Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5952 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
5952/01 Aula A In nome de 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.2365/99 Putaturo Donati V. Consigliere il 22983/99 " Mario " Cron. 12872 " Donato Figurelli " Raffaele OG " Rep. " EP Cellerino " Ud.2/3/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.2365/1999) proposto da delle Milizie in Roma, via virgilio Orsini EP LA, elett.dom. Ma presso gli avv. Antonio Spinoso e Simona Napolitani, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Polimeni, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 1005 S.p.a. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
INTIMATA NONCHE' sul ricorso (R.G.N. 2983/1999) proposto 1 da S.p.a.BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA,in persona del legale pro-tempore,elett.dom.in Roma, Corso Vittorio rappresentante II,n.326,presso l'avv.Renato Scognamiglio che la MA と rappresenta e difende, per procura notar Vieri Grillo di Siena del 13 gennaio 1999, rep. N.121268; CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
EP LA, elett. dom., rappresentata e difesa come sopra;
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palmi in data 14 maggio 1998,n.237 (R.G.N.1022/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/3/2001,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
uditi gli avv. Domenico Polimeni e Claudio Scognamiglio per delega dell'avv.Renato Scognamiglio;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EP AL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Reggio Calabria la Banca Popolare, di cui era dipendente dal 20 ottobre 1980, e, deducendo che, promosso impiegato di prima categoria 2 R il 1° agosto 1984, era stato destinato all'ufficio portafogli con coadiuvare il responsabile del reparto, IL l'incarico di sostituirlo nelle funzioni in caso di IA, e di assenza, chiedeva che fosse accertato il suo diritto ad essere promosso al grado di capo reparto, con decorrenza dal settembre del 1985, in applicazione del comma secondo dell'art.3 del contratto integrativo aziendale, in vigore stipulato nel 1981 tra la Banca e le 00.SS. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa. In corso di causa l'attore insisteva per il riconoscimento della detta promozione anche ai sensi dell'art.8 del CCNL vigente per il settore, deducendo di essere stato preposto a dipendenza di provincia o a sportello distaccato. All'esito della prova per testi, il Pretore,con sentenza del 2 ottobre 1990, rigettava la domanda sul rilievo che:pur dovendosi ritenere il detto contratto aziendale ancora in vigore all'epoca dei fatti, era nella specie inapplicabile la norma invocata dal ricorrente poiché il servizio cui era addetto era incompatibile con un reparto;
il grado richiesto non poteva essere riconosciuto l'ufficio dove il AL neppure ai sensi dell'art.8 CCNL, poiché caratteristiche di una prestava la sua opera non aveva le dipendenza o uno sportello speciale. Avverso la decisione proponevano appello sia il dipendente che la Banca che chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto aziendale. 3 Pu Il Tribunale locale,con sentenza del 17 novembre 1992, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della pronuncia pretorile, accoglieva la domanda rigettando l'appello incidentale. Proponeva ricorso per cassazione con due motivi la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, succeduta a titolo universale alla Banca Popolare di Reggio Calabria a seguito di atto di fusione per incorporazione, denunciando:1) violazione e falsa applicazione e 1362 e SS. C.C. nonché carenza e degli artt. 1322,1372,2074 contraddittorietà della motivazione con riferimento alla questione dell'ultrattività dell'accordo aziendale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e SS. e 2697 C.C. nonché vizi di motivazione con riguardo al carattere unitario o meno del servizio sconto-incassi. La Corte Suprema, con sentenza del 2 novembre 1995, n.11380, accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito l'esame del secondo,e cassava la sentenza impugnata per un punto essenziale dellainsufficiente motivazione su controversia demandando al giudice di rinvio di "valutare, tenendo conto, da un lato, dell'assetto complessivo dell'accordo aziendale e,dall'altro, della rilevanza -qualitativa e quantitativa nell'ambito di quell'assetto, del mantenimento in vita di alcuni istituti, se,per caso, questo" non fosse avvenuto "per un uso aziendale"; all'esito di tale indagine, di valutare se le parti avessero voluto "-sia pur tacitamente ma in maniera non equivoca derogare alla clausola che originariamente fissava un limite Ph 4 temporale all'accordo in questione,mantenendo in vita l'accordo scaduto". Il giudizio veniva riassunto dal Monte dei Paschi di Siena davanti al Tribunale di Palmi che, con sentenza del 14 maggio 1998, respingeva l'appello di AL, confermando la sentenza del Pretore di Reggio Calabria del 2 ottobre 1990. Osservava, in particolare, il Tribunale che:i testi escussi in primo grado avevano confermato che, fino al momento della incorporazione della Banca Popolare di Reggio Calabria ad opera della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, aveva continuato a trovare piena applicazione, anche parte ed integrale nella normativa,l'accordo aziendale de quo,e non soltanto alcuni suoi istituti,e del resto la circostanza era ribadita dalla perdurante elargizione dei premi di rendimento e delle borse di studio;
