Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In base al principio contenuto nell'art. 159 cod. proc. civ., la nullità del singolo atto processuale dà luogo alla nullità della sentenza solo se posta in rapporto di dipendenza con l'atto nullo; in particolare, l'eventuale nullità di una prova non comporta la nullità della sentenza adottata a definizione della controversia nella quale è stata assunta se la decisione finale della controversia non è in alcun modo fondata su detta prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, IA IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li difende unitamente all'avvocato OSVAL TOSONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL AR, OL AL, IA AO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20165/00 proposto da:
OL AR, OL AL, IA AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato IO ROMAGNOLI, che li difende unitamente all'avvocato GIAN MARIA MAFFEZZONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
IA AN, IA IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 349/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione prima civile emessa il 16/2/2000, depositata il 05/05/00;
RG.
993/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato TOSONI OSVAL;
udito l'Avvocato ROMAGNOLI IO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.11.1986 CH NG e CH LI, premesso di essere proprietari di terreno per complessivi h. 15.11.40 nei comuni di Calcinato e HI, confinanti con altro fondo dell'estensione complessiva di h. 3.02.80, di proprietà delle sorelle FF ER, ID, NG ed LA;
che con scrittura del 5.11.1985 autenticata da notaio e poi trascritta, le predette avevano trasferito la proprietà del fondo a NI RE;
che la vendita era stata effettuata in violazione del diritto di prelazione loro spettante, in qualità di coltivatori diretti, convenivano il NI davanti al tribunale di Brescia, esercitando il diritto di riscatto sul fondo.
Il convenuto, oltre ad altre eccezioni, assumeva l'infondatezza della domanda, poiché sul fondo vi era, al momento dell'acquisto e successivamente, l'affittuario CH AT, coltivatore diretto. Il tribunale, con sentenza depositata il 19.8.1995, rigettava la domanda.
Proponevano appello CH NG e CH LI. Resistevano NI MA, CH AO e NI AL, eredi di NI RE.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 5.5.2000, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di appello di confermare la sentenza di primo grado allorché aveva escluso valore probatorio alla dichiarazione resa da NI RE al funzionario AZ dell'ispettorato agrario di Brescia, con la quale il predetto dichiarava di aver acquistato il terreno libero da affittuari e di averne iniziato la diretta coltivazione il giorno dell'acquisto, perché detta dichiarazione era stata resa al solo fine di accedere ai benefici tributari per il settore.
Secondo la corte di merito sulla base delle deposizioni di CH AT, confermate da quelle dei testi addotti dal convenuto, il fondo in questione, al momento della vendita e successivamente, era affittato al CH AT, che lo coltivava;
che tanto risultava confermato anche dalle dichiarazioni dei redditi dell'affittuario e di RE NI.
Secondo la corte di merito le deposizioni dei testi RR e FE, che avevano visto il NI sul fondo con un trattore, si riferivano ad epoca in cui il terreno era sicuramente condotto da AT CH (1984 - autunno 1985).
Inoltre riteneva la corte di merito che la dichiarazione dell'affittuario del 25 novembre 1985 di rinunziare alla conduzione del fondo con decorrenza novembre 19 86 era complementare a quella del NI, per consentire allo stesso le agevolazioni fiscali. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per ZI CH NG ed LI.
Resistono con controricorso gli appellati, che hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti principali lamentano l'insufficienza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 7, e. 2., l. n. 817/1974. Falsa applicazione dell'art. 2735 c.c., in relazione all'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c).
Illogicità e carenza di motivazione in violazione delle stesse norme. Assumono i ricorrenti che la sentenza appellata ha erratamente applicato l'art. 2735 c.c., avendo ritenuto l'irrilevanza della dichiarazione resa dal NI all'Ispettorato agrario di Brescia, per cui egli coltivava direttamente il fondo in questione fin dalla data di acquisto, rispetto a quanto affermato dai testi. Secondo i ricorrenti la veridicità di detta dichiarazione trova conferma nelle deposizioni dei testi da loro indicati, e cioè il FE, il TU ed il AZ, e la sentenza impugnata ha violato l'art. 116 c.p.c. nel ritenere irrilevante detta confessione stragiudiziale del NI, ai fini della presente causa, essendo la stessa stata resa solo ai fini fiscali per frodare il fisco. Lamentano i ricorrenti che è illogica la motivazione del giudice di appello che ritiene la scrittura del 25.11.1985 sottoscritta dal CH, affittuario, che dichiarava di lasciare il fondo nel novembre 1986, solo come complementare alla dichiarazione del NI al AZ, funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura, cioè funzionalizzata a far percepire i contributi all'acquirente, perché proprio dalla dichiarazione del CH emergeva che il terreno non sarebbe stato libero al momento dell'acquisto e quindi non poteva il NI beneficiare dei contributi.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può essere quindi liberamente apprezzata dal giudice (Cass. 9.9.1997, n. 8748; Cass, 14.7.2000, n. 9358). Purtuttavia anche la confessione stragiudiziale, resa ad un terzo, per quanto non sia prova legale, costituisce una prova. Pertanto essa non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (Cass. 11 aprile 2000, n. 4608).
