Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
In considerazione della natura perentoria del termine assegnato ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ. per formulare o integrare i capitoli e la lista della prova testimoniale,è precluso al giudice disporne la proroga o la dilazione, atteso che l'inosservanza del termine produce decadenza dalla prova rilevabile d'ufficio e non sanabile dall'accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco -
Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo -
Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo -
Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo -
Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel.
Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 841, presso lo studio dell'avvocato PIERO PORCARI, difeso dall'avvocato VINCENZO BARBIERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 234/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 15/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato BIAGIO BARBIERA che deposita delega dell'Avvocato VINCENZO BARBIERA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Termini Imerese CO AL chiedeva l'autorizzazione ad un sequestro conservativo sui beni e sui crediti di ES UI fino alla concorrenza di lire 20.000.000, esponendo di aver acquistato da quest'ultimo, con scrittura privata del 7.8.1985, una motobarca da pesca in costruzione per il prezzo di lire 44.000.000, di cui Lire 20.000.000 già corrisposte prima della vendita, Lire 15.000.000 contestualmente, ed il residuo di lire 9.000.000, oltre lire 1.000.000 a titolo di interessi convenzionali, mediante quattro rate garantite con l'emissione di 5 cambiali per l'importo ciascuna di Lire 2.000.000 con scadenza coincidente con quella delle singole rate;
assumeva che il UI aveva consegnato la motobarca con ritardo rispetto alle previsioni contrattuali dietro il pagamento della somma non dovuta di Lire 2.000.000, cosicché l'esponente, ritenendosi creditore della controparte sia per tale importo sia per i danni subiti a seguito del comportamento del venditore, non aveva onorato i due effetti cambiari che il UI aveva azionato pignorando l'imbarcazione; pertanto l'AL era stato costretto a chiedere al giudice dell'esecuzione la conversione del pignoramento onde recuperare la motonave;
aggiungeva infine che nel marzo 1986 si era accorto che quest'ultima presentava gravi difetti. Ottenuto l'accoglimento della misura cautelare, l'AL con atto di citazione notificato il 25.7.1986 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il UI per la convalida del sequestro ed il giudizio di merito, e chiedeva anche la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, previa compensazione tra l'ammontare dei suoi crediti ed il suo debito per il residuo prezzo. Il UI costituitosi in giudizio contestava le domande "ex adverso" proposte ed in particolare eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia per vizi della cosa per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 14951 c.c.. Il Tribunale adito con sentenza del 4.6.1991 convalidava il suddetto sequestro conservativo, dichiarava il UI obbligato a corrispondere all'AL Lire 13.251.840 a titolo di risarcimento danni, e Lire 2.516.650 a titolo di ripetizione di indebito, compensava tali crediti fino alla concorrenza della somma di Lire 4.000.000 dovuta dall'AL, e condannava il UI al pagamento in favore della controparte della somma di Lire 11.768.490 oltre interessi legali dalla pronuncia.
Proposto gravame avverso tale decisione da parte del UI cui resisteva l'AL che formulava altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 15.3.1999 rigettava entrambi gli appelli e disponeva la rivalutazione dell'importo risarcitorio liquidato in primo grado da lire 13.251.000 a lire 17.684.580.
Il giudice di Appello riteneva anzitutto che la denuncia dei vizi dell'imbarcazione, effettuata il 21.3.1986, era avvenuta, almeno presuntivamente, entro il termine di giorni otto dalla scoperta previsto dall'art. 1495 primo comma C.C., considerato che l'emissione della prima fattura concernente i lavori di riparazione della motobarca, eseguiti in epoca assai prossima a quella in cui il natante era stato tratto a secco, recava la data del 29.3.1986, dunque successiva a quella della denuncia dei vizi.
Inoltre la Corte territoriale, rilevata l'esistenza dei vizi del natante, consistenti nella mancanza di qualità del legno utilizzato per la sua costruzione con conseguente infradiciamento dello scafo una volta a contatto con l'acqua, riteneva ininfluente il certificato di collaudo rilasciato dall'Ispettorato del R.I.N.A. di Palermo, considerato sulla base delle precisazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, che l'intervento del R.I.N.A., trattandosi di natante di stazza inferiore alle 25 tonnellate, era stato limitato all'esame del macchinario delle caldaie e dell'apparato elettrico della motonave.
Il giudice di appello riteneva infondato anche il motivo di appello relativo all'avvenuto accoglimento della domanda restitutoria di lire 2.000.000 proposta dall'AL, trattandosi di spese per il varo dell'imbarcazione, riguardanti quindi la sua consegna e dunque, in assenza di patto od uso contrario, a carico del venditore in base alla regola generale di cui all'art. 1196 c.c. secondo la quale le spese del pagamento sono dovute da quest'ultimo.
