Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17661
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

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Nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non ci sia la prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una amministrazione pubblica, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito.

Commentario1

  • 1Pagamento: a quale debito va riferito?
    Edizioni Simone · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 luglio 2016

    Il codice civile, all'art. 1193 e ss., stabilisce alcuni criteri che consentono di imputare il pagamento effettuato dal debitore, quando questi abbia più debiti nei confronti dello stesso creditore. L'istituto della imputazione dei pagamenti regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, e non trova applicazione quando si tratti di unico credito (Cass., 15 febbraio 2005, n. 2977). Quindi il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento, se il debito ha un'unica causa, perché, come detto, l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17661
Data del deposito : 11 dicembre 2002

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