Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui (art. 496 cod. pen.), è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che, senza descrivere la rilevanza dell'informazione rispetto all'atto da compiere, aveva attribuito rilievo, ai fini della condanna, alla condotta dell'imputato che, in occasione di un controllo di polizia, aveva affermato, contrariamente al vero, di essere sposato con prole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2016, n. 16725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16725 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 7 25/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 983 - Presidente - N. PIERO SAVANI Dott. Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44665/2015 Dott. EDUARDO DE GREGORIO Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - - Consigliere -Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AT ES N. IL 21/01/1972 avverso la sentenza n. 8454/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 02/12/2014, la Corte di appello di Napoli, rideterminata la pena irrogata, ha, nel resto, confermato la sentenza del 24/01/2014 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato De DO FR responsabile dei seguenti reati: A) resistenza a pubblico ufficiale, perché usava violenza e minaccia per opporsi ad alcuni Carabinieri mentre compivano un atto del loro ufficio, consistito nel procedere al controllo dei veicolo sul quale viaggiava;
B) false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali, perché, interrogato dai Carabinieri, affermava, contrariamente al vero, di essere sposato con prole;
C) guida in stato di ! ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett b), c.d.s.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione De DO FR, attraverso il difensore avv. R. Concilio, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo A), vizi di motivazione. L'imputato ha giustificato il proprio comportamento, dichiarando di non essersi reso conto che ad intimargli di fermarsi fossero stati i Carabinieri e che quindi si era spaventato pensando di essere vittima di un agguato o di una rapina;
sul punto, la motivazione della Corte di appello è apparente, in quanto priva della specifica indicazione del ragionamento logico seguito per ritenere non attendibile la giustificazione fornita dall'imputato. Il secondo motivo denuncia, con riferimento al capo B), violazione dell'art. 496 cod. pen., inoffensività della condotta e vizi di motivazione. Non si comprende in quale atto pubblico l'imputato avrebbe dichiarato il falso (elemento oggettivo), né per quale ragione, rispetto all'atto di ufficio che si stava compiendo, avrebbe dovuto dichiarare di essere coniugato con prole (elemento soggettivo); in ogni caso, rispetto al controllo di polizia, il falso sarebbe comunque inutile (reato impossibile). Il terzo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub C), violazione dell'art. 186, comma 2, lett b) c.d.s.; nei motivi di appello si era lamentato che l'imputato era stato sottoposto al test non sul posto, ma in caserma, sicché l'accertamento è, con ogni probabilità, erroneo. 2 Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento alla pena irrogata: la condanna è ingiusta ed eccessiva rispetto ai fatti di causa e ha sostanzialmente annullato gli effetti premiali della scelta del giudizio abbreviato. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione all'art. 186 c.d.s.: in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., poiché gli effetti della recidiva non possono dispiegarsi con riguardo ad una contravvenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo non merita accoglimento: la Corte di appello ha escluso la credibilità e la verosimiglianza della versione dell'imputato, secondo cui non si sarebbe accorto che ad intimargli di fermarsi erano stati i Carabinieri, osservando che, all'atto dell'intervento, questi avevano attivato i segnali acustici e luminosi di emergenza dell'autovettura di servizio. A fronte della motivazione della Corte di merito, le doglianze del ricorrente risultano all'evidenza inidonee a compromettere la tenuta logico-argomentativa della valutazione della Corte di merito, basata su dati probatori incontestati.
3. Il secondo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati. Mentre non meritano accoglimento le doglianze relative alla sussistenza dell'elemento oggettivo, in quanto, come osservato dalla sentenza impugnata, lo stato di coniugato con prole rientra nel novero delle informazioni attinenti allo stato e alle qualità personali dell'indagato, e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (posto che la censura del ricorrente confonde il movente del fatto con il dolo richiesto dall'art. 496, cod. pen.), è fondata la censura relativa al rapporto tra la falsa dichiarazione e l'atto di polizia in rapporto al quale essa è stata resa. Il requisito dell'interrogazione", infatti, richiede che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa, interpretazione, questa, in linea con il principio di offensività, che, come è noto, opera non solo sul piano della «previsione normativa», ma anche su quello della «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921). 3 Ciò posto, a fonte della specifica doglianza proposta dai motivi di appello (ove, come risulta dalla sintesi della sentenza impugnata, si deduceva l'inutilità delle dichiarazione di cui all'imputazione in esame rispetto all'atto di ufficio il controllo di polizia che si stava eseguendo), la Corte distrettuale si è limitata ad affermare la riconducibilità dello stato di coniugato con prole nel genus delle qualità e condizioni personali, affermazione, questa, corretta, come si è visto, ma non esaustiva ai fini dell'esame della censura proposta dall'appellante: sussiste, pertanto, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che ricorre quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); ne consegue, che, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, nel rinnovato esame del punto, si atterrà al principio di diritto in forza del quale, in tema di false dichiarazioni sull'identità e su qualità personali proprie o altrui, il requisito dell'"interrogazione" richiede che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione all'ufficio pubblico esercitato, nel caso concreto, dal destinatario dell'informazione falsa.
4. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte di merito ha sottolineato la pluralità degli esami del tasso alcolemico cui è stato sottoposto l'imputato, laddove il motivo, richiamando, peraltro in termini del tutto generici un dato temporale neppure precisato nella sua consistenza, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. L'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al capo B), ritenuto reato più grave ai fini della continuazione, determina l'assorbimento del quarto e del quinto motivo. Nel rivalutare il trattamento sanzionatorio all'esito dell'esame relativo all'imputazione sub B), il giudice del rinvio dovrà conformarsi al consolidato principio di diritto in forza del quale il limite di aumento minimo per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, introdotta con la novelia dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. ad opera della L. n. 251 del 2005, si applica a condizione che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009 - dep. 4 11/08/2009, P.M. in proc. Delfino, Rv. 244843; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013 - dep. 29/04/2013, De Luca, Rv. 256011) 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 496 cod. pen. e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 496 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 30/03/2016. Il Presidente In Consigliere estensore, Ampelo DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 21 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Ladzujse ши 50