Per la cassazione di tale sentenza il UI ha proposto un ricorso basato su cinque motivi;
l'AL non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art.112 c.p.c, assume che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione sollevata dall'appellante di decadenza dalla prova per testi in cui era incorso l'appellato. La censura è infondata.
Invero, considerato che, esaminando il merito della controversia, il giudice di appello ha valutato tra l'altro le dichiarazioni rese da alcuni testi, da ciò consegue che egli si è pronunciato, sia pure implicitamente, sulla eccezione di decadenza dalla prova testimoniale proposta dall'appellante ritenendola infondata. Procedendo poi per ragioni di ordine logico-giuridico all'esame del terzo motivo, si rileva che con tale mezzo il ricorrente lamenta omessa pronuncia da parte del giudice d'appello sulla eccepita inammissibilità della prova per testi dedotta dall'appellato perché articolata per la prima volta in grado di appello e formulata in risposta alle specifiche contestazioni sollevate in primo grado dal Liquidara.
La censura è infondata.
Il giudice di appello che, come si è sopra evidenziato, ha valutato ai fini della decisione anche le risultanze della prova testimoniale, ha implicitamente disatteso l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellante, considerato che l'art.345 c.p.c. nel testo previgente (applicabile nella fattispecie)
consentiva l'ammissibilità in appello di un nuovo mezzo di prova con il solo temperamento del richiamo all'art. 92 c.p.c. sulla disciplina delle spese processuali.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione da parte del giudice di appello degli articoli 244 e 356 c.p.c. per la mancata dichiarazione di decadenza dell'appellato dalla assunzione della prova.
In proposito il UI assume che l'AL non aveva indicato i testi da escutere nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale del 10- 17/5/1996 che aveva ammesso la prova testimoniale dedotta dalla controparte;
pertanto illegittimamente il consigliere istruttore, che comunque non aveva competenza in proposito, aveva concesso un nuovo termine per il deposito della lista testimoniale fino a dieci giorni prima della successiva udienza del 14.11.1996, nella quale l'appellante aveva tempestivamente eccepito la decadenza dell'appellato dalla assunzione della prova.
La censura è fondata.
Dall'esame diretto degli atti risulta che con ordinanza collegiale del 17.5.1996 era stata ammessa la prova per testi dedotta dall'AL con la concessione del termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per deposito in cancelleria della lista testimoniale;
successivamente all'udienza del 20.6.1996 fissata per l'espletamento della prova, su richiesta di uno dei difensori dell'AL, che aveva rappresentato un impedimento per gravi motivi di salute dell'altro difensore, il Consigliere istruttore, nulla opponendo la controparte, aveva concesso concorso nuovo termine per il deposito della lite testimoniale fino a dieci giorni prima dell'udienza del 14.11.1996 fissata per l'espletamento della prova, poi in realtà assunta all'udienza del 27.2.1997 nonostante l'eccezione di decadenza sollevata dal UI.
Orbene secondo l'orientamento di questa Corte al quale si aderisce l'art. 244 c.p.c. nella formulazione previgente attribuisce al giudice un potere discrezionale circa l'assegnazione di un termine per formulare o integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate e, una volta che il giudice abbia esercitato tale potere, definisce il termine perentorio, precludendo così la possibilità di concedere ulteriori dilazioni o proroghe del termine concesso ed inutilmente decorso (Cass.
8.4.1978 n. 1640; Cass.
7.4.1981 n. 1978), con l'ulteriore conseguenza che l'inosservanza di tale termine produce decadenza dalla prova rilevabile d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle partì (Cass.
5.1.1972 n. 8; Cass.
7.3.2001 n. 3343). Pertanto alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale deve concludersi che il consigliere istruttore della Corte territoriale illegittimamente ha concesso un nuovo termine all'AL per il deposito della lista testimoniale una volta rilevata la mancata osservanza del termine perentorio stabilito nell'ordinanza collegiale.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce errata applicazione di norme di diritto da parte del giudice di appello con riguardo alle specifiche doglianze sollevate in ordine alla intervenuta decadenza dell'appellato dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta nonché alla avvenuta prescrizione dell'azione esercitata. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia travisamento da parte del giudice di appello dei fatti emergenti dagli atti processuali riguardanti la ritenuta sussistenza dei vizi della cosa venduta in contrasto con la documentazione che li escludeva, lamenta inoltre l'accoglimento della domanda restitutoria dell'AL relativa alla somma di lire 2.000.000 per spese di varo dell'imbarcazione, e la mancata estensione della compensazione alla somma di lire 1.000.000 relativa alla cambiale con scadenza al 30.11.1985 sulla base dell'errato presupposto che tale effetto era stato pagato dalla controparte.
Il quarto e quinto motivo devono essere ritenuti assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo motivo.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTEAccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbiti il quarto ed il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le pronunce sulle spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003