Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
$ 331 /03 REPUBBLK IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danno alla SEZIONE TERZA CIVILE persona Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17486/( F Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 19450/00 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 11768 - Consigliere Dott. RA SABATINI 1480 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.20/11/02 AMATUCCI ConsigliereDott. Alfonso ha pronunciato la sequente S E NTENZA sul ricorso proposto da: AD IE BE, elettivamer.te domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 114/A, presso lo studio legale CCCOLA, difeso dall'avvocato GIORGIO MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA SPA, con DE in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Vice Presidente e A: : Dott. Carlo Ciani, elet-ivamente domiciliata in ROMA VTA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato 2002 MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difondo, giusta delega 2249 in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
TORO ASSIC SPA, CA AN, EL ME, IN NN, PI AT, PI PA, CH IG;
- intimati -
°e sul 2 ricorso a 19450/00 Proposto da: IN NN, PI MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio del 'avvocato CLAUDIO CANOVI, chc li difonde anche disgiuntamente all'avvocato PIER MARIO MAZZUCCO, giusta delega in atti;
5 - controricorrenti e ricorrenti incidentali contro کیا TORO ASSIC SPA, corrente in Torino, in persona del logale rappresentante Amministratore delegato RA Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 6, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MICHELE PICCININI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
AD IE BE, CA AN, SA ASSIC SPA, EL ME, CH IG;
- intimati BET 2 JVVCISO la sentenza n. 699/99 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione I I Civile, eme 3 sa 1'08/06/99 e depositala il 01/10/99 (R.G. 1222/96); udiza la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO: udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI: udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito i l P.M. in persona de_ Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha 'accoglimento del ricorso principale ed il rigello del 2 l'accoglimento p.q.r. del II rotivo del I motivo } ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cor atto di citazione notificato il 10 novembre 1990 EN DO BR IC convennero da- vanti al Tribunale di Genova OM LE e la so cietà OR (assicuratrice della sua responsabilità ci- vile nonché RA IN e la società SA (as- sicuratrice della sua responsabilità civile), al fine di cttenere il risarcimento dei danni da loro subiti nello scontro tra autoveicoli avvenuto 1'8 agosto 1990. Costituitisi tutti i convenuti, nel giudizio interven- nero GI GN, MA FI e PA IR, tutti trasportati nell'autovellura condotta dal Belle- 3 110. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 2 agostc 1996, cichiarò l'esclusiva responsabilità del EN e lo condanno, in solido con la società OR, a Emu kup risarcire i danni liquidati del Bellend e lc condannò) {ir solide con la società Tope, a risarcire danni li quidati ai due attori ed ai tre intervenuti.quidati La OR AS propose appello principale;
il EN appello incidentale;
la IC appello in- cidentale limitato agli interessi. Costituitesi tutte le altre parti in precedenza menzionate, la Corte di appello di Genova, con la sentenza depositata il 30 lu- glio 1999, confermò l'accertamento di esclusiva respon- sabilità del LE er per ciò che rileva in questa sede: a) ridusse il danno biologico da invalidità per- manente liquidato dal Tribunale a GI GN da L. €4.871.339 a L. 41.002.500); b) accolse 1' appellc della società OR in ordine al cumulo di rivalutazione ed interessi, disponendo un diverso calcolo di questi ultimi, A condanno zutti i danneggiati а restituire "quanto risulterà percepito in più a seguito" del nuovo calcolo degli interessi;
c) compensò nella misura di un quarto le spese del giudizio di appello e condanno la società OR a pagare i restanti tre quarti ai cinque danneggiati. Avverso la sentenza della Corte di appello di Gero- va GO EN CA ha proposto ricorso per cas- sazione, deducendo un solo mclivo, GI GN e TT IR hanno proposto ricorso incidentale, formu- lando due motivi;
la società SA ha resistito con con- troricorsc al ricorso del DO;
la società OR Assi- curazioni ha resistito con controricorso al ricorso proposto da GN e IR. Il DO ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale ed il ricorso neidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la mede- 5 sima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Poiché il ricorso principale del DO concer- گیا ne soltanto la pronunzia sulle spese del giudizio di appello, è pregiudiziale l'esame del primo motivo del ricorso incidentale con cui i due ricorrenti GN e IR deducono omessa e contraddittoria motivazione in punto liquidazione del danno biologico - contrasTO tra motivazione e dispositivo. Violazione di legge per mancato rispetto del comb. disp. ar .li 1226 ė 2056 c. c.". Con il motivo ai censura la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente subito dal Lavagni- no, lamentando che il 500 em ontare sia stato ridotto 5 (rispetto alla liquidazione che ne aveva fatto il Tri- bunale] senza motivazione, perché è stato enunciato un criterio generale confuso e contraddittorio, ed appli- cato nel caso concreto in modo non chiaro. Altra censura (di contrasto tra dispositivo e moti- vazione concerne MA IR (nel ricorso si fa rife- rimento alle sig.re IR, ma la presente impugnazione non risulta proposta anche da PA IR), lamentan- dosi che, pur avendo la Corte di appello confermato la Liquidazione del danno effettuata dal Tribunale, la Pi- ras sia stata condanna La a restituire "quando risulterà percepito in più". 5 Il motivo di ricorso è infondato in ambedue le cen- sure.
