Sentenza 28 maggio 2016
Massime • 1
Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione proposto da una soltanto delle parti civili, il conseguente giudizio di rinvio non si estende alle domande delle altre parti civili non ricorrenti, in quanto la mancata impugnazione da parte di queste ultime determina acquiescenza rispetto al "decisum" assolutorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2016, n. 50426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50426 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2016 |
Testo completo
5 042 6 / 1 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/05/2016 DECISA1L 28/5/16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 32/2016 MASSIMO VECCHIO Dott. - = - Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 1592/2016 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU RE N. IL 25/08/1947 RI DO N. IL 01/01/1942 CURATELA DEL FALLIMENTO C.E.I. S.R.L. avverso la sentenza n. 2172/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito per la parte civile. Udit i difensor Av رس li Uditi alla pubblica udienza del 27 maggio 2016 Il Pubblico Ministero dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. I Difensori: - per la parte civile Avvocato Cassi Criscione Paolo, nell'interesse di C.E.I. s.r.l. in difesa della curatela fallimentare e nell'interesse dei soci illimitatamente responsabili che ha chiesto il rigetto del ricorsi ed ha presentato conclusioni scritte;
- Avvocato Grasso NI, nell'interesse di NG OR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
Avvocato Vindigni Francesco nell'interesse di AR ID che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catania il 13 gennaio 2015, decidendo, ai soli effetti civili, a seguito di annullamento disposto da questa Corte di cassazione il 12 aprile 2013 (decisione depositata il 28 giugno 2013) - della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania il 22 novembre 2011, confermava le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 5 luglio 2006, condannando e liquidando le ulteriori spese, comprensive di quelle relative al giudizio innanzi la Corte di cassazione. In particolare il Tribunale di Ragusa aveva condannato, per quanto qui rileva: NG OR e AR ID per i reati ascritti ai capi C, L, D1 e N1 e, con l'aumento ex art 219 comma 2 1. fall., aveva inflitto le pene di giustizia e le sanzioni accessorie. Aveva, altresì, condannato, tra gli altri NG OR e AR ID in solido tra loro ed in favore: -della parte civile ST s.r.l., in persona del curatore fallimentare, al risarcimento del danno quantificato in euro 212.827,31 oltre interessi dalla data del commesso reato al fallimento, relativamente all'imputazione sub C;
- della parte civile C.E.I. di RR e fratelli HI s.n.c. in persona del curatore fallimentare e soci illimitatamente responsabili in proprio costituiti, al risarcimento del danno, la cui quantificazione per il profilo patrimoniale era stata rimessa al giudice civile;
erano, di converso, stati quantificati i danni morali in favore dei soci in proprio costituiti nella somma di euro 150.000,00 ciascuno, con assegnazione degli importi a titolo di provvisionale, ex art 539, comma 2 cod. proc. pen. e sequestro conservativo - disposto su richiesta della parte civile ed a concorrenza della somma liquidata a titolo di provvisionale -. La Corte d'appello di Catania, il 22 novembre 2011, pronunciando sui gravami, proposti nell'interesse degli imputati aveva statuito come segue. Sui capi D e I1, qualificate le rispettive condotte ex art 216 comma 3 1. fall., esclusa l'ipotesi di cui 2 li all'art. 219 1. fall. e concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Gli imputati erano stati, poi, assolti da tutte le residue imputazioni, con formula d'insussistenza del fatto. Avverso la pronuncia indicata il solo difensore nell'interesse della curatela fallimentare C.E.I. s.n.c. aveva proposto ricorso per cassazione, agli effetti della responsabilità civile, ex art 576 cod. proc. pen. La Corte di cassazione il 12 aprile 2013, stimata fondata la censura sulla prescrizione relativa ai capi D e I1, osservava che il periodo di sospensione del decorso della causa estintiva, pari ad anni due mesi otto giorni 15, aveva determinato uno slittamento del termine stesso al 24 settembre 2006 ed al giorno 1 ottobre 2007, in epoca, dunque, postuma alla pronuncia di primo grado. Erronea, pertanto, era stata la revoca delle statuizioni civili di primo grado sui due capi indicati. Il vizio di motivazione, poi, era ritenuto di rilevanza tale da mettere in discussione l'intero apparato argomentativo, di tal ché si rendeva necessario nuovo esame sia pure ai soli effetti civili. La Corte d'appello, investita del giudizio di rinvio, richiamava integralmente le motivazioni addotte a sostegno della decisione dai giudici del Tribunale di Ragusa. Premetteva che le diverse società, coinvolte nei fallimenti, all'esito dei quali erano derivate le contestazioni di bancarotta, operavano come un vero gruppo, alla luce delle partecipazioni detenute e del ruolo di controllante che si sarebbe dovuto riconoscere alla ST srl, verso la KA Hotel ed a questa verso la Golf KA. Per i capi C e D dell'imputazione si era annotato come sino al febbraio 1990 la medesima ST avesse proceduto in proprio alla promozione ed alla vendita degli appartamenti. Da quel momento, aveva conferito questo incarico alla ES. Erano stati accumulati, dunque, passivi in ragione di quel rapporto negoziale e da quella condizione si erano generate due operazioni di triangolazione, eseguite rispettivamente il 4 maggio 1994 e il 3 novembre 1995. Da esse aveva tratto scaturigine, per un verso, la distrazione del credito e, per altro, un pagamento preferenziale verso la stessa ES. Tra le altre contestazioni era, ai fini che qui interessa, ricostruita la condotta relativa al capo D1. Si trattava dell'operazione relativa all'acquisto del terreno dalla Hotel Hibiscus. Sulla vicenda aveva deposto il teste RR, spiegando che due fondi, gravati da ipoteca in favore dell'IRFIS ente che aveva sovvenzionato per diversi miliardi la società Hotel KA erano stati alienati. In particolare la garanzia reale sui fondi stessi era stata offerta dal CA. Uno dei due terreni era stato alienato libero da ipoteca ad una società terza;
l'altro, di converso, era stato rilevato dalla ST, per 435 milioni, oltre all'accollo della quota di mutuo. All'epoca dell'acquisto la ST srl dichiarava perdite, per almeno 2.397.000.000 di lire, che le derivavano dalla partecipazione alla Hotel KA e dall'azzeramento del capitale stesso. 3 li L'acquisto, pertanto, era avvenuto in un momento in cui la situazione societaria, per l'aspetto finanziario era fortemente indebolita e la struttura non risultava nelle condizioni di completare i programmi edificativi. Tra l'altro, al momento dell'acquisto, risultava già una mora per taluni ratei di mutuo, scaduti e non onorati dalla KA Hotel.