il preteso carattere unitario del servizio sconti-incassi, sostenuto dal AL sulla base di argomenti di carattere letterale (tenore dell'art.l del CIA e del punto 8 del regolamento bancario) era stato smentito dai testi escussi, che avevano riferito sui modi di gestione di tale funzione presso la filiale di Reggio Calabria;
il servizio sconti-incassi era stato in concreto uffici, ciascuno dei quali agiva in piena ripartito in due guida di un responsabile nominato dalla autonomia sotto la Banca, t, tanto che il AL, quando aveva sostituito il proprio di fatto preposto soltanto all'ufficio superiore,era stato incaricato del servizio sconto;
era perciò da escludersi che questi avesse retto un reparto e,poiché ai sensi dell'art.3,comma secondo, 5 Pu del contratto integrativo aziendale competeva "il grado di capo reparto al lavoratore incaricato di coadiuvare e sostituire il responsabile del reparto in caso di assenza", era da ritenersi infondata la pretesa alla promozione;
in tale aspetto ed alla luce della istruttoria svolta, l'espressione "servizio sconti-incassi" di cui all'art.1 del CIA doveva essere intesa, così come affermato dal Pretore, nel senso che, in relazione al concreto atteggiarsi delle varie realtà aziendali (agenzie periferiche piuttosto che filiali di capoluogo), i due servizi potevano essere unificati in un unico reparto ovvero mantenere, come nella specie, la loro specifica autonomia con conseguente separazione di attività e netta distinzione di responsabilità; in ordine alla rivendicazione del grado di capo reparto, in forza della previsione di cui all'art.8 del CCNL vigente all'epoca dei fatti,la domanda era da inammissibile, perché concernente un profilo non considerarsi dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio;
in ogni caso,era da condividere la valutazione del giudice di primo grado, nel senso della non ricorrenza nella fattispecie di alcuna delle ipotesi contemplate dal contratto collettivo vigente, che subordinava il riconoscimento del grado de quo alla condizione della preposizione a dipendenza di provincia o ad uno sportello speciale distaccato funzionante in via continuativa, dovendosi intendere per sportelli distaccati quelli distaccati dalla sede della logisticamente soddisfare filiale о della dipendenza dell'istituto per particolari esigenze. 6 Pu Il AL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Banca, proponendo a ricorso incidentale condizionato con un motivo. Ilsua volta lavoratore ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, denunciandosi violazione e falsa Con il primo degli artt.384 394 c.p.c.,in riferimento applicazione all'art.383 c.p.c.,nonché omessa, insufficente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale, invece di rispettare i limiti al thema decidendi segnati dalla Corte di Cassazione, con riguardo alla esclusiva applicazione o meno dell'accordo aziendale all'epoca dei fatti dedotti in causa, ha deciso anche la questione,invece preclusa, riguardante la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento al ricorrente del grado superiore. Il motivo va rigettato perché infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va condivisa in questa sede in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno,il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, come delineato dall'art.394 c.p.c., preclude di sollevare in esso le questioni effettivamente rilevabili,e non rilevate in sede di cassazione, non anche quelle la cui rilevabilità sia rimasta su un (cfr., Cass.,1 10piano meramente potenziale dicembre l'esame nel giudizio di 1996, n.10972, secondo cui è legittimo rinvio della questione dell'inammissibilità di domanda nuova in 7 Ри fase d'appello ex art.345 c.p.c., ove i motivi del ricorso per cassazione inerenti alla domanda stessa siano stati considerati assorbiti dalla sentenza di annullamento con rinvio). esattamente applicati dalSiffatti principi sono stati Tribunale di Palmi, che ha deciso la questione riguardante meno del servizio sconti-incassi, oggetto dell'unitarietà secondo motivo per cassazione, solo dopo avere rilevato che la la citata sentenza n.11380 