Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l'attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento.
Commentari • 3
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Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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In tema di MAE, le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell'Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002 presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell'applicabilità della decisione quadro devono essere trattate secondo la disciplina dell'Accordo conseguente al recesso del primo dall'Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE (ud. 19/08/2021) 20-08-2021, n. 31862 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 44604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44604 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
446 04/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez. 1468 Giovanni Conti Presidente CC 15/09/2015 Carlo Citterio Consigliere Pierluigi Di Stefano N. R.G. 26447/2015 Consigliere Consigliere relatore Orlando Villoni Benedetto Paternò Raddusa Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, Sezione Distaccata di Sassari avverso la sentenza n. 6/13 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari del 30/04/2013 nel procedimento di estradizione passiva riguardante OZ AL esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Sezione Distaccata di Sassari della Corte d'Appello di For d. Cagliari ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estra- dizione avanzata dalla Repubblica di Polonia nei confronti del cittadino polacco OZ AL, finalizzata all'esecuzione della pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione irrogatagli con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale Distrettuale di Krasnystaw in data 14 giugno 2000, rimasta condizionalmente sospesa fino a successiva decisione del 25 febbraio 2004 con cui è stata ordinata l'esecuzione della pena. Superando le obiezioni del rappresentante della Procura Generale in udienza, mostratosi di diverso avviso rispetto al Procuratore Generale in sede che aveva attivato la procedura ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha osservato preliminarmente che il ricorso alla procedura ordinaria di estradizione da parte di Paese membro dell'Unione Europea era dovuto all'epoca di commissione del reato oggetto di condanna, antecedente la data del 7 ago- sto 2002 di entrata in vigore del sistema di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione costituito dal mandato di arresto europeo di cui alla Decisione quadro 2202/584/GAI, Di conseguenza, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione alla fattispecie della causa di rifiuto alla consegna di cui all'art. 18 lett. r) della legge n. 69 del 2005 nella lettura estensiva imposta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 227 del 2010, osservando come l'allegata dispa- rità di trattamento tra il soggetto richiesto in consegna e l'estradando non può essere superata sul piano interpretativo, dal momento che la stessa Corte Costituzionale ha per due volte di- chiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 705 cod. proc. pen. e 40 l. n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevedono la rilevanza della citata causa di rifiuto di consegna in favore di cittadini comunitari dimoranti o residenti in Italia nei cui confronti sia stata avanzata richiesta non già in forza di MAE ma di estradizione per ragioni di diritto intertemporale (C. Cost. sent. n. 274 del 2011 e ord. n. 10 del 2012). La Corte sarda ha anche disatteso la richiesta difensiva di consentire comunque l'esecuzione della pena in Italia, non spettando all'autorità giudiziaria tale facoltà nel sistema della Conven- zione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatte salve le attribuzioni del Ministero della Giustizia di attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera alla luce dei vigenti accordi internazionali. La Corte territoriale ha, infine, respinto l'eccezione sollevata dal rappresentante della Procura Generale in udienza, di intervenuta estinzione della pena oggetto della sentenza irrevocabile, ai sensi sia della legislazione polacca che di quella nazionale.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il Sostituto Procuratore presso la Sezione Distaccata di Sassari della Corte territoriale, che deduce erronea applicazione della legge pe- nale in relazione agli artt. 705 cod. proc. pen. e 40 I. n. 69 del 2005. Il ricorrente sostiene che nonostante la ricordata duplice pronunzia d'inammissibilità della re- lativa questione di illegittimità costituzionale permanga spazio per un'applicazione adeguatrice di dette previsioni, nel senso di consentire l'applicabilità della causa di rifiuto di cui all'art. 18 2 rr lett. r) della legge n. 69 anche ai casi di estradizione passiva concernenti cittadini comunitari dimoranti o residenti in Italia, non avendo la Corte Costituzionale, in primo luogo, esaminato nel merito le censure formulate, limitandosi a verificare gli effetti della pronunzia invocata sul piano processuale e in secondo luogo, avendo lasciato aperta la possibilità di formulare 'più soluzioni, parimenti praticabili perché tutte non obbligate costituzionalmente' (sent. n. 271 del 2011 cit.). Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'applicazione alla fattispecie della causa di rifiuto della consegna eviterebbe di consumare una manifesta violazione dei diritti fondamentali costitu- zionalmente tutelati del ricorrente, del quale è stato accertato il comprovato e perdurate radicamento nella città di Olbia, dove risiede stabilmente dall'anno 2006 e dove lavora in se- guito a regolare assunzione;