2. Ricorrono per cassazione NG OR e AR ID con distinti atti di impugnazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell'interesse di NG OR con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 576, 597 e 627 cod. proc. pen. in relazione alla decisione di statuire suile questioni civili, anche per le parti civili acquiescenti, rispetto alla statuizione assolutoria di secondo grado. Lamenta il ricorrente di essere stato condannato, in primo grado, al risarcimento dei danni nei confronti della ST s.r.l. e in solido con gli altri coimputati al risarcimento dei danni nei confronti della Cei di GI e fratelli HI s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili costituiti in proprio. La Corte d'appello aveva emesso sentenza d'assoluzione (22 novembre 2011) e su ricorso della sola parte civile CEI s.n.c., rappresentata dalla curatela fallimentare, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata, ai soli effetti civili. Tuttavia, il giudice del rinvio aveva confermato le statuizioni civili di primo grado non soltanto rispetto all'unica parte civile impugnante, ma in relazione a tutte le parti civili che avevano, in definitiva, fatto acquiescenza alla decisione di assoluzione in appello. Il caso era sensibilmente diverso da quello in cui la riforma della decisione di assoluzione fosse avvenuta su sola impugnazione del Pubblico Ministero. In quel caso sarebbe stato, infatti, coerente ritenere che la decisione dovesse avere effetto verso le parti civili non impugnanti. Alla luce del disposto di cui all'art 651 cod. proc. pen. la sentenza avrebbe, infatti, avuto efficacia di giudicato nel processo civile e sarebbe stata posta validamente a fondamento dell'azione civile. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorreva identico postulato. Non emergeva, invero, alcuna esigenza di raccordo tra responsabilità civile e penale. Piuttosto, vi era una situazione in cui aveva impugnato una soltanto delle parti civili e, sul fatto reato, il Pubblico Ministero era risultato acquiescente, al pari, delle altre parti private costituite. Ne derivava che, là dove la parte civile avesse, in ipotesi, deciso di giovarsi dell'iniziativa di impugnazione del Pubblico Ministero non vi sarebbe stato alcuno sbarramento. Di converso, là dove la medesima parte civile, al cospetto dell'acquiescenza del medesimo Pubblico Ministero, avesse inteso non impugnare autonomamente la decisione, non avrebbe avuto possibilità, in via postuma, di giovarsi dell'impugnazione, agli effetti civili, svolta da altra parte civile, pur costituita nel medesimo giudizio. 4 li 2.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente della mancanza di motivazione in relazione al capo C della rubrica. Osserva come si contesti la distrazione del credito della società ST srl di lire 412.091.129 a favore della società Hotel kastalia. In particolare, la ST avrebbe fittiziamente versato la somma indicata alla ES, in virtù di un contratto di commercializzazione, al pari non veritiero, ed avrebbe riportato l'operazione nelle scritture contabili e nel bilancio 1994 (operazione del 4-5-1994). La somma era stata versata alla KA dalla ES ed impiegata dalla prima per ridurre la sua posizione di debito verso la ST stessa, per anticipazioni ricevute. I giudici del merito avevano confermato la prima ricostruzione del Tribunale di Ragusa che aveva recuperato l'operazione ad una "triangolazione". Non avevano, tuttavia, in sede di rinvio, tenuto presenti gli elementi a discarico offerti che si appuntavano su tre distinti profili. Il primo era relativo alla effettività del contratto tra ES e ST;
il secondo ed il terzo alle considerazioni svolte dai periti in primo grado ed in grado d'appello, in relazione al pagamento operato. La difesa, si duole il ricorrente, aveva dimostrato che il contratto in data 28-2- 1990 era relativo alla pubblicizzazione degli immobili e che non era un atto negoziale fittizio, né un contratto concluso con società fittizia. In particolare erano state acquisite le fatture per i costi sostenuti dalla ES, in relazione alle spese pubblicitarie e i modelli 750 per i dipendenti della società tra il 1990 ed il 1995. La Corte si era fondata sulle sole dichiarazioni del teste RR, tra l'altro parte civile, senza considerare quanto spiegato dal teste Santificato che aveva confermato l'attività di pubblicizzazione, posta in essere dalla ES;
né era stata valutata la documentazione offerta a discarico. Si era, poi, annotata la regolarità del pagamento come risultante dall'esito della perizia operata in primo grado. La Corte d'appello aveva trattato congiuntamente due distinti profili della complessa vicenda che gli stessi periti avevano tenuto distinti e ne aveva, dunque, ritratto un giudizio di complessiva irregolarità, senza considerare le deduzioni difensive. In particolare, era stata sovrapposta l'operazione del 4-5-1994 del pagamento da ST a ES rispetto alla quale i periti non avevano operato alcuna annotazione - - e la distinta operazione di cessione dei crediti che ST vantava verso KA, poste che quest'ultima pagava per effetto della cessione, alla ES (in data 3-11-1995). Verso quella operazione si era, infatti, ritenuto che, integrando un pagamento, essa favorisse ES in danno di altri creditori della società ST. La perizia rinnovata in grado d'appello aveva indotto i tecnici a ritenere regolare l'operazione e a concludere affermando che l'operazione stessa non fosse fittizia. Da 5 li ciò derivava che il decremento delle anticipazioni, concesse dalla ST alla KA, non configurasse una distrazione patrimoniale. L'effettività dell'operazione e del contratto era relativa alla esistenza dell'atto negoziale in data 28 febbraio 1990, supportato dalle fatture emesse e regolarmente annotate in contabilità di entrambe le società, oltre che dalle somme di denaro transitate su conti realmente esistenti. Questa perizia non era stata neppure menzionata nella parte motiva della decisione. Anche il contenuto dell'oggetto del giudizio di rinvio, avendo la Corte di cassazione annotato come i giudici avessero realizzato un mero rinvio recettizio alle risultanze dell'accertamento peritale, non autorizzava ad escludere dalla cognizione i risultati della perizia disposta. Si erano, poi, asetticamente indicati, al fine di enucleare il profilo individualizzante della responsabilità a carico del ricorrente, i ruoli e le cariche sociali rivestite dal NG stesso, senza considerare gli argomenti difensivi. In particolare, il NG al momento della sottoscrizione del contratto 28 febbraio 1990 tra ST e ES non rivestiva alcuna carica in ST (nel cui Consiglio di amministrazione era stato nominato il 29 dicembre 1992, né era socio di ST;
