni dieci di reclusione per
2 l'imputato LI;
anni sei mesi sei giorni dieci di reclusione quanto all'imputato CI;
anni cinque mesi otto per l'imputato LL;
ciò in violazione del limite dei cinque anni di pena definitiva stabilito nell'art. 444,
comma 1, c.p.
Con un secondo motivo sollevato in relazione alle posizioni degli imputati
LI e LL, il Procuratore generale ha lamentato violazione degli artt. 444 c.p. e 99, comma 5, c.p. per avere il giudice ritenuto legittimo il patteggiamento in cui non è stato previsto l'aumento di pena per la recidiva, il quale aumento è invece obbligatorio, rientrando il reato oggetto di accordo processuale tra quelli elencati nell'art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p.
-I ricorsi proposti da LL IO e CI PI SA sono 2.
manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. Il GIP ha espressamente dato conto dell'insussistenza di presupposti per una por pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ha perciò sinteticamente ma sufficientemente motivato sul fatto negativo oggetto di accertamento.
Il ricorso presentato dal Procuratore generale è invece fondato con riguardo ad entrambi i motivi di cassazione.
Circa il primo motivo, deve osservarsi quanto segue. In giurisprudenza il principio secondo cui l'applicazione del rito del patteggiamento a fatti di reato legati dalla continuazione e sottoposti a separati procedimenti - resa possibile dalla previsione dell'art. 137, comma 2, disp. att. coord. c.p.p. - è ammissibile solo se le pene, unitariamente considerate ed unificate, non superino i limiti indicati dell'art. 444 c.p.p., è sottoposto a due letture di diversa estensione. Un primo avviso ritiene che tale regola si applichi solo ai casi in cui siano stati celebrati due o più procedimenti con il rito speciale e nei quali si è pervenuti ogni volta alla riduzione di pena legalmente prevista.
Nella ipotesi in cui il rito del patteggiamento sia stato adottato in alcuni soltanto di tali procedimenti, essendosi gli altri definiti con rito ordinario, il limite sanzionatorio opererebbe solo con riferimento al procedimento nel quale viene richiesta l'applicazione della pena e non anche rispetto alla pena complessivamente considerata (Cass. sez. II, 13.12.2001, Olivieri). Un secondo avviso ritiene invece che i limiti di cui all'art. 444 c.p.p. non 3
possono essere superati in nessun caso, atteso che la regola dell'art. 137 disp. att. c.p.p., se autorizza il concorso formale e la continuazione anche tra reati patteggiati e reati per i quali non è stato seguito il rito speciale, in nessun modo deroga al limite quinquennale stabilito, per la generalità dei casi, nell'art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. sez. II, 7.03.1997, Buonaiuto).
Il secondo avviso merita condivisione e deve essere riaffermato, non solo per le ragioni già esposte a sostegno - ossia per il tenore generale dell'art. 137, che mentre autorizza il concorso formale, nulla dispone su eventuali regole derogatorie alla disciplina dello stesso ma anche per il rilievo che la
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contraria prospettazione potrebbe preludere a esiti incoerenti giacché quando si sia proceduto separatamente per più reati continuati potrebbe realizzarsi il cumulo dei benefici della continuazione e del patteggiamento
(computandosi il limite quinquennale solo con riguardo ai reati definiti con applicazione della pena su richiesta), cumulo che risulterebbe invece inammissibile in caso di riunione di procedimenti atteso il limite quinquennale (a tal punto computato in ordine a tutti i reati) stabilito.
Anche il secondo motivo coglie nel segno, in quanto dalla lettura della sentenza risulta che il giudice ha effettivamente ritenuto legittimo il patteggiamento in cui non è stato previsto l'aumento di pena per la recidiva, aumento invece obbligatorio per i reati, come quello di rapina, elencati nell'art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p. e nel caso fatto oggetto di accordo processuale.
- L'accoglimento del ricorso del Procuratore generale determina 3.
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l'ulteriore corso.
All'inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
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La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Ascoli Piceno per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.
Il Giudice nsore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 OTT 2011
CANCELLERE Claudia Planelli
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