del Corte Suprema, con 1995,nell'accogliere il primo motivo e nel cassare l'impugnata sentenza per insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia attinente all'ultrattività o meno dell'accordo aziendale, aveva dichiarato assorbito il secondo motivo, per la ragione che il suo esame presupponeva risolto in senso affermativo il quesito circa l'applicabilità nella specie dell'accordo integrativo aziendale. Il Tribunale di Palmi,quale giudice di rinvio, nella pienezza di poteri di cui era investito il giudice che aveva pronunciato la cassata, era quindi in grado disentenza estendete l'esame a questioni la cui rilevabilità era rimasta in cassazione su un piano meramente potenziale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 1372 e 1374 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un elemento decisivo della controversia,si deduce che il Tribunale, nonostante la preclusione affermata dalla Corte di Cassazione con la su indicata sentenza,ha comunque interpretato la normativa contrattuale di cui all'art.1 8 del CIA e del punto 8° del regolamento bancario senza applicare le regole di ermeneutica contrattuale. Ed invero l'art.1 del CIA indica quando i singoli servizi assumono la denominazione di reparti mentre il regolamento interno autonomamente emanato dalla Banca prevede al capo ottavo,pag.16 e sconti-incassi articolato in vari.,la unicità del servizio SS. settori. Ora l'impugnata sentenza, invece di dare rilievo al senso letterale delle espressioni usate che con chiarezza esprimevano la comune volontà delle parti nella previsione del carattere unitario del servizio sconti-incassi, ha avuto esclusivo riguardo alla concreta realtà gestionale della funzione ed alla nomina di due responsabili, tanto da interpretare le clausole nel senso che i due servizi avrebbero potuto essere unificati in un unico reparto ovvero mantenere la loro specifica autonomia. Il motivo va rigettato. Nell'iter logico procedimentale del Tribunale che ha rigettato la richiesta di AL diretta al conseguimento del grado di capo reparto in applicazione dell'art.3, comma secondo, del contratto integrativo aziendale, sono infatti distinguibili quattro fasi:una prima,diretta alla interpretazione, in base all'elemento letterale, della detta norma di natura negoziale prevedente in modo riconoscimento di quella promozione chiaro ed univoco il lavoratore incaricato di coadiuvare e soltanto in favore del sostituire il "responsabile del reparto in caso di assenza";una seconda, volta alla verifica della gestione in concreto del 9 Д servizio sconti-incassi presso la filiale di Reggio Calabria, risultato ripartito in due uffici,ciascuno dei quali un responsabile designato dalla dotato di autonomia e retto da Banca;
una terza, di esclusione della promozione, per avere il dipendente sostituito, in caso di assenza,il responsabile di uno degli uffici (quello sconto) in cui era articolato il reparto;
una quarta, confermativa del giudizio espresso, poichè, anche se l'art.1 del C.I.A. e del punto VIII del regolamento bancario, inducevano sul piano letterale a ritenere unitario il servizio sconti- cassa, la diversità acclarata della realtà aziendale comportava una interpretazione della norma nel senso di una opzione gestionale in. favore della Banca,libera di organizzare in modo distinto ed competenze servizio, ripartendo le relativeautomo l'unitario (sconti e incassi) in due uffici muniti di responsabili. Trattasi di giudizio congruamente motivato e corretto nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. violazione degli terzo motivo, denunciandosi Con il artt.99,183,437 c.p.c. e 1362 c.c. nonché omessa, insufficiente e un punto decisivo della contraddittoria motivazione su controversia,si censura l'impugnata sentenza perché,nel dichiarare inammissibile la domanda fondata anche sulla previsione dell'art.8 del CCNL,non ha considerato che il profilo, anche se non dedotto nel ricorso introduttivo,era stato discusso dalle parti e deciso dal giudice di primo grado e la questione era stata oggetto di motivo specifico di appello che era stato esaminato in regolare contraddittorio. 10 R In ogni caso non si trattava di domanda nuova ma soltanto di una diversa qualificazione giuridica del rapporto. Nella interpretazione della norma il Tribunale non ha comunque applicato le regole di ermeneutica contrattuale, tenendo conto del significato letterale delle espressioni usate dal detto art.8 con riferimento al termine di sportello speciale distaccato. Ed invero il distacco non poteva essere considerato solo come esistente in sede diversa, trattandosi invece di sportelli autonomi e non altro. Il motivo va rigettato con le precisazioni di seguito indicate. Certamente ha errato il Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del grado di capo reparto ai sensi della disciplina collettiva, poiché concernente una causa petendi non dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio. Ed invero il Pretore aveva esaminato il merito di tale domanda, implicitamente ritenendone l'ammissibilità,e su tale questione preliminare la pronuncia era passata in giudicato per mancanza di specifica impugnazione, sicchè era precluso il riesame del punto da parte del giudice d'appello. Ma il Tribunale,pur ritenendo inammissibile la domanda di promozione nell'ulteriore profilo dedotto, ne ha poi esaminato il merito e, dopo avere individuato il significato della previsione di cui all'art.8 del CCNL, ha confermano la statuizione di rigetto del giudice di primo grado per la non ricorrenza nella specie di 11 alcuna delle ipotesi contemplate dalla detta norma, che ricollega il diritto del lavoratore alla promozione alla sua preposizione a dipendenza di provincia o a sportello speciale distaccato funzionante in via continuativa. Ora tale interpretazione non merita censura alcuna, poiché il giudice d'appello ha fatto esattamente ricorso al primo canone ermeneutico, intendendo sul piano letterale per sportelli speciali quelli logisticamente distaccati dalla sede della distaccati filiale о della dipendenza dell'istituto per soddisfare date esigenze ed escludendo anche sotto questo aspetto la preposizione del lavoratore ad uffici di tal tipo. Trattasi di giudizio congruamente motivato e corretto nel profilo logico e giuridico, incensurabile in sede di legittimità. omessa, insufficiente e Con il quarto motivo, denunciandosi un punto essenziale della contraddittoria motivazione su controversia,si deduce che il Tribunale ha omesso di motivare su alcuni aspetti della prova testimoniale che confermavano invece l'assunto del ricorrente. L'affermazione del teste CL, secondo cui "l'ufficio portafoglio sconto e portafoglioportafogli si divide in incasso", aveva, infatti, solo il significato che l'ufficio era unico, sia pur complesso. Nessuna considerazione ha invece ricevuto l'altra dichiarazione dello stesso teste, secondo cui fino al 1986 l'organico dell'ufficio portafogli comprendeva lo IA, il AL ed il Toscano ed il primo coordinava tutto. 12 Né tanto meno vi è traccia di motivazione sul dato riferito dal teste IA, secondo cui "il direttore era a conoscenza del fatto che nel caso di assenza veniva sostituito dal AL anzi in tal senso mi diede disposizioni il direttore". Eppure trattavasi di fatti e di circostanze che avrebbero indotto il Tribunale ad esprimere un giudizio di segno opposto a quello invece rassegnato. Il motivo va rigettato perché infondato. In materia di prove vige il principio che, quando il giudice di merito ha individuato le fonti del proprio convincimento e ne ha ragionatamente valutato il contenuto e la efficacia, esaminando le varie prove non l'una isolatamente dall'altra ma tutte insieme organicamente, collegandole secondo le loro concordanze nel quadro unitario dell'indagine di fatto intesa ad accertare la fondatezza della domanda,non vi è più materia suscettibile di sindacato in sede di legittimità, tranne che per lacune o contraddittorietà di motivazione (Cass.,22 gennaio 1968, n.159;vedi anche Cass., 4 maggio 1977, n.1677). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, nel sovrano apprezzamento delle prove,ha valutato in modo complessivo le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado attingendo il proprio convincimento dagli elementi ritenuti più attendibili ed idonei per la risoluzione della causa. Poiché l'istruttoria aveva evidenziato la gestione separata dei servizi sconto-incassi,in concreto ascritti alle competenze di due uffici autonomi con distinti responsabili, il Tribunale ha 13 quindi escluso l'esistenza di un reparto - nozione quest'ultima postulante lo svolgimento unitario di quei servizi e quindi il - AL, ai sensi diritto alla promozione fatto valere dal dell'art.3, comma secondo, del contratto collettivo aziendale. Trattasi anche in questo profilo di giudizio congruamente motivato e corretto sul piano logico e giuridico,come tale incensurabile in sede di legittimità. D'altro canto il ricorrente si è limitato a trascrivere nel ricorso soltanto alcuni brani delle deposizioni dei testi escussi il cui significato sul piano letterale non è affatto univoco ai fini della dimostrazione della tesi sostenuta. Il ricorso va perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorsoLa principale,assorbito l'incidentale;compensa le spese. Roma, 2 marzo 2001 Il Consigliere est. Il, Presidente Vincenzo resze Марморо I D , O L L 3 0 V 1 O 3 дене S . 5 B S I T V . .L R ' D N , A ' A A IL CANCELLIERE L T 3 L S 7 E Depositato in Cancelleria - O T 8 D P - I M 1 S I oggi,21 APR. 2001 1 N A E O E S D A G I E IL CANCELLIERE D T G A E E N , O E L T O S T R E I A T R L S I I L D G E E D O R 14