Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
Se il difensore non "spende" nell'atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l'effetto dell'impugnazione al suo cliente. In altri termini non si verifica quell'effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all'interessato nell'esercizio dei poteri processuali di quest'ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado si sapere se egli agisca per conto di altri, e di quali altri.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1998, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 7.7.1998
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere N.2147
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere N.13020/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per MA SH, nella sua qualità di amministratore della PAN SEAS,
avverso l'ordinanza resa il 12.2.1998 dal tribunale per il riesame di Napoli.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni Vacca, che ha chiesto, dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore, avv. Vittorio Girardi, che ha insistito sul ricorso.
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - In data 2.2.1998 l'avvocato Vittorio Girardi presentava istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto il 29.1.1998 dal g.i.p. presso il tribunale di Napoli (relativo a una partita di tabacchi esteri e di ceramiche). L'istante si riservava di presentare i motivi a sostegno.
2 - Il tribunale distrettuale di Napoli, quale giudice del riesame, con ordinanza del 12.2.1998, dichiarava inammissibile il ricorso. Osservava in particolare che a) l'istanza non indicava la persona interessata alla restituzione della merce sequestrata;
b) ai sensi dell'art. 322 c.p.p. possono proporre istanza di riesame contro il sequestro preventivo l'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbè diritto alla restituzione;
c) ai sensi dell'art. 591 lett. a) c.p.p. ogni impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse.
3 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato Vittorio Girardi, come difensore di MA SH, quale amministratore della società Pan Seas.
4 - Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, invero, si dilunga in ironie non necessarie sulle argomentazioni giuridiche della ordinanza impugnata;
ma sotto il profilo giuridico si limita a prospettare la seguente osservazione:
"è mai possibile far derivare dal fatto di aver indicato semplicemente il nominativo del difensore che propone l'impugnazione, l'inammissibilità della stessa, considerato che sarebbe stata sufficiente anche una superficiale e veloce scorsa all'incarto processuale, con il minimo sforzo, per poter ricavare la precisa indicazione del soggetto interessato all'impugnazione e pertanto legittimato ad essa?"
Alla domanda retorica del ricorrente si deve rispondere che non solo è possibile, ma è giuridicamente necessario. E non tanto perché gli atti trasmessi al tribunale del riesame non comprendono tutti quelli del fascicolo del pubblico ministero procedente (dagli atti trasmessi a questa corte risulta che si procedeva ancora contro ignoti, mentre non risulta la persona assistita dall'avvocato Girardi), quanto piuttosto per le seguenti ragioni. Quand'anche dagli atti trasmessi fosse risultato che l'avvocato Vittorio Girardi era stato nominato difensore di MA SH, amministratore della società mittente della merce sequestrata, il mandato difensivo doveva essere espressamente invocato nella istanza di riesame, affinché questa potesse essere assunta come presentata in nome e per conto del rappresentato.
Se il difensore non "spende" nell'atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l'effetto dell'impugnazione al suo cliente. In altri termini, secondo i principi privatistici che governano il rapporto tra difensore e suo assistito, non si verifica quell'effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all'interessato nell'esercizio dei poteri processuali di quest'ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado di sapere se egli agisce per conto di altri e di quali altri.
Posta questa premessa, appare evidente la fondatezza delle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata: l'avvocato Girardi (in proprio nome e conto) non appariva legittimato all'istanza di riesame ne' come indagato, ne' come persona alla quale le cose erano state sequestrate, ne' come persona che aveva diritto alla loro restituzione (ex art. 322 c.p.p.). Per conseguenza la sua istanza era inammissibile ai sensi della lettera a) dell'art. 591 c.p.p.. 5 - Anche il presente ricorso è quindi inammissibile sia perché manifestamente infondato, sia perché proposto (questa volta) in nome e per conto dell'indagato MA SH, che non aveva un proprio interesse a impugnare l'ordinanza de qua, in quanto emessa formalmente nei confronti dell'avvocato Vittorio Girardi in proprio. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria, liquidata equitativamente come in dispositivo in ragione del contenuto dei motivi dedotti.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1998