ancora non era più amministratore unico di GE essendo cessato dalla carica il 28 novembre 1989. Al momento del pagamento della somma, pur essendo componente del Consiglio di amministrazione, egli aveva poteri e funzioni limitati all'ambito ed alla consulenza lavoristica. In questo senso era chiaro il verbale di assemblea dell'11 gennaio 1993. Che non si occupasse di contabilità lo avevano chiarito GI ed il CA NO. Non si sarebbe, dunque, potuta affermare la responsabilità del NG se non aveva alcun ruolo in ST al momento della sottoscrizione del contratto, né aveva nel Consiglio di amministrazione di ST funzioni contabili, interessandosi della sola parte lavoristica. La stessa difesa aveva, poi, spiegato che il pagamento da ES a KA era avvenuto a saldo di canoni di affitto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 per un albergo turistico, relativamente ad epoca in cui il medesimo NG era già cessato dalla carica di amministratore unico di ES (28 novembre 1989).
2.3. Con il terzo motivo si censura la mancanza di motivazione in relazione alla contestazione di cui al capo L. In particolare sarebbe stato addebitato al NG che nella sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione della ST avrebbe falsificato i libri e le scritture contabili esponendo fraudolentemente per l'esercizio 1992 il debito della società ST verso ES, relativo al contratto fittizio già indicato e per l'esercizio 1994 il pagamento fittizio del 4 maggio 1994, per la somma di 412.091.129 di lire. Gli argomenti a fondamento del precedente motivo di ricorso avrebbero imposto di escludere la responsabilità, sia pur ai soli fini civili, per le condotte relative e dedotte nella relativa contestazione. 6 li In particolare le annotazioni nel bilancio avevano ad oggetto un debito che si ricavava già dalle scritture relative al 1992, epoca in cui il medesimo NG era estraneo alla società. In motivazione la Corte d'appello aveva richiamato le condotte di cui al capo B, ma non quella di cui al capo A che, al pari, costituiva oggetto d'addebito e fondava l'imputazione sub L. Né aveva alcun valore il richiamo alla posizione di componente del Consiglio di amministrazione, poiché si era dedotto, nella prospettazione a discarico, che il ricorrente era entrato nel consiglio di amministrazione il 29 dicembre 1992. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione in relazione al capo D1. Si era contestata la distrazione della somma di 470.000.000 di lire, che la ST aveva versato per l'acquisto di un fondo della Hibiscus s.r.!., gravato da ipoteca a favore della IRFIS, che era garantita dall'iscrizione reale sul bene per un mutuo concesso a KA Hotel, del valore di circa 3 miliardi di vecchie lire. Il giudice a quo si era fondato solo sulle dichiarazioni del RR, parte civile e sugli esiti della perizia disposta in primo grado. Si conveniva, tuttavia, sul rischio dell'operazione; ma si sarebbe dovuto tenere presente anche l'aspetto relativo alle condizioni finanziarie della KA e quello connesso al valore del fondo acquistato dalla ST, per operare un giudizio complessivo sull'operazione. Non si era, in particolare, tenuto presente che KA aveva immobilizzazioni di capitali per 33 miliardi di vecchie lire, che permettevano di far fronte finanziariamente al mutuo. Ancora, il denaro utilizzato da ST, per l'acquisto del terreno in esame era stato interamente apportato dai fratelli CA. Sul valore del terreno si era inteso che le valutazioni si aggiravano intorno ai 4 miliardi circa di vecchie lire. L'immobile era stato acquistato corrispondendo un valore di 470.000.000 di lire così compatibile anche con l'importo che aveva attribuito il perito nominato in sede di stima fallimentare (proc. ST) che ne assegnava un valore di £ 3.727.000.000. Si trattava di somma, ancora, compatibile con quella risultante dalla combinazione del valore di debito che garantiva, attraverso l'ipoteca iscritta, a garanzia del mutuo concesso alla società KA. Nella specie il profilo di rischio connesso all'operazione non era elemento idoneo fondare una condotta distrattiva;
né vi erano elementi tali da far ritenere a supportata la conclusione che esistessero dati che, al momento dell'acquisto, potessero indurre a ritenere certa la componente di rischio sottesa all'operazione. Il ricorrente d'altro canto, non aveva mai assunto incarichi o svolto ruoli in senso alla società Hotel Hibiscus.
2.5. Con il quinto motivo si censura l'omessa esistenza del nesso eziologico tra le operazioni indicate e il fallimento, oltre alla carenza di motivazione. 7 li La condotta era stata espressamente attribuita al capo N1 postulando le operazioni dolose di cui ai capi C, Le D1. Tuttavia, gli argomenti esposti dalla difesa a sostegno dei motivi di ricorso sviluppati escludevano che vi potesse essere una responsabilità nella causazione del fallimento in capo al ricorrente. La Corte d'appello, di converso, non aveva compiutamente motivato la sua statuizione ed aveva operato un semplice richiamo ad un passaggio della decisione di questa Corte, senza avvedersi degli obblighi, di converso, di spiegazione che discendevano dalla medesima sentenza di annullamento con rinvio. Si era, infine, annotato negli scritti difensivi come le operazioni dolose dovessero avere un carattere distrattivo e dovessero incidere sul fallimento della società (ai sensi dell'art 223 comma 2 n. 2 1. fall.). I due profili indicati erano stati integralmente trascurati dalla Corte di merito e la motivazione era mancante. Si erano limitati i giudici del rinvio ad affermare che le operazioni avessero dato causa al dissesto ed al fallimento della società ST senza specificare alcunché e senza esplicitarne le ragioni.
