Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10311 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 031 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES E IA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 21593/99 Cron. 27813 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LU CH, ISTITUTO GALILEO GALILEI DI UI CH & C. S.A S. R in persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 1354 -1- 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA ROMAGNOLI LOIACONO, che i rappresentative difence unitamente all'avvocato CLAUDIO LAGIOIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2530/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 23/11/98 R.G.N. 5042/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CORETTI;
LOIACONO ROMAGNOLI per delega LA udito 1'Avvocato GIOIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso INPS. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU CH e la società Istituto LI GA proponevano, davanti al Pretore di Brescia, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.408/96 con la quale l'PS aveva loro intimato di pagare la somma di £. 26.940.000 a titolo di sanzioni amministrative per omissioni contributive relative a periodi compresi tra il gennaio 1992 ed il luglio 1995 in relazione ad accertamenti compiuti con verbale ispettivo del 12.2.1996, costituente integrazione del precedente verbale dl 22.12.1995 (che aveva dato luogo a precedente ordinanza ingiunzione n.279/96, pure tempestivamente impugnata) col quale i funzionari dell'Ente previdenziale avevano ritenuto che i contratti di associazione in partecipazione, di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera stipulati dall'Istituto LI con alcuni insegnanti nascondessero in realtà altrettanti rapporti di lavoro subordinato. Con sentenza n.166/98, il Pretore, ritenuta l'esistenza di un nesso di continuità ai sensi dall'art.8, c.2 della legge 24.11.1981, n. 689, introdotto dall'art.1 c.sexies della legge 31.1.1986, n.11, accoglieva l'opposizione e dichiarava illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 408/96 avendo questa determinato la sanzione senza tenere conto dell'unificazione con la precedente ordinanza ingiunzione comminata per fatti identici a quelli qui addebitati, ma riferiti ad un periodo pregresso. Proposto appello da parte dell'PS, e resistenti le controparti le quali formulavano appello incidentale ritenendo insufficiente la liquidazione delle spese di lite compiuta dal Pretore, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 23.11.1998, respingeva entrambi gli appelli, compensando le spese del grado. Il Giudice del gravame osservava che nel momento in cui l'PS aveva emesso e notificato la prima ordinanza ingiunzione, aveva già redatto entrambi i verbali ispettivi, né era intervenuta alcuna sanzione inoppugnabile per il periodo 3 antecedente l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1986 sicchè ben poteva e doveva essere applicato el regime del cumulo giuridico previsto dal citato art.8, c.
2. Aggiungeva, peraltro, il Tribunale, che, essendosi con la prima ordinanza ingiunzione comminato già il massimo di legge (£. 6 milioni pari a tre volte la sanzione massima di £. 2milioni) non residuava più spazio per l'applicazione di ulteriori sanzioni. L'ordinanza ingiunzione opposta andava dunque annullata, come ritenuto dal primo Giudice;
né era consentito al giudice investito dell'opposizione modificare l'entità della sanzione dovuta, atteso che tale facoltà è prevista dal terzultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 solo per le violazioni diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (quali quelle in questione) Avverso detta sentenza l'PS ha proposto ricorso per cassazione affidato 仇 ad un unico motivo. Resistono il CH e la soc.LI GA con controricorso, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 35 della legge n. 689 del 1981, nonché vizi di motivazione, lamenta l'Istituto ricorrente che il Tribunale ha disatteso l'orientamento costante di questa Corte secondo cui il sindacato del giudice del lavoro, in quanto investito di una competenza funzionale esclusiva, deve necessariamente esplicarsi in modo pieno, anche in considerazione del fatto che per il tipo di atto amministrativo (quale, appunto l'ordinanza ingiunzione) non è previsto il sindacato del giudice amministrativo. Il ricorso non può essere accolto. L'art.8 della legge 24.11.1981, n. 689 prevede (c.1) che "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"- Il comma seguente (aggiunto dall'art.1 sexies del d.l. 2.12.1985, n. 688, come modificato dalla legge di conversione 31.1.1986, n. 11) dispone che "alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie". Va premesso che la sanzione già irrogata nella misura massima consentita dal citato art.8, c.1., con l'ordinanza ingiunzione n. 279/96, precedente quella oggetto del presente giudizio, deve ritenersi non più modificabile, essendo passata in giudicato (in data 23.11.1999) la sentenza pretorile 1.12.1998, n. 1009/97 che decise sulla relativa opposizione. D'altro lato, la sentenza impugnata enuncia tre rationes decidendi: la prima connessa alla modificabilità della sanzione da parte del giudice dell'opposizione; la seconda relativa alla sussistenza del nesso di continuazione tra le infrazioni già sanzionate prima e quelle oggetto del presente giudizio;
la terza, concernente l'impossibilità di superare il massimo della sanzione precedente già irrogata con ordinanza ingiunzione n. 279 del 1996. Poiché, a ben vedere, l'PS censura solo una di tali rationes decidendi, (quella cioè connessa alla modificabilità della sanzione ad iniziativa del giudice dell'opposizione) ma non tocca le altre due (tra cui, appunto, quella della impossibilità, pur in regime di continuazione di per sé non contestato dal ricorrente di superare il massimo della sanzione anteriormente irrogata), il - ricorso risulta inidoneo ad incidere sulla sentenza del Tribunale di Brescia, essendosi questa consolidata, comunque, sulla base delle altre rationes decidendi. In proposito, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte la quale, anche di recente (Cass., 12.4.2001, n. 5493) ha statuito che in sede di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta impugnate, all'annullamentodefinitività delle altre non della decisione stessa. Consegue,al rigetto del ricorso, l'attribuzione a carico dell'PS delle spese del presente giudizio di legittimità nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
pone a carico dell'PS le spese del presente giudizio pari ad € 22,20 oltre ad € 2000 (duemila) per onorari a favore di entrambi i resistenti. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002 Гімасито Mileo Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria 16 LUG. 2002 oggi, CANCECANCELLERE 6