Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT5471 /0 1 IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente SPADONE - R.G.N. 3641/99 Cron.11843 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 1980 Ud.23/01/01Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CO D CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per digiti NI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Рекойто, ость IL CANCELLIERE Cese SAN REMO 1, presso lo studio dell'avvocato PETTORINO dafl er. to moris Pettowns i MARIO, che lo difende unitamente aall'avvocato DI MEGLIO VITTORIO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente
contro
TA OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 6, presso lo studio dell'avvocato ZENONE DI CIZIO ROMEO, difesa dall'avvocato RENATO VINCENZO FIORENTINO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 - avverso la sentenza n. 2017/98 della Corte d'Appello 122 -1- di NAPOLI, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.3641/99 Oggetto: Proprietà-revindica-prove SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8/20-1-1997 il tribunale di Napoli, accogliendo la domanda proposta da AN OS IR, condannava di MA nei confronti al rilascio del fondo in Ischia, quest'ultimo contrada Torone del Monte, riportato in catasto terreni del Comune di Forio d'Ischia alla partita 266, del quale essa 23377, f.24, p.lle 47,48 e attrice assumeva di essere comproprietaria, in quanto detenuto dal MA senza titolo, nonché al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di lire 1.000.000, oltre alle spese. Proposta impugnazione dal MA, e instauratosi il contraddittorio anche nel processo d'appello con dell'appellata, che, oltre ala costituzione chiedere il rigetto dell'appello, domandava la rivalutazione all'attualità dell'importo riconosciutole a titolo di risarcimento dei danni, la corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 6-10-1998, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di lire 27.000, a titolo 2 di rivalutazione sull'importo di lire 1.000.000 riconosciutole dalla sentenza impugnata, ed alle spese del grado. Ha osservato il giudice di appello che, a parte il rilievo in ordine alla prova per titoli fornita dall'appellata, l'affermazione contenuta nella citazione, secondo cui ella era venuta a conoscenza di recente dell'abusiva occupazione del fondo da non può assolutamenteparte del MA, equivalere, come preteso da quest'ultimo, a confessione dell'inesistenza dell'iniziale contratto di affitto del fondo, per cui, non potendo parlarsi di possesso di questo, esercitato dalla AN attraverso il colono, sarebbe venuta સે cadere, sempre secondo l'appellante, la costruzione dell'acquisto per usucapione da parte sua. A fronte di tale pretesa confessione, che non vi è stata, va considerata rilevante, invece, secondofla corte territoriale, la complessiva linea difensiva della AN, basata proprio sulla esistenza del dedotto rapporto di locazione, a dimostrazione del quale ella ha prodotto documentazione ed ha chiesto l'espletamento di specifical prova per testi, pienamente ammissibile in quanto non contrastante 3 con alcuna confessione. Anche dalle intimazioni rivolte dalla AN all'appellante negli anni antecedenti l'inizio del giudizio, per ottenere il pagamento dell'estaglio, accompagnate dalla minaccia di agire per la risoluzione del contratto, può ricavarsi, inoltre, contrariamente a quanto pretenderebbe il MA, la prova dell'esistenza del contratto di locazione del fondo de quo e, dunque, del vantato possesso dello stesso, utile all'usucapione, da parte della AN. Ricorre per la cassazione della sentenza MA IR, deducendo un unico motivo di gravame;
resiste con controricorso AN OS. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: "Violazione dell'art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 2730 e segg. c. c., 112, 115 e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., per omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (confessione) e per errore in procedendo". La censura è riferita per . quanto è dato comprendere, alla errata interpretazione data dal giudice alla dichiarazione dell'attrice, contenuta nell'atto di citazione, ed alla valutazione del complessivo comportamento difensivo della stessa, effettuata in violazione dell'art.116 c.p.c., nonché alla utilizzazione delle contraddizioni in cui ella è caduta come argomento di prova a suo favore;
il tutto per avvalorare l'assunto del dedotto rapporto di locazione, in realtà inesistente. Il ricorso è infondato. Si osserva preliminarmente che, secondo quanto accertato ed affermato dai giudici di merito, AN OS risulta essere proprietaria del fondo di cui trattasi, avendone fornito la prova per (successione di AN IA); ma,titoli essendosi svolto il contraddittorio pressochè esclusivamente sul tema del preteso acquisto del fondo stesso da parte sua per usucapione, deve riconoscersi che anche sotto tale profilo ella, come hanno esattamente e convincentemente ritenuto quei giudici, e contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente MA IR, ha fornito la prova della proprietà dell'immobile. Il MA contesta, invero, l'assunto della AN di avere usucapito il fondo, evidenziando che, avendo ella dedotto nell'atto di citazione di essere venuta a conoscenza dell'abusiva occupazione da parte di esso MA del fondo medesimo, avrebbe reso, con ciò, confessione dell'inesistenza dell'iniziale contratto di affitto;
cosicchè, non potendosi parlare di possesso da lei esercitato attraverso il colono, veniva a cadere l'impostazione del preteso acquisto per usucapione. Senonchè, la corte di appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e facendo corretta applicazione della legge, ha ritenuto l'espressione su riportata di significato tutt'altro che univoco, ai fini pretesi dal ricorrente, escludendo, comunque, il valore confessorio che quest'ultimo vorrebbe attribuire alla stessa. E' pervenuto, infatti, а tale conclusione il giudice di appello а seguito di una valutazione complessiva della impostazione data dalla AN al giudizio promosso nei confronti del MA ed alle deduzioni probatorie da lei svolte, tutte dirette a dimostrare la fondatezza della sua tesi 6 circa l'esistenza del contratto di affitto con il MA per la conduzione del fondo de quo e, quindi, del possesso di questo da lei esercitato per il tramite del colono. Una volta negato, dunque, dalla corte territoriale, hoooo con ineccepibili argomentazioni, il valore di 290000 confessione all'espressione predetta, cadono tutte le altre censure mosse dal ricorrente con riguardo a pretese violazioni di norme processuali, apparendo del tutto corrette e condivisibili le statuizioni del giudice in ordine all'ammissione ed all'assunzione delle prove richieste dall'attrice per dimostrare, in presenza delle contestazioni fatte ex adverso, la fondatezza della domanda, e le valutazioni che ne sono seguite nonché le conclusioni che ne sono state tratte. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 130,000, APR. 2001 oltre a lire 3.000.000 per onorari. 2 Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001 1 ཙིཏྭཱ a om R Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Shin Schl Hino Прайми IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri