Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10138 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 20701010138/03 SEZIC E SE ONDA CIVILE Composta dagli Ill sigg Mag strat - Presidente A G.N. 14872/00 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 21484 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rel. Consigliere Rep. 2680 Dott. Roberto Michele TRIOLA - -· Consigliere Ud. 19/02/03 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO SPADA, difeso dall'avvocato SANTI MAGAZZU', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RG NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso 10 studio dell'avvocato dall'avvocatoROBERTO MINUTILLO TURTUR, difeso GIUSEPPE BAVETTA, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente avverso la sentenza n. 476/99 della Corte d'Appello di 289 -1- PALERMO, depositata il 27/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato MAGAZZU' Santi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato BAVETTA Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. h 4 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato 1'11 novembre 1992 NI IO conveniva il notaio NN RG davanti al Tribunale di Palermo ed esponeva: -di avere conferito al convenuto l'incarico della redazione di un contratto preliminare relativo all'acquisto di un terreno edificatorio di proprietà di Giuseppa Enea, previo espletamento delle visure ipotecarie;
-che il contratto preliminare era stato stipulato il 28 marzo 1991; -che successivamente aveva appreso che sul terreno gravava un'ipoteca per lire 340.000.000 in favore del Banco di Sicilia;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva la condanna al risarcimento dei danni del notaio. Quest'ultimo non si costitutiva. Con sentenza in data 29 marzo 1996 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda. Il notaio NN RG proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Palermo 今 con sentenza in data 27 maggio 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che dalle prove acquisite risultava che NI IO, in considerazione dell'urgenza dell'affare, aveva 3 esonerato il notaio dall'obbligo di effettuare le visure. NI IO avrebbe, inoltre, potuto evitare il danno estinguendo il debito del promittente venditore verso il Banco di Sicilia utilizzando la parte di prezzo ancora dovuta, invece di versare parte di tale prezzo al promittente venditore addirittura in ероса successiva al fallimento dello stesso. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, NI IO. Resiste con controricorso il notaio NN RG. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'appello del notaio NN RG è stato accolto sotto un profilo (esonero dall'obbligo di effettuare le visure) il quale non rientrava nei motivi di impugnazione. Il motivo è fondato. Con l'atto di appello il notaio NN RG aveva, in sostanza, censurato la sentenza di primo grado deducendo: a)la insussistenza dell'obbligo di effettuare le visure ipotecarie, essendo stato incaricato della redazione di un contratto preliminare e non di un atto pubblico;
b) che, in mancanza di una risoluzione del contratto preliminare, non poteva essere condannato al risarcimento dei danni da inadempimento;
c) la possibilità per NI IO di evitare i danni destinando alla estinzione dell'ipoteca il saldo del prezzo ancora dovuto alla promittente venditrice. Solo dopo le conclusioni di merito aveva chiesto, come mezzo al fine, che venisse ammessa prova testimoniale avente ad oggetto, tra l'altro, la dispensa dalla effettuazione delle visure ad opera di NI UO, in considerazione della urgenza dell'affare. In definitiva, nell'atto di appello manca una doglianza che riguardi la dispensa dell'obbligo di effettuazione delle visure, né può la stessa desumersi dalla richiesta di ammissione di prove sul punto, dal momento che è stata formulata (in modo ultroneo) come mezzo al fine dell'accoglimento dei motivi di appello effettivamente proposti. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione 5 della Corte di appello di Palermo che deciderà sui motivi di appello effettivamente proposti dal notaio NN RG e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Corte accoglie il primo motivo ricorso;
del la assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata, rinvio,con anche leper spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. ТранейPandorr Roma, 19 febbraio 2002 Dale + The IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 610.2003 IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 25-05.04 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 16 148 versate € 140577 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) of 19