Sentenza 20 aprile 2000
Massime • 1
È ammissibile, in caso di contrasto, il conflitto tra tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale. Infatti, e come emerge dalla relazione al D.L.G. n. 51 del 1998, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art.33-quinquies, cod.proc.pen.) non è considerata dalla legge "una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio", ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato d'ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento (art.33-octies, cod.proc.pen). Deve pertanto concludersi che la situazione di contrasto che può verificarsi all'interno dello stesso tribunale tra gli organi che lo compongono, non potendo essere risolta con provvedimenti di natura ordinatoria emanati dal capo dell'ufficio, dia luogo ad una situazione di "crisi" processuale, che configura uno dei casi analoghi di conflitto previsti dall'art.28, comma 2, cod.proc.pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte regolatrice.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2000, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20/04/2000
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GEYELLI TORQUATO " N.3115
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CHIEFFI SEVERO " N.00508/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato dal: TRIBUNALE CATANIAnel procedimento a carico di:
1) IA AT SA n. il N N.1999
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Catania in comparazione monocratica;
Osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza del 4 giugno 1998 il pretore di Bronte, davanti al quale GI CH OS era stata citata a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 81, 110, 640, comma 2, n. 1, c.p., dichiarava la propria incompetenza, ravvisando nel fatto il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.. e disponeva la trasmissione degli atti al tribunale di Catania.
2. Il tribunale di Catania, in composizione collegiale, rilevato che per effetto delle modificazioni conseguenti alla entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico, la cognizione sia per il delitto di truffa aggravata che per quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche era stata attribuita al tribunale in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa corte per la risoluzione del conflitto.
3. Sussiste il conflitto denunziato.
Poiché il conflitto (per l'ipotesi che qui interessa) consiste in una situazione di "stallo" processuale derivante dal fatto che, per una qualsiasi ragione, due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, non può porsi in discussione che il conflitto potenzialmente sussistesse nel momento in cui venne elevato, avendo il pretore ritenuto che nel fatto fosse ravvisabile un reato di competenza del tribunale (art. 640 bis).
Con riferimento al caso di specie deve, poi, escludersi che il conflitto sia venuto meno per effetto della soppressione del pretore e della unificazione in unico organo giudiziario delle competenze prima attribuite al pretore ed al tribunale.
Al riguardo va rilevato che, essendo la competenza la misura della giurisdizione" attribuita dalla legge ad un organo giurisdizionale, non è dubbio che, avendo il d. legs. 19 febbraio 1998, n. 51 distinto tra reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica (artt. 33 bis e 33 ter c.p.p.) possa affermarsi che il legislatore, sia pure in senso non strettamente tecnico, trattandosi dello stesso giudice, ha attribuito al tribunale in relazione alla sua composizione una diversa sfera di "competenza". Pertanto se si considera che l'inosservanza delle "disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale" (cfr. art. 33 quinquies c.p.p.) non è considerata dalla legge delegata "una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio giudiziario" (cfr. relazione al d. legs. 19 febbraio 1998, n. 51), ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato d'ufficio o eccepito dalle parti (art. 33 quinquies) e comportare, persino, l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento (art. 33 octies, c.p.p.), deve concludersi che la situazione di contrasto che può
verificarsi all'interno dello stesso tribunale tra gli organi che lo compongono (per una situazione del genere vedi art. 665, comma 4 bis, c.p.p.), non potendo essere risolta con provvedimenti di "natura ordinatoria" emanati dal capo dell'ufficio, dia luogo ad una situazione di "crisi" processuale, che configura uno dei "casi analoghi" di conflitto previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa a questa corte regolatrice (conforme sul punto la citata relazione al d. lgs. 51/98 nella quale si dà atto che non si è ritenuto di dettare norme speciali per dirimere i "possibili contrasti positivi o negativi tra organi giudicanti in ordine all'applicazione delle disposizioni in questione" in quanto "in siffatte ipotesi il rimedio sarà, infatti, offerto dalle norme che disciplinano" il conflitto di competenza in casi analoghi).
4. Il conflitto in esame deve essere risolto, dichiarando che la cognizione del reato va attribuita al tribunale di Catania in composizione monocratica.
Ai sensi, infatti, dell'art. 33 ter, comma 2, c.p.p. (nella versione risultante dalla modifica da ultimo apportata con legge 16 dicembre 1999. n, 479) al tribunale in composizione monocratica sono attribuiti, in via residuale, tutti i reati non attribuiti alla corte d'assise ed al tribunale in composizione collegiale, sempreché la pena edittalmente prevista non sia superiore nel massimo a dieci anni di reclusione.
Di conseguenza poiché il fatto in esame, sia che venga qualificato truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 1, n. 1, c.p., sia che venga qualificato truffa nelle pubbliche forniture ai sensi dell'art.640 bis, c.p. non rientra nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, deve dichiararsi che il fatto appartiene alla cognizione del tribunale di Catania in composizione monocratica, al quale si dispone che gli atti vengano trasmessi.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del tribunale di Catania in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000