Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 63137 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DE DP 2 29/4/1986 N. 131 TAX ALL. B. N. 5 TRIBUTARIAMATERIA REPUBBLICA ITALIAT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria00 2 2 8 / 03SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magisti Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 251/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 404 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Ud.24/05/02 - ConsigliereDott. Francesco TIRELLI 1 ha pronunciato la seguente ON CI / SENT ENZA sul ricorso proposto da: 63134 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ON NA;
intimata - Commissioneavverso la sentenza n. 205/97 della tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2002 13/01/98; 2356 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del registro di Livorno emetteva avviso di liquidazione a carico di ON IN per le imposte dovute per la vendita di un immobile, effettuata il 19.12.83,in relazione alla quale era stata dichiarata decaduta dai benefici di cui al d.l 12/85. Tale avviso veniva impugnato dalla contribuente. La commissione tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'Ufficio finanziario che veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza del 24.11.97. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria affidato ad un unico motivo . L'intimata non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione art. 2 D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito con modifiche legge 118/85. Assume l'amministrazione ricorrente che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che l'accertata circostanza che il contribuente abbia fruito delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 168/1982 non costituisce elemento ostativo alla concessione dei benefici previsti dalla L. 118/1985. Il ricorso è infondato e va respinto. La possibilità di cumulare i benefici previsti dai due citati provvedimenti legislativi trova fondamento nell'art. 7, commi 9 e 10, L. 23.12.1998 n. 448, che stabilisce che "ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 d.l.
7.2.1985 n. 12, convertito con modificazioni nella L.
5.4.1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 L. 22.4.1982 n. 168” e che “le disposizioni di cui al (precedente) comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti (come quello in controversia) alla data di entrata in vigore della presente legge”, ossia all'1 gennaio 1999 (cfr., in merito, Cass. Sez. I civ., sent. n. 12540 del 12.11.1999; Cass 4309/99; Cass 4840/99; Cass 5488/99; Cass 5559/00). Alla stregua degli esposti rilievi, l'impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale toscana si rivela conforme al dettato normativo e,come tale, suscettibile di resistere alle censure della p.a. ricorrente. Il ricorso, consequenzialmente, va rigettato. ON IN non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi alla liquidazione di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 24.05. 2009. $0. Il Cons.est. Il DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.0 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Guess E N 6 IO 8 Z 9 1 A / R 4 5 A / T I . 6 IS 2 R N . - G A .R E B T .P R . U D L B A L L I D A E R . D E T B I T S A N T N E E S A 1 S I 3 I E 1 A R . E N T A Presidente M IL CANCELLIERE C1 naldo Casano A l