3. Ricorre per cassazione AR ID a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
3.1. Con il primo motivo si duole il ricorrente dell'inosservanza degli artt. 652 e 576 cod. proc. pen. La decisione della Corte d'appello aveva assolto il ricorrente con la formula dell'insussistenza, giudicata per effetto della mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Era, dunque, preclusa alla parte civile l'impugnazione per i soli interessi civili ostandovi l'art 652 cod. proc. pen. Il giudicato con la formula secondo cui il fatto non sussiste in sede penale avrebbe precluso alla parte civile medesima ogni iniziativa. La norma indicata ridimensionava l'art 576 cod. proc. pen., prevalendo per le ragioni di specialità e specificità l'art 652 sull'art 576 cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo si dubita della legittimità costituzionale dell'art 576 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. là dove si dovesse intendere recessivo l'art 652 cod. proc. pen., con la prevalenza dell'art 576 cod. proc. pen. Si solleva questione di legittimità costituzionale, pertanto, per la genericità che ne caratterizza la formulazione creando aspetti di significativa irragionevolezza ammettendo, appunto, l'impugnazione ai soli effetti civili senza tenere presenti le distinzioni selettive e le diversità sostanziali delle singole ragioni assolutorie. Ciò in altri termini pone il problema di ammettere un'azione di danno nei confronti di colui che sia stato assolto con la formula secondo cui il fatto non sussiste, ipotesi in cui non può avere alcuna ragione punitiva o risarcitoria.
3.3. Con il terzo motivo si censura la mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in relazione alla specifica indicazione della sentenza della Corte di cassazione. Il giudice di legittimità aveva infatti annotato che la decisione di assoluzione si era rimessa alle risultanze dell'accertamento peritale 8 li rinnovato senza confrontarsi con le insufficienze e incongruenze evidenziate dalla ricorrente. Si era dunque annullata la decisione per un nuovo esame complessivo della vicenda. Era evidente a giudizio del ricorrente che si dovesse rinnovare l'indagine peritale adempimento omesso dal giudice di rinvio.
3.4. L'omessa rinnovazione dell'istruttoria rendeva priva di presupposto la condanna al pagamento delle spese processuali.
4. Ai sensi dell'art 612 cod. proc. pen. nell'interesse di AR ID è stata depositata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata avendo VÌ NT ed HI NI notificato atto di precetto al ricorrente con pregiudizio grave ed irreparabile dall'esecuzione avviata in danno ed in pendenza di ricorso. OSSERVA IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per quanto si passa ad esporre.
1.1. In via preliminare si deve sinteticamente riassumere la vicenda processuale in esame, al fine di definire esattamente l'oggetto del giudizio, dalla sua genesi alle fasi successive di impugnazione. Ciò in funzione della censura alla sentenza di secondo grado, che avrebbe recuperato le statuizioni agli effetti civili, anche in favore delle parti non impugnanti. Deve annotarsi, che il Tribunale di Ragusa, per quanto qui rileva, aveva condannato NG OR e AR ID per i reati ascritti ai capi C, L, D1 e N1 e, applicato l'aumento ex art 219 comma 2 1. fall., aveva inflitto le pene di giustizia e le sanzioni accessorie. Aveva, altresì, condannato entrambi, in solido, tra loro al risarcimento dei danni in favore della parte civile ST s.r.l., in persona del curatore fallimentare;
in favore della parte civile C.E.I. di RR e fratelli HI s.n.c. in persona del curatore fallimentare e dei soci illimitatamente responsabili, in proprio costituiti. I danni patrimoniali erano stati rimessi per la quantificazione relativa al giudice civile. Di converso, erano stati quantificati quelli morali in favore dei soci in proprio costituiti nella somma di euro 150.000,00 ciascuno, con assegnazione degli importi a titolo di provvisionale, ex art 539, comma 2 cod. proc. pen. e sequestro conservativo - disposto su richiesta della parte civile ed a concorrenza. La Corte d'appello di Catania, il 22 novembre 2011, pronunciando sui gravami, proposti nell'interesse degli imputati aveva riqualificato le condotte di cui ai capi D e I1 ex art 216 comma 3 1. fall., esclusa l'ipotesi di cui all'art. 219 1. fall. e concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Aveva, poi, assolto gli imputati da tutte le residue contestazioni, con formula d'insussistenza del fatto. Avverso detta pronuncia il solo difensore nell'interesse della curatela fallimentare C.E.I. s.n.c. aveva proposto ricorso per cassazione, agli effetti della responsabilità civile, ex art 576 cod. proc. pen. La Corte di cassazione il 12 aprile 2013, stimava 9 li fondata la censura sulla prescrizione relativa ai capi D e 11 e riteneva erronea, pertanto, la revoca delle statuizioni civili di primo grado sui due capi indicati. Il vizio di motivazione era stato, poi, ritenuto di tale rilevanza da mettere in discussione l'intero apparato argomentativo, di guisa che si rendeva necessario nuovo esame sia pure ai soli effetti civili. La Corte d'appello di Catania il 13 gennaio 2015, in sede di rinvio, decidendo, ai soli effetti civili, confermava le statuizioni risarcitorie di cui alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 5 luglio 2006, condannando e liquidando le ulteriori spese, comprensive di quelle relative al giudizio innanzi la Corte di cassazione.
