Sentenza 23 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
07563/02 ~ A E I 6 8 5 N R 9 . O 1 A I N / Z T 4 - / A U 6 B R B 2 . T I . L S R R I L . P A T G . . E D B R L ME DEL POPOLO ITALIANO A E A T I A D 1 I D R S 3 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E N T E . T Oggetto S A N N I E A SEZIONE TRIBUTARIA M S Tributaria E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 3345/00 Cron. 21041 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep . Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere Ud.08/03/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67875 sul ricorso proposto da: ER ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio LEGALE CARTONI, difeso dall'avvocato ROBERTO FERRAZZANI, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 1211 avversO la sentenza n. 228/98 della Commissione -1- e tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CARTONI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo NZ RA ha impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo all'attività edilizia esercitata nell'anno 1986. Il RA ha dedotto la mancanza dei requisiti della professionalità e dell'abitualità dell'attività d'impresa, previsti dall'art.4 del D.P.R. n.633/72. La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo la sussistenza degli anzidetti requisiti, esclusi dal giudice di primo grado. Avverso quest'ultima decisione il RA ha proposto ricorso per cassazione 1 formulando tre motivi: 1) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto motivato per relationem, con esclusivo riferimento al p.v.c. della G.di F.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.4 del D.P.R. n.633/72, nonché omessa motivazione circa la data di inizio dell'attività di impresa;
3) illegittimità della pronuncia di compensazione delle spese per violazione del principio della soccombenza. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente ha sollevato per la prima volta in questa sede la questione della nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. A parte la legittimità della motivazione “per relationem", con rinvio al contenuto del verbale redatto dalla G. di F. nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria (Cass.26 febbraio 2001, n.2780), trattasi di questione non rilevabile d'ufficio, ma sollevabile dal contribuente a pena di decadenza in primo grado a norma dell'art.59, comma 2, D.P.R. n,633/72, e pertanto deve concludersi per l'inammissibiltà del motivo. Col secondo motivo il ricorrente ha ribadito l'inesistenza, per l'anno d'imposta in questione, dei requisiti della professionalità ed abitualità dell'esercizio dell'attività previsti dall'art.4 del D.P.R. n.633/72. La Commissione Tributaria Regionale ha dedotto l'esistenza di tali requisiti non solo dall'esame dell'attività esercitata nell'anno 1986, ma altresì da quella svolta negli anni successivi fino al 1990, quale accertata e ricostruita dalla Guardia di Finanza, prendendo in considerazione, quindi, il numero degli immobili costruiti in detto arco di tempo, l'impiego della manodopera, i l'acquisto dei materiali, la stipula di contratti preliminari e definitivi di compravendita. Il giudice di secondo grado ha motivato il suo convincimento in maniera più che sufficiente e logica, e poiché l'accertamento circa la realizzazione e la cessione di beni nell'esercizio abituale e professionale dell'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo degli atti costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass.30 luglio 2001, n.10430), anche il secondo motivo del ricorso è da ritenere inammissibile. Quanto al terzo motivo, non può non osservarsi che proprio per il principio della soccombenza, invocato dal ricorrente, il giudice avrebbe dovuto porre le spese a carico del ricorrente medesimo, unico soccombente, e non compensarle. In ogni caso il motivo è assorbito, attesa l'inammissibilità del ricorso, e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.150/00, di cui euro 1.000/00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, .03.2002 il presidente il cons est. ها ا fico IL CANCELLIERE C1 NO ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 EN ST E N 6 A 8 O I 9 5 I 1 R . Z / N 4 A A / R - T 6 T 2 B U S . I . B R . L I G L P E . R A R D T . L B A E A D D T A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I S N A E