senza, infine, considerare che la possibilità di scontare la pena in Italia comporterebbe la possibilità di applicare al OZ una misura alternativa all'esecuzione in carcere in ragione della sua entità. Il ricorrente deduce, ancora, che dalla traduzione giurata del documento originale in lingua polacca sembra doversi evincere che l'esecuzione di detta pena è stata nuovamente sospesa con decisione dell'8 ottobre 2009. Deduce, infine, l'intervenuta estinzione della pena irrogata dall'autorità giudiziaria polacca, essendo decorso il termine di dieci anni previsto dall'art. 172 cod. pen. computato dalla data d'irrevocabilità (22/06/2000) della sentenza del Tribunale Distrettuale di Krasnystaw del 14 giugno 2000 o dal 14 gennaio 2003, data di pronunzia dell'ulteriore sentenza emessa a carico del OZ che ha dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogatagli con la decisione del 14 giugno 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Sostiene il P.G. ricorrente esservi ancora spazio per quella che definisce un'applicazione costituzionalmente orientata dell'art. 705 cod. proc. pen., nel senso che al pari di quanto pre- visto in tema di mandato d'arresto europeo, anch'esso dovrebbe contemplare quale causa di rifiuto della consegna la residenza o la stabile dimora del cittadino dell'Unione Europea nel paese richiesto dell'estradizione secondo la previsione dell'art. 18 lett. r) della legge n. 69 del 2005. Questo Collegio non ravvisa in realtà alcuno spazio in tal senso, dal momento che tra gli argomenti utilizzati dalla Corte Costituzionale per ritenere inammissibile la relativa questione di legittimità v'è quello dell'impossibilità di procedere ad una interpolazione delle due discipline, pervenendosi alla creazione di una terza, 'spuria' anche rispetto alla norma transitoria di cui all'art. 40 comma 2 della I. n. 69 del 2005 che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni vigenti 3 d. anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in materia di estradizione alle richieste di consegna relative a reati commessi prima del agosto 2002. La riproposizione di profili di asserita illegittimità costituzionale della disciplina transitoria, ancorché riguardanti diritti rilevanti della persona (alla risocializzazione nell'esecuzione della pena, di non discriminazione, di uniformità di trattamento dei cittadini europei, etc.), costi- tuisce, pertanto, sforzo vano a fronte dei puntuali rilievi già in due occasioni (C. Cost. sent. n. 274 del 2011 e ord. n. 10 del 2012 citt.) svolti dal giudice delle leggi.
2. Risulta parimenti infondato il motivo di ricorso riguardante la dedotta estinzione della pe- na ai sensi quanto meno della normativa nazionale (art. 172 cod. pen.), giusta la previsione dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, che sancisce il principio del miglior trattamento per l'estradando dal raffronto comparato tra le legislazioni degli Stati interessati. Il ricorrente dubita in primo luogo che la pena irrogata all'estradando 'sia in atto esecutiva' e consenta di procedere legittimamente alla sua consegna, ma la presentazione della domanda di estradizione da parte delle autorità polacche non lascia dubbi in proposito. Assume egli, inoltre, che in base alla legge italiana, il termine decennale applicabile al caso di specie (pena di un anno e sei mesi di reclusione, art. 172 commi 1 e 4 cod. pen.), decor- rente dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (14/06/2000), sarebbe maturato alla data del 22/06/2010. Tenendo, invece, conto del periodo in cui l'esecuzione della pena è rimasta sospesa per concessione del beneficio della sospensione condizionale, poiché la successiva condanna ripor- tata dall'estradando è intervenuta in data 14/01/2003, è da questo momento che deve cal- colarsi il termine di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172, comma 5 cod. pen., essendo lo stesso maturato il 14 gennaio 2013. Ciò predetto, reputa il Collegio che correttamente il P.G. ricorrente ha richiamato l'art. 172, comma 5 cod. pen. il quale fa decorrere il tempo necessario per l'estinzione della pena dal giorno in cui si è verificata la condizione cui l'esecuzione della pena è subordinata, trattandosi di causa di sospensione riferita alla sentenza di condanna (da ultimo sul punto v. Sez. 6, sent. n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700), non avendo, però, egli considerato - come, invece, registrato da parte della Corte territoriale - che solo in data 07/04/2004 è passata in giudicato la decisione che ha concluso il procedimento di esecuzione volto alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui il OZ aveva beneficiato con la sentenza pronunciata a suo carico nel 2000. Tuttavia ed in maniera dirimente, deve rilevarsi come sia il ricorrente sia la Corte territoriale ritengano, in forma non resa esplicita, che ai fini del calcolo dell'estinzione della pena debba essere assunto come limite temporale ad quem la data di emissione della sentenza con cui la Corte d'Appello dichiara sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda d'estradi- zione, non considerando, invece, che a tal fine rileva propriamente la data di presentazione della richiesta di estradizione, nella specie avvenuta il 24 maggio 2011. 4 E' infatti con la formale presentazione della domanda di estradizione che lo Stato richiedente fa valere la pretesa alla consegna del soggetto e dimostra il suo concreto interesse all'esecu- zione della pena oggetto della sentenza di condanna, costituente titolo per l'attivazione della procedura estradizionale. Pertanto, anche a voler considerare, come propugna il P.G. ricorrente, rilevante la data di emissione della sentenza (14/01/2003) con cui è stata revocata sospensione condizionale della pena concessa all'estradando OZ con la precedente decisione del 2000, a quella del 24 maggio 2011 non era ancora maturato il termine decennale di estinzione della pena irroga- tagli.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15/09/2015 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando Vinoni Giovanni Conti blunt DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV 2015 N IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U Piera Esposito 5