Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta l'istanza di punizione presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ivi ricevuta da un operatore giudiziario addetto, il quale abbia provveduto ad identificare la persona offesa, anche se questa ha depositato un atto la cui sottoscrizione non risulta autenticata.
Commentario • 1
- 1. Omosessuale non è un offesa (Cass. 50659/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 50958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50958 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2738
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 3336/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AT n. il 13.5.1957;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Lecce dell'8.10.2012;
udita la relazione del consigliere Dr. Antonio Prestipino;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 27.4.2009 nei confronti di RI AT, imputata del reato di cui all'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 7, in danno di De Magistris Augusto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa imputata per difetto di valida querela.
Rileva la Corte di merito che la persona offesa aveva presentato due querele scritte, depositate presso la Procura della Repubblica, senza che la sua sottoscrizione risultasse autenticata. Nè varrebbe l'identificazione del querelante ad opera di un operatore giudiziario, perché il combinato disposto dell'art. 337 c.p.p., comma 4 e art. 333 c.p.p., comma 2, imporrebbe di ritenere che l'autore di querela scritta debba necessariamente essere identificato o dal P.M. o da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Ricorre l'avvocato generale presso la Corte di Appello di Lecce, rilevando il vizio di violazione degli artt. 337 e 333 c.p.p.. L'identificazione del querelante dovrebbe essere infatti ritenuta del tutto rituale, in contrasto con l'indirizzo eccessivamente formalistico seguito dalla Corte territoriale.
L'indicazione del pubblico ministero contenuta nell'art. 333 c.p.p., comma 2, come una delle autorità deputate alla ricezione di atti querelatori, dovrebbe infatti intendersi riferita all'ufficio" e non alla persona fisica del requirente, dovendo quindi ritenersi valida l'identificazione effettuata da un funzionario di cancelleria. A sostegno del ricorso, l'impugnate cita Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12349 del 24/01/2007. Imputato AL e altri dove l'esplicita affermazione che in tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta.
Ciò premesso osserva il collegio che il ricorso è fondato, per le ragioni di diritto in esso dedotte.
Deve pertanto essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013