1.2. Così ricostruita la vicenda processuale deve esattamente definirsi l'oggetto dei diversi gradi di giudizio, introdotti dalle distinte iniziative di impugnazione. Il primo giudizio d'appello, avverso la decisione del Tribunale di Ragusa, si è visto, introdotto dai soli atti di impugnazione degli imputati, risulta essersi risolto nella decisione di estinzione di alcuni fatti, per intervenuta prescrizione e nell'assoluzione per i fatti residui. Statuizione siffatta, per gli effetti penali, risulta irrevocabile, non avendo il Pubblico Ministero proposto impugnazione. Essa, di converso, è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte della sola società C.E.I. s.r.l., in persona della curatela fallimentare, ricorso al quale ha fatto seguito annullamento da parte della Suprema Corte di cassazione. Appare evidente, allora, come il giudizio di legittimità introdotto, attraverso l'impugnazione spiegata, si limitasse ai soli effetti civili inerenti la doglianza prospettata nell'interesse della società ricorrente, unica ad aver proposto impugnazione. L'oggetto del rapporto processuale, devoluto con il mezzo di gravame, risulta, dunque, definibile secondo il principio devolutivo e l'interesse all'impugnazione, in relazione alla sola domanda cui era titolata la medesima C.E.I., unica parte ricorrente, in funzione del petitum e della causa petendi che aveva introdotto nel giudizio penale, attraverso la sua costituzione di parte civile. Devono, pertanto, escludersi effetti estensivi in favore delle parti civili non impugnanti, effetti non previsti per gli interessi civili che, di converso, risultano azionabili e coltivabili, in via esclusiva, dai rispettivi titolari e possono essere introdotti, eccezionalmente, in giudizio nell'altrui interesse e in nome proprio, nei soli casi previsti dalla legge (art. 81 cod. proc. civ.). Non risulta in parte qua rilevante, né il richiamo al principio di immanenza della costituzione di parte civile, che discende dall'art. 76 comma 2 cod. proc. pen., né il principio di diritto affermato da questa Corte, in vicenda processuale sensibilmente diversa e che permette alla parte civile non impugnante di beneficiare della riforma della decisione d'assoluzione di primo grado, ottenuta per effetto dell'impugnazione proposta dal solo Pubblico Ministero (S.U. 10 luglio 2002, n.30327). 10 li Il principio di immanenza della costituzione della parte civile implica che la medesima costituzione produca i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Ciò significa che nei passaggi di fase e di grado, in senso orizzontale e verticale dell'incedere processuale, non occorra rinnovazione dell'atto stesso e che la sua formalizzazione persiste, in termini immanenti, durante l'intero iter. Il principio non involge, tuttavia, che nelle fasi processuali che si susseguono l'azione civile non continui ad essere regolata dai principi di sistema che la caratterizzano. Tra questi vi è, innanzitutto, quello della domanda (art 99 cod. proc. civ.) e del relativo onere di prova (onus incumbit ei qui dicit). Nel giudizio di impugnazione, dunque, la medesima parte civile ha la facoltà di dolersi della sentenza, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., senza alcun onere di rinnovazione della sua costituzione in giudizio. La parte è titolata all'impugnazione dei capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, della sentenza di proscioglimento pronunciata all'esito del giudizio (o di quella resa ex art 442 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui abbia aderito all'abbreviazione del rito). Ciò in ragione del sistema che il legislatore ha delineato, in funzione della definizione dei rapporti tra l'azione civile e quella penale, rapporti descritti dagli artt. 651 (art 651 bis) e 652 cod. proc. pen.. Nel caso in cui la parte civile non abbia impugnato espressamente la decisione di proscioglimento in primo grado e ciò sia avvenuto per iniziativa del Pubblico Ministero. la medesima parte civile beneficia di un eventuale effetto favorevole della riforma della decisione, non ex art 576 cod. proc. pen., (non avendo proposto impugnazione) ma in ragione della diretta applicazione del principio che discende dall'art. 651 cod. proc. pen. La norma testé indicata estende gli effetti del giudicato di condanna alla parte civile che abbia preso parte al giudizio o che sia stata citata. In realtà, l'impugnazione sulla vicenda sostanziale di natura penale, non determina alcuna scissione della regiudicanda. Essa resta unitaria, poiché l'impugnazione della decisione è operata dal Pubblico Ministero, per la salvaguardia dell'interesse pubblico, sotteso alla necessità dell'accertamento del fatto penalmente rilevante, interesse che si persegue, appunto, attraverso l'esercizio dell'evocato potere d'impugnazione. In eventualità siffatta il giudicato di condanna, indotto dalla sola impugnazione della Parte pubblica, che segua ad una decisione di assoluzione non impugnata dalla parte civile, porta con sé la logica e naturale conseguenza che quell'accertamento faccia stato anche agli effetti civili sui temi della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell'imputato. Ragioni di coerenza e d'ordine di sistema spiegano, allora, la ratio della disposizione richiamata. Irrevocabilmente accertata la sussistenza penale del fatto essa ha forza espansiva esterna agli effetti civili, secondo quanto dispone l'art 651. Ciò 11 li perché il fatto penalmente rilevante, accertato in via diretta agli effetti penali, su impugnazione del P.M., diventa antecedente logico e presupposto storico degli effetti civili che da esso possono derivare. Diversamente il sistema ammetterebbe una contraddizione materiale non altrimenti risolvibile. Nel caso di specie, al contrario, rispetto alla decisione d'assoluzione in grado d'appello, tutte le parti civili, diverse