2.1. Per quanto attiene alla liquidazione del dan- no biologico da invalidità permanente (nella misura del 143) subita dal GN, va premesso che la Corte di appello ha ritenuto di non seguire il criterio del tri- pic della pensione sociale applicato dalla sentenza di primo grado e, quindi, ha proceduto ad una nuova deter- minazione di detto danno biologico, adottando il siste- ΠΑ c.d. a punto di invalidità. Applicando tale diverso è pervenuta alla somma ci criterio al GN, essa 41.002.500 (L. 3.550.000, valore del singolo punto "L. 14 x 0.825, demoltiplicatore corrispondente all'età X - 36 anni del soggetto al momento del fatto!". Il criterio generale di liquidazione seguito dalla sentenza inpugnata è conforme alia giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto nor coerente con la natu- ra del danno biologico l'adozione di un criterio detta- to dalla legge per la valutazione del danno patrimonia- le (quello che prende a base il triplo della pensione sociale, indicato call'art. 1 del decreto legge 23 di- cembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997 . 39). Correttamente, quindi, la Corte di appello non ha seguito il criterio applicato dal Tribunale, on- 5 de è infondata la doglianza che al riguardo formula il ricorrente. Per quanto riguarda la scelta del criterio a punto di invalidità, il cui valore è determinato dalle prece- denti decisioni dei tribunali (secondo prestabilite ta- belle richiamate dalla sentenza impugnata), trattasi di un sistema di liquidazione che rientra nei poteri equi- tativi con cui va effectuata la liquidazione del danno bic_ogico. L'applicazione di detto criterio al caso concreto è stata motivata dalla Corte di appello, che, dopo avere indicato il valore del singolo punto preso & base di riferimento, lo ha moltiplicato per l'entità della in validità permanente del GN (accellata nella mi- 7 sura del 14%) ed ha tenuto conto dell'età del danneg- giato, in modo da procedere alla doverosa personalizza zione del danno biologico. Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata ha indicato con chiarezza il criterio equitativo segui- to nella liquidazione del danno biologico e ne ha spie- gato l'applicazione al ricorrente GN.
2.2. In ordine alla diversa censura proposta dalla ricorrente IR, поп sussiste alcun contrasto tra il dispositivo e la motivazione. La Corte di appello ha confermato l'ammontare del 5 danno liquidato a MA IR dalia sentenza di primo grado, ла ha accolto l'appello della società OR in ordine al calcolo degli interessi legali, adeguandosi all'orientamento di questa Corte espresso dalle Sez un. 17 febbraio 1995 n. 1712, e quindi ritenendo non dovuti gli interessi sulle somme rivalutate, come invece aveva disposto il Tribunale. Come è espressamente detto а pag. 16 della sentenza impugnata, per effetto del di- verso calcolo degli interessi dovuti sulle somme liqui- date a titolo risarcitorio, "risulterà una differenza tra quanto percepito dalle parti lese dopo к sentenza di primo grado e quanto effettivamente dovuto: diffe- renza che dovrà essere rimborsata alla società pagatri- ce". Il dispositivo è pienamente conforme a calc chiara motivazione della sentenza impugnata.
3. Sia l'unico motivo del ricorso principale che il secondo molivo del ricorso incidentale consurano lā pronunzia sulle spese del giudizio di appello. [1 ricorrente principale DO deduce "violazione di legge in materia di ripetizione di spese di soccom- benza а carico di DO, in particolare violazione dell'art. 91 c.p.c.", sostenendo che egli non era 900- combento nel giudizio di appello, onde è priva di giu- stificazione la compensazione per un quarto delle opesc disposta nei rapporti con l'appellante principale OR 5 AS. Tale compensazione parziale viene censurata anche ふ dal secondo motivo della ricorrente incidentale MA IR (e non anche da PA IR, che non ha propo- sto ricorso, mentre nel testo dello stesso si continua a fare riferimento ad ambedue "sig.re IR"), la quale nega che vi sia stata una propria soccombenza nel giu- dizio di appello. Le censure contenute nei due motivi di ricorso sono infondate. Come si è detto, la Corte di appello ha accolto 1'appello, proposto dalla società OR contro tutti i danneggiati, nella parte in cui l'appellante aveva cri- Licato la debenza degli interessi legali sulle Somme 9 rivalutate, ritenendo invece che tali interessi, dovuti sulle somme liquidate con riferimento alla data dell'illecito, vadano calcciati sulle dette Somme Επ nualmente rivalutate;
la Corte territoriale, perciò, ha condar.natc tutti i danneggiati e quindi anche quelli pe i quali l'ammontare del danno liquidato da Tribu- nale era stato confermato in appello, tra i quali il Pa- doan e MA P rag а restituire "quanto risulterà percepito in più a seguito" del diverso calcolo degli interessi, comportando il calcolo effettuato dalla Cor- e di appello un ammontare senz'altro inferiore a quel- 5 10 risultante dall'applicazione del criterio seguito dal Tribunale. Deve, quindi, concludersi che sia il ricorrente principale DO, sia due ricorrenti incidentali so- no rimasti in parte soccombenti rispetto all'appelle proposto dalla società OR, onde la parziale compensa- zione delle spese del giudizio di appello disposta dal- ia sentenza impugnata costituisce coerente applicazione del principio de la soccomber.za.
4. Una diversa censura contenuta nel secondo motivo del ricorso incidentale na per oggetto la liquidazione degli onorari determinati dalla Corte di appello in 1. 5.000.000, por il GN e per le due IR, difesi Jallo stesso avvocato. Al riguarda i due ricorrenti La-ricorrenti (La- 10 vagnino e MA IR, deducendo la violazione dell'art.
5.4 delle disposizioni generali della tariffa forense giudiziale civile, sostengono che il detto am- montare degli onorari sia inferiore al minimo di legge, con riferimento allo scaglione di valore tra 100 e 200 milioni, perché "1'importo minimo nel caso di assisten- za di una sola parte ammonterebbe a L.
4.480.000 che, aumentate del 40% per l'assistenza ad altre due parti, porta il totale a L. 6.272.000". La censura è infondata. Al riguardo è sufficiente osservare che lo scaglio W no di valore indicato nel ricorso П IL Correllamente individuato, perché il valore delle domande proposte dai tre intervenuzi è quello tra 50 e 100 milioni di lire, essendo comprese in tale ambito le somme attri- buite alle stesse parti (da prendere a base per la de- Lerminazione del valore della controversia ai Fini dell'onorario: art. 6, comma 1, ultima parte delle di- sposizioni generali della tariffa). Consegue che gli onorari determinati dalia Corte di appello in L.
5.000.000 sono conformi alla tariffa legale, anche ap- plicando all'onorario unico per le tre parti difese dallo stesso avvocato l'aumento discrezionale del 20% por ogni parte previsto dall'art. 5, comma 4, delle di- sposizioni generali della stessa tariffa. 11 5. In conclusione, i due ricorsi, essendo infonda- ti, vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 20 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Harhary Етика про IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositats in Cancelleris 4.4.03 ML CANCELLIERE C Dott.ssa Mana Aiello -- CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 31-5-2004 serie 4 al n. 16776 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) ILCANCELLIERE C1 Roberto Bicci 12