3.2. Sennonché anche la confessione stragiudiziale resa ad un terzo rimane pur sempre una confessione. Ciò comporta che nella sua struttura (elementi oggettivi e soggettivi) deve essere eguale alla confessione resa alla parte;
ciò che muta è esclusivamente il destinatario della confessione: nel primo caso un terzo, nel secondo caso la parte.
Da ciò consegue che anche la confessione stragiudiziale deve anzitutto presentare l'elemento soggettivo dell'animus confitendi, che si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obbiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte (elemento oggettivo), senza che sia richiesta l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (Cass. 11.4.2000, n. 4608).
3.3. Nella fattispecie, poiché la corte di appello condivide l'assunto del tribunale che escludeva valenza probatoria sia sotto il profilo formale che sostanziale alla dichiarazione resa dal NI all'Ispettorato dell'agricoltura, sul rilievo che essa era finalizzata ad accedere ai benefici tributari previsti per il settore, in effetti essa esclude il valore di prova, proprio perché mancante dell'elemento soggettivo della confessione (animus confitendi), ed essendo diverso l'elemento soggettivo per cui essa era resa.
4.1. In ogni caso nel contrasto tra quanto risultava da detta dichiarazione e le deposizioni testimoniali del CH e degli altri testi addotti dai convenuti, il giudice di appello, come il primo giudice, ha ritenuto che, al momento dell'acquisto e successivamente, il CH era rimasto nella conduzione del fondo. Trattasi di una valutazione fattuale che rientra nei compiti del giudice di merito e non costituisce violazione dell'art. 116 c.p.c. L'art. 116, 1^ c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie i ricorrenti non lamentano ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116 c.p.c.. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
4.2. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione.
4.3. Nella fattispecie il giudice di appello ha valutato dettagliatamente anche le deposizioni dei testi indicati dall'attore ed ha ritenuto che dette deposizioni non erano rilevanti per una diversa decisione, perché relative a periodi in cui il fondo era pacificamente condotto dal CH.
4.4. Inoltre il giudice di merito ha valutato anche la dichiarazione sottoscritta dall'affittuario il 25.11.1985 di rilasciare il fondo nel novembre del 1986 ed ha ritenuto che essa fosse sempre finalizzata a far ottenere al NI acquirente i benefici fiscali. Va, anzitutto, osservato che anche ciò rappresenta una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito e che non è ravvisabile nella stessa una contraddittorietà della motivazione (riscontrabile solo nell'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione).
4.5. Inoltre va rilevato che il dedotto vizio motivazionale, in relazione alla scrittura del CH del 25 novembre del 1985 di rilasciare il fondo nel novembre del 1986 non attiene ad un punto decisivo della causa.
Infatti nel caso di alienazione di fondo rustico, su cui sia insediato un coltivatore, il diritto di prelazione (e riscatto) insorge in capo al proprietario confinante solo ove detto coltivatore abbia rinunciato alla prosecuzione del rapporto agrario con atto anteriore alla compravendita, od anche con atto ad essa successivo, che configuri però attuazione di impegno in precedenza assunto nei confronti di entrambe le parti della futura vendita (Cass. 25 maggio 2000, n. 6878; Cass. 8 marzo 1995, n. 2721). Nella fattispecie l'atto di rinunzia sottoscritto dal CH è in data successiva all'acquisto da parte del convenuto, per cui poteva essere il punto decisivo solo nella diversa prospettazione, rispetto a quella rappresentata nella sentenza impugnata e nello svolgimento dei fatti, quale riportato nel ricorso che, all'atto dell'acquisto esisteva sul terreno compravenduto un affittuario, ma che tra lo stesso e le parti della futura vendita, prima dell'acquisto, era già intervenuto un impegno al rilascio del terreno, poi formalizzato con la scrittura successiva alla vendita.
5. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c), omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c). Lamentano i ricorrenti che, per quanto essi avessero tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare di FF LA e FF ER, venditrici del terreno e quindi aventi un interesse al giudizio, che poteva legittimarne l'intervento, le stesse siano state egualmente escusse.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti va osservato che l'impugnazione, quale prevista dal codice di rito, attiene alla sentenza e non al singolo atto processuale, con la conseguenza che la nullità dell'atto processuale da luogo alla nullità della sentenza solo nei termini di cui all'art. 159 c.p.c. che fonda l'estensione della nullità di un atto agli atti successivi sul principio della dipendenza di questi ultimi. Infatti la nullità di un atto processuale non determina senz'altro la nullità di tutti gli atti che ad esso siano posteriori cronologicamente, ma solo degli atti successivi che siano dipendenti dagli atti nulli. Pertanto l'eventuale nullità di una prova deve ritenersi irrilevante se la decisione finale della controversia non ha assolutamente preso in considerazione detta prova (Cass. 23.12.1977, n. 5730).
6.2. Nella fattispecie l'impugnata sentenza di appello non si fonda sulle deposizioni delle testi FF. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il ricorso incidentale, essendo condizionato, rimane assorbito. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di ZI.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2003