dalla C.E.I., già indicata, risultano aver prestato acquiescenza. Al pari delle medesime, non ha inteso proporre impugnazione il P.M. Deriva che il giudizio devoluto alla Corte di legittimità, attraverso l'impugnazione proposta, avverso la sentenza d'assoluzione ed in parte di prescrizione, ai soli effetti civili, non può che ritenersi limitato alla domanda che la medesima ed unica parte civile aveva, appunto, azionato nel processo penale. Si comprende come la regiudicanda, nella specifica vicenda processuale, si scinda, in funzione dell'incedere processuale stesso e si conformi all'oggetto della sola azione introdotta con l'impugnazione. Secondo il criterio di progressività il giudizio e il relativo accertamento si consolida ai fini penali (non constando impugnazione del Pubblico Ministero). Prosegue, di converso, ai soli effetti civili, in funzione della domanda posta dalla parte civile impugnante. L'oggetto del rapporto processuale e del relativo giudizio non può, pertanto, essere maggiore e più ampio di quello devoluto con l'impugnazione e non risultano margini per evocare applicazioni del principio dell'effetto estensivo, poiché esso ha ragion d'essere ai soli fini penali. D'altro canto l'azione civile, va ribadito, pur nel processo penale è retta dal principio della domanda e procede ad impulso di parte. La mancata impugnazione della sentenza di assoluzione, sia pur ai fini civili, di una delle parti civili costitute involge acquiescenza rispetto al decisum assolutorio ed alle conseguenze che da esso derivano, agli effetti della domanda in funzione della responsabilità civile. Nel caso di impugnazione della sola parte civile, ai sensi dell'art 576 cod. proc. pen., l'oggetto dell'accertamento processuale è funzionale ai soli effetti civili. Il nucleo storico del fatto (che integrerebbe reato e su cui non v'è impugnazione ai fini penali) si consolida a favore dell'imputato. Diventa, tuttavia, oggetto di cognizione incidentale, in funzione dei soli effetti civili e della posizione di cui la parte privata chiede tutela, attraverso l'impugnazione. Il sistema ammette, dunque, un vero sdoppiamento della regiudicanda, che può avere due distinti epiloghi, ai fini penali e civili, proprio in ragione dei distinti interessi sottesi dalle impugnazioni cui sono autonomamente titolate le diverse parti nel processo penale. Si coglie, allora, la differenza rispetto all'ipotesi in cui abbia impugnato anche ovvero solo il Pubblico Ministero, ai fini penali. In questa eventualità il rapporto processuale che segue all'esercizio dell'azione di impugnazione, afferisce l'intera vicenda storica ed include tutti gli effetti che da essa sono suscettibili di trarre 12 li scaturigine. La regiudicanda, si è visto, in questa eventualità, non si scinde in funzione delle conseguenze penali e civili e trova applicazione e spiegazione l'art. 651 cod. pen. Al contrario nel caso in esame il rapporto processuale è limitato al tema di cognizione introdotto dalla parte civile attraverso l'impugnazione stessa. Non vi sono margini per attuare letture estensive o adesive a ragioni che non siano state espressamente introdotte con l'impugnazione dalle altre parti che, pur costitute, abbiano assunto determinazione diversa, prestando acquiescenza. La regiudicanda, allora, si comprende, in questo caso, enuclea un profilo penale che si consolida a favore dell'imputato (e non risulta rivedibile, né riformabile per effetto del divieto di reformatio in peius), ed uno civile che resta sub judice. E' un fenomeno di coesistenza del nucleo storico del fatto, che presenta intangibilità dal punto di vista penale e che, di converso, risulta rivalutabile, per incidens, in funzione della decisione ai soli effetti civili. La definizione dell'oggetto della cognizione giudiziale, in parte qua, è intimamente legato al principio della domanda. A ben vedere allora, in ipotesi siffatta, il principio di immanenza della costituzione non ha rilievo, poiché la parte civile, pur costituita non risulta aver impugnato espressamente la decisione e non risulta aver autorizzato, nella fase dell'impugnazione, l'estensione dell'oggetto della cognizione giudiziale anche alla pretesa inizialmente dedotta con la sua costituzione, attraverso la regola di devoluzione. Quanto premesso vale anche per le posizioni dei soci illimitatamente responsabili della C.E.I. s.r.l. Neppure costoro possono egualmente beneficiare della domanda di impugnazione avverso la sentenza di assoluzione operata dalla difesa della curatela fallimentare della medesima CEI s.n.c.. Le rispettive posizioni processuali risultano strutturalmente diverse. Egualmente distinti sono gli interessi giuridici, dedotti con le rispettive costituzioni. La mancata impugnazione, in proprio, da parte di costoro, determina in misura identica a quanto accade per le altre parti civili non impugnati, acquiescenza al decisum d'assoluzione ed effetto espansivo diretto sugli effetti civili connessi. Del resto, il fallimento della società CEI, là dove abbia comportato anche quello dei soci illimitatamente responsabili, non concretizza un'unica posizione giuridica unificata in capo alla sola CEI snc, unica parte civile impugnante. Le posizioni soggettive (che in astratto si appunterebbero in capo alla società ed ai singoli soci) restano, contrariamente, distinte. Esse conservano ambiti, anche concorsuali, decisamente diversi e ciò in funzione delle possibili insinuazioni al passivo fallimentare da parte dei creditori sociali e di quelli particolari dei singoli soci. Posta questa premessa si intende, allora, come la sentenza impugnata debba essere annullata, sia pur agli effetti civili, per le condanne al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali del NG OR e di AR ID a 13 li favore delle parti civili diverse da quelle che avevano formalizzato l'impugnazione (CEI s.n.c.).
1.3. Quanto premesso permette di affrontare e respingere anche il tema posto dalla difesa dello AR nel primo e nel secondo motivo di ricorso. Si assume, in particolare, che l'art 652 cod. proc. pen. avrebbe, in definitiva, prevalenza sull'art 576 cod. proc. pen., di guisa che, formatosi il giudicato assolutorio sul fatto, la parte civile non avrebbe possibilità di coltivare, in definitiva, l'impugnazione ex art 576 cod. proc. pen... In difetto si è prospettato un profilo di frizione costituzionale, nei termini esposti. I due motivi di ricorso sono infondati e devono essere disattesi. Si è già spiegato come il sistema costruisca gli effetti del giudicato di condanna, ai fini civili (art 651 cod. proc. pen.). In caso di giudicato assolutorio l'art 652 cod. proc. pen. opera simmetricamente ed all'inverso, nei confronti della parte civile costituita o che abbia avuto la possibilità di farlo nel giudizio penale, perché ritualmente citata. L'effetto espansivo delle statuizioni nei due distinti giudizi postulano, tuttavia, il giudicato completo sulle pretese. Si è anticipato come, in pendenza di impugnazione, ex art 576 cod. proc. pen., si realizzi un fenomeno di coesistenza dei due distinti profili della regiudicanda come fatto storico sostanziale. Essa si scinde ed è caratterizzata pur in pendenza della impugnazione, ai fini civili, dalla sola intangibilità dell'epilogo agli effetti penali. Non è condivisibile la lettura opposta dal ricorrente, secondo cui l'art 652 cod. proc. pen. sarebbe norma, che fa eccezione all'art. 576 cod. proc. pen., di tal ché formatosi il giudicato sulla statuizione penale con assoluzione non sarebbe ulteriormente coltivabile la impugnazione agli effetti civili, ex art 576 cod. proc. pen. Contrariamente le due norme segnano ambiti distinti d'applicazione e di funzione. L'art 576 cod. proc. pen. si è visto permette alla parte civile l'impugnazione ai soli effetti civili. Ciò può accadere anche a fronte dell'assoluzione che non risulti impugnata dal Pubblico Ministero. Pur consolidandosi progressivamente il giudicato sulla regiudicanda si è spiegato che essa si scinde, in questa eventualità, proprio al fine di permettere la decisione agli effetti civili. Deriva allora che l'art. 652 cod. proc. pen. delinea il rapporto tra giudicato assolutorio ed effetti civili per l'ipotesi in cui l'irrevocabilità della decisione penale, sia completa e risulti chiusa anche la fase d'impugnazione eventualmente introdotta ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. Diversamente si precluderebbe in maniera irrazionale la tutela giurisdizionale alla parte civile stessa che abbia inteso agire in sede penale e che si trovi al cospetto d'una decisone d'assoluzione non impugnata dal Pubblico Ministero. In eventualità siffatta precludere alla parte medesima la completezza della cognizione sui temi collegati a quello penale, pregiudicandone il diritto a coltivare ulteriormente l'impugnazione 14 li inciderebbe sull'effettività della tutela giurisdizionale e aprirebbe ad un profilo di frizione con l'art 24 Cost. Va, alla luce di quanto detto, disattesa la doglianza articolata finalizzata ad affermare che neppure la CEI s.n.c., a fronte dell'assoluzione irrevocabile dai fatti- reato, sarebbe stata titolata a coltivare l'impugnazione, ai soli effetti civili. Manifestamente infondata risulta, per quanto spiegato, la prospettata questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, posta ed argomentata in maniera assolutamente generica.
2. Venendo al merito delle doglianze ulteriori, esse si sostanziano essenzialmente nel dedurre un comune vizio di motivazione. Nella specie, occorre premettere che i fatti storici integranti reato, rilevano come antecedenti storici ed in funzione della decisone agli effetti civili sulla domanda introdotta dalla parte civile C.E.I. s.n.c. in persona della curatela fallimentare. Quei fatti risultano ricostruiti, nella sentenza impugnata, essenzialmente attraverso il richiamo alla decisione di primo grado. L'annullamento con rinvio operato da questa Corte, tuttavia, pur mettendo in luce le incongruenze della decisione d'assoluzione, aveva indicato come il vizio di motivazione fosse di tale entità da inficiare l'intero tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Si era richiesta, dunque, sia pur al soli effetti civili, una rinnovazione della valutazione, con libertà di giudizio e di determinazione. La decisione impugnata, di converso, ricostruito il complesso iter processuale, si limita a richiamare l'accertamento del primo giudice, in più punti, e non si confronta compiutamente con gli argomenti difensivi. Soprattutto, non spiega, né offre i necessari chiarimenti sui fatti e sui nuclei essenziali delle fattispecie ascritte.
2.1. La ricostruzione dei fatti relativi alle vicende oggetto di contestazione ai capi Ce D) ed L della rubrica, risulta operata ai fll. 7, 8 e 9 della decisone impugnata. Le imputazioni sono relative a più fatti di distrazione. Rileva, in primo luogo, quella in favore della società Hotel KA del credito di £ 412.091.129, somma che era stata inizialmente versata dalla società ST alla Hotel KA, a titolo di anticipazione. Il tutto era avvenuto, si assume nella impostazione d'Accusa, secondo le modalità indicate al capo B) della rubrica. In particolare, attraverso l'esposizione nel bilancio ST, per l'esercizio 1994, di fatti non rispondenti al vero e relativi al pagamento di quella somma, dalla stessa società ST alla ES, in virtù di un contratto di commercializzazione fittizio. La somma, pagata da ST a GE era stata, poi, versata dalla medesima GE alla KA e, dunque, utilizzata da quest'ultima per ridurre la sua esposizione verso ST, per le evocate anticipazioni . 15 li Ebbene, si intende come il nucleo centrale della ricostruzione del fatto penalmente rilevante, sia pur in funzione del residuo accertamento ai soli effetti civili, ruoti intorno alla affermata natura fittizia del contratto di commercializzazione tra ST e ES, contratto da cui ha tratto scaturigine il pagamento operato dalla prima società e che la seconda ha girato alla kastalia. La fittizietà del patto negoziale, invero, ascrive rilevanza penale al fatto e caratterizza l'illiceità dell'intera operazione, inibendo, appunto, alla medesima KA di impiegare quel pagamento a compensazione di un debito verso ST, per ridurre la sua esposizione, in ragione delle anticipazioni ricevute. Si intende, allora, come la triangolazione, affermata e ritenuta dal giudice di merito, postulasse l'accertamento di un presupposto in fatto che integra in punto logico il nucleo centrale dell'intera vicenda. Ciò perché nel tipo di operazione descritta la ES risulterebbe il soggetto (fittizio) che si presta alla creazione dell'apparenza negoziale attraverso cui si generano i meccanismi di transito del denaro e di compensazione dei crediti, impiegando un sistema puramente virtuale, sganciato dall'esistenza di vere e reali causali