Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non ci sia la prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una amministrazione pubblica, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito.
Commentario • 1
- 1. Pagamento: a quale debito va riferito?Edizioni Simone · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 luglio 2016
Il codice civile, all'art. 1193 e ss., stabilisce alcuni criteri che consentono di imputare il pagamento effettuato dal debitore, quando questi abbia più debiti nei confronti dello stesso creditore. L'istituto della imputazione dei pagamenti regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, e non trova applicazione quando si tratti di unico credito (Cass., 15 febbraio 2005, n. 2977). Quindi il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento, se il debito ha un'unica causa, perché, come detto, l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17661 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PP CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SS AR, AR DI, RA PP, NO EA, elettivamente domiciliati in ROMA PZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2164/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/06/99 - R.G.N. 40247/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Napoli gli intimati indicati in epigrafe, avendo percepito in ritardo ratei di prestazioni assistenziali, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiedevano la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di questi accessori, dovuti per effetto del tardivo versamento, oltre rivalutazione ed interessi, sulla predetta somma, dal giorno dell'erogazione.
Il Pretore, in contraddittorio fra le parti, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'Amministrazione a pagare ai ricorrenti la somma richiesta a titolo di rivalutazione ed interessi. Sull'appello degli attuali intimati che, per quanto riguarda quant'ancora forma oggetto di controversia fra le parti, concerneva il mancato riconoscimento degli "interessi e della rivalutazione maturati sulla somma attribuita in sentenza a decorrere dal giorno del pagamento dei ratei", il Tribunale, richiamate le sentenze della Corte costituzionale mi. 156 del 1991 e 196 del 1993, ha condiviso il principio, affermato dalla sentenza n. 11048 del 22.12.94 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, ove non trovi applicazione l'art. 16 della l. 30.12.91, n. 412, il pagamento in ritardo, anche se prima del giudizio, del solo importo capitale, senza riconoscere alcunché a titolo di svalutazione e interessi, comporta, ex artt. 429, terzo comma, e 442, cod.proc.civ., "il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione e degli interessi afferenti il periodo compreso tra la data del verificarsi delle condizioni di responsabilità del debitore e quella del detto pagamento, mentre la seconda è volta a stabilire la rivalutazione, sino al momento della decisione, della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria relativamente al suddetto periodo, con esclusione della rivalutazione dell'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale, ne' su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283, cod.civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo". Pertanto, conclusivamente, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione "a corrispondere all'appellante anche la svalutazione, sino al momento della presente decisione, sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali". Contro questa sentenza la difesa erariale espone quattro motivi d'impugnazione, integrati da memoria.
La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso, il Ministero deduce violazione dell'art. 1194, cod.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., e, col secondo motivo, motivazione insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. Sostiene che il consenso dei creditori all'imputazione, al capitale piuttosto che agli interessi, delle somme da loro riscosse per arretrati di prestazioni previdenziali, era implicito nell'incasso del pagamento, accompagnato dall'imputazione al capitale fatta dal debitore. Tale imputazione era circostanza indiscussa (considerato l'importo e la causale di versamento indicata nel titolo, ai sensi degli artt. 55 e 63 della legge di contabilità dello Stato), posto che i titoli di spesa debbono essere sottoscritti per quietanza e senza riserva alcuna dagli interessati (art. 67 legge di contabilità di Stato - r.d. n. 2440/1923 - art. 421 del regolamento n. 827/1924, la cui normativa è di carattere speciale rispetto all'art. 1194, cod.civ., talché il creditore non può unilateralmente immutare il titolo di pagamento, non essendo richiesto il consenso del creditore in forza di una "prassi derogatoria" all'art. 1194, primo comma, cod.civ., ai fini dell'imputazione al capitale anziché agli accessori, nella formazione del titolo pubblico di spesa). I due motivi ora esposti, da trattare congiuntamente per la stretta connessione delle censure, sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di un pagamento parziale, il comportamento del debitore prescinde dalla sua colpa ed "è parificato all'ipotesi di mora ex re".
Siffatta pronuncia non merita le censure dell'amministrazione ricorrente, fondate su norme concernenti la contabilità dello Stato, le quali, peraltro, oltre a non risultare mai prima esplicitate, non essendo denunciata un'omessa pronuncia al riguardo, confortano dette critiche.
Infatti, l'obbligo del debitore di rilasciare ricevuta degli assegni tratti dall'Amministrazione sull'Istituto incaricato del servizio di tesoreria (artt. 55, 63 e 67, r.d. 18 novembre 1923. n. 2440) e di quietanzare gli altri titoli di spesa (art. 421, r.d. 23 maggio 1924 n. 827), così come la circostanza che la dichiarazione di ricevuta estingua il debito dell'Amministrazione, lasciano impregiudicato (in caso di pagamento parziale, come pacificamente è quello concernente il solo capitale) il problema dell'imputazione.
E, quand'anche si deduca dall'Amministrazione che l'imputazione fosse eventualmente specificata nel titolo di spesa (il cui contenuto, peraltro, non è trascritto in ricorso, sieché la relativa censura presenta anche profili di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione) non può da tale sola circostanza desumersi che siffatta imputazione fosse stata accettata dall'assistito, interessato, anzitutto, a riscuotere somme comunque destinate a soddisfare quelle esigenze primarie sottostanti alle provvidenze assistenziali riconosciute dal Ministero.
Senza considerare che, non essendo qui denunciata, come già accennato, l'omessa pronunzia, la dedotta "prassi derogatoria" all'art. 1194, cod.civ., costituisce circostanza di fatto inammissibilmente prospettata per la prima volta in cassazione. Col terzo motivo di ricorso, il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429, cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., e, con il quarto motivo, motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.
Sostiene che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, successiva alla sentenza di questa Corte citata dal Tribunale (Cass. n. 11048/94), deve escludersi che la rivalutazione costituisca parte integrante, e partecipi della medesima natura, del credito per capitale;
cosicché sulla stessa non varino calcolati ulteriori interessi e rivalutazione, tenuto conto anche del venir meno del parallelismo nell'ordinamento tira scala mobile e rivalutazione. Anche questi motivi sono infondati.
Non può dubitarsi, infatti, che la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisce essa pure un credito residuo degli assistiti che, per conseguirla, hanno promosso la presente controversia e tale credito deve pure mantenere il suo contenuto economico sino al momento in cui verrà soddisfatto:
solo in tale ipotesi potrà, infatti, parlarsi di soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie (v., ex multis, Cass. 8 febbraio 2001. n. 1804). Correttamente, dunque, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere la rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione (così come computata, quest'ultima, al momento della domanda giudiziale) del credito tardivamente soddisfatto. Poiché il Tribunale ha, poi, condannato al pagamento degli interessi legali sulla sola somma dovuta quale rivalutazione non soddisfatta al momento del pagamento del capitale (e non anche sugli interessi pure a quel momento non soddisfatti) non hanno influenza, ai fini della decisione, le norme (art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) che hanno introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, sicché i motivi ora in esame presentano pure profili di inammissibilità, per non essere rivolti contro statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza impugnata. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente alle spese processuali che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato in favore dell'avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002