delle singole poste di debito e credito che caratterizzano le diverse parti dell'operazione. La sentenza impugnata sul punto indicato e sulla fittizietà del soggetto giuridico (ES) o del solo contratto richiamato è assolutamente carente. Un cenno fugace è operato al fl. 8 ed al fl. 19 del provvedimento impugnato. Si evoca l'attendibilità del teste RR, senza, tuttavia, indicare (se non facendo un riferimento generico alla coerenza e precisione delle informazioni) sulla scorta di quali elementi concreti si sia giunti a quella affermazione. Si apprende che il contratto di commercializzazione era del 28 febbraio 1990. Sul punto ha osservato il giudice d'appello che emergeva come la ES non avesse una propria organizzazione. Questa affermazione, che trae evidentemente scaturigine da una verifica di merito, parrebbe postulare la fittizietà del soggetto e non del solo patto negoziale. Sul punto, tuttavia, non si dispone di altre informazioni, né la motivazione spiega il contenuto dell'affermazione. Pur posta l'assenza di una organizzazione propria il testo del provvedimento impugnato non si confronta con la tesi e gli elementi a discarico e con l'allegazione del dato afferente la presentazione dei modelli 750, relativi ai dipendenti tra gli anni 1990 e 1995 e delle fatture che documentavano spese sostenute dalla società per operazioni pubblicitarie. A fronte di prospettazione siffatta la decisione si sarebbe dovuta confrontare con detto argomento, sia pur al solo fine di disattenderlo. L'omissione attiene ad un punto centrale e decisivo rilevando in funzione della conclusione raggiunta sul tema della fittizietà del contratto (o del soggetto giuridico ES), intorno al quale ruotano le imputazioni che racchiudono i fatti rilevanti qui in esame. 16 M Né parrebbe coerente con i dati istruttori l'affermazione secondo cui la società ES non risultava abilitata all'attività di promozione della vendita di appartamenti. Ha sul punto replicato la difesa che la conclusione era stata ancora una volta ritratta dalla deposizione del GI e risultava in contrasto con il verbale di assemblea straordinaria del 28 novembre 1989, occasione in cui era stato ampliato l'oggetto sociale della società. Quel profilo, si è affermato, risultava dalla consulenza redatta su richiesta del Pubblico Ministero e dalla stessa sentenza di primo grado (fl. 62). Anche questo aspetto non risulta esaminato e la motivazione del provvedimento impugnato non esamina, neppure in funzione della confutazione, la possibile rilevanza in funzione delle verifiche da operare sulla fittizietà o meno del contratto. Egualmente sulla seconda operazione indicata come triangolazione la decisione omette ogni esame approfondito della vicenda e finisce per superare, attraverso una motivazione carente, i tratti essenziali su cui, di converso, si sarebbe dovuta intrattenere. Si apprende come la vicenda ruoti intorno alla cessione del credito del 3 novembre 1995. La ST, in particolare, invitava la KA a girare alla ES lire 856.428.669 (accorpando un credito derivante da precedenti forniture e da anticipazioni). Su queste operazioni parrebbe che lo stesso collegio peritale in primo grado si fosse orientato nel ritenere che esso integrasse un pagamento preferenziale verso ES in danno degli altri creditori di ST. Ebbene l'operazione in esame non è dettagliatamente ricostruita nella sentenza impugnata e non v'è alcuna considerazione sul punto. Non si intende se ed in che misura si sia ritenuta la distrazione. Anche la condotta di specie torna, tuttavia, nella struttura logica alla esistenza di un debito di pari importo (lire 856.428.669) che, nella prospettazione a carico, si assume fittizio tra ST e ES e che avrebbe appunto permesso attraverso l'operazione la distrazione con finalità di favorire la ES stessa. La struttura logica del ragionamento, tuttavia, si fonda ancora una volta sulla natura non veridica del credito stesso a monte di ES verso ST, tema che la motivazione, si è detto, avrebbe dovuto sviluppare spiegando le ragioni per le quali era da ritenere, appunto, fittizio. Infine, nella strutturazione delle operazioni in esame, che sono indicate come triangolazioni, il giudice di merito non approfondisce, in alcun modo, i rapporti tra la ES e la KA, rapporti che fondano, comunque, le operazioni e che intervengono tra parti e soggetti necessari delle medesime attività.
3. Tutti gli altri argomenti, anche sviluppati nei ricorsi, oltre alle vicende storiche che costituiscono l'antecedente della cognizione incidentale, ai fini della decisione agli effetti civili, restano assorbiti da quanto detto. Vale in questa prospettiva la ricostruzione del fatto di cui al capo L della rubrica intimamente legato alla verifica indicata sulla fittizietà o meno delle operazioni e quella che caratterizza la 17 li contestazione d'aver cagionato con le medesime operazioni il fallimento della società ST s.r.l (N1).
4. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata va, pertanto, annullata agli effetti civili relativamente alla condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore della C.E.I. s.n.c. in persona della curatela fallimentare. Segue il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. Il giudice di merito, con libertà piena, verificherà, al di là di quanto analiticamente segnalato, ancora, se ricorra un contrasto effettivo tra i diversi accertamenti peritali, di primo e secondo grado e se occorra risolverlo con un nuovo scrutinio tecnico. Infine, là dove ricostruisca i fatti nei termini prospettati nelle rispettive imputazioni, esaminerà il profilo che afferisce il nesso causale tra le condotte poste in essere ed il fallimento della ST s.r.l. Chiarirà quando si sia delineata la situazione di decozione preludio del fallimento stesso e come esso si sia prodotto, in particolare, spiegando se sia derivato dal disavanzo tra attivo e passivo, che abbia generato il dissesto patrimoniale. La sentenza impugnata va, infine, annullata agli effetti civili, senza rinvio, riguardo alle residue condanne di NG OR e AR ID al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore delle altre parti civili.
5. L'epilogo decisorio comporta l'assorbimento della questione concernente la istanza di sospensione presentata nell'interesse del ricorrente AR.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 27 maggio 2016, annulla agli effetti civili la sentenza impugnata relativamente alla condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore della C.E.I. s.n.c. in persona della curatela fallimentare e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla, agli effetti civili, la ridetta sentenza riguardo alle residue condanne di NG OR e AR ID al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore delle altre parti civili. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairobefrei w Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 NOV 2016 18 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA