Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Al fine di stabilire se la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 possa ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda letteralmente avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge, il discrimine tra le due fattispecie non va individuato solo in astratto, ma altresì con riferimento alle peculiari circostanze del caso, particolarmente per quanto riguarda il requisito dell'incollocazione al lavoro, espressamente previsto solo per l'assegno di invalidità, in quanto assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - che aveva riconosciuto il diritto all'assegno -, sulla base del rilievo che il soggetto convenuto non aveva mai eccepito alcunché in ordine al requisito dell'incollocazione al lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N^ 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA LL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2271/96 del Tribunale di CATANIA, depositata il 26/07/96, R.G.N. 1050/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 maggio 1995, MI MI chiedeva al Pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento, nei confronti del Ministero dell'Interno, del proprio diritto alla "pensione" d'invalidità civile.
Il Ministero convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore, sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 21 dicembre 1995, dichiarava il diritto di MI MI all'"assegno" ordinario d'invalidità e condannava il Ministero dell'Interno a corrisponderla, con la rivalutazione e interessi.
Proposto appello da parte del Ministero, al quale aveva resistito l'appellata, il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 26 luglio 1996, rigettava l'impugnazione, osservando che non sussisteva il denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto non poteva intendersi come fine a se stessa ma, indubbiamente, come comprensiva della richiesta, anche in via subordinata, della concessione dell'assegno, che costituisce un beneficio minore rispetto alla pensione d'invalidità e, pertanto, nessuna violazione di ultrapetizione inficia la sentenza di primo grado (cfr. Cass. 16 aprile 1994, n. 3644). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno, deducendo un unico motivo.
La MI, nonostante la rituale notificazione del ricorso, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; 2907 cod. civ.; 12 e 13 della legge n. 118 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), ripropone la tesi già disattesa dal Giudice d'appello, sottolineando: che le due provvidenze, disciplinate dagli artt. 12 e 13 della citata legge n. 118 del 1971, richiedono presupposti specifici, la cui sussistenza è necessaria per la configurabilità del relativo diritto;
che, pertanto, nel caso in esame, non era corretto qualificare l'assegno un "minus" rispetto alla "pensione"; che tale assegno non costituiva oggetto di domanda, tant'è che la ricorrente non aveva provato la sussistenza del relativi requisiti, quali, ad esempio, l'incollocabilità al lavoro. Il ricorso è infondato.
Le fattispecie normative, previste, rispettivamente, dagli artt. 12 e 13 in questione, hanno certamente in comune gli elementi costitutivi dell'età dei soggetti interessati, dello stato di salute e delle condizioni economiche (l'art. 13, comma primo, precisa:... "con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente"). In ordine a tali requisiti, con riferimento alle concrete fattispecie, le differenze riscontrabili sono "minime" sempre nell'ipotesi di "passaggio" dalla fattispecie "pensione" a quella dell'"assegno", e, comunque non idonee a introdurre nel procedimento un "nuovo" tema d'indagine e di decisione, con conseguente lesione del diritto di difesa della controparte. Sotto questo profilo, sarebbe infondata ogni doglianza del Ministero convenuto qualora il giudice del merito, dopo avere accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio, a seguito della domanda "ad litteram" formulata come richiesta di "pensione" riconosca viceversa, il diritto dell'interessato all'assegno sulla base dell'argomentazione del "minus" implicitamente contenuto nella domanda di più ampio oggetto, dopo avere rilevato che l'invalidità non è totale, essendo soltanto ridotta la capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi: ciò che non involge, rispetto alle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, la predisposizione di particolari mezzi di difesa da parte del Ministero, differenziati in relazione alle due diverse ipotesi. Altrettanto dicasi per il requisito economico.
Ciò che, invece "colora" il discrimine - ma solo in astratto - tra le due fattispecie normative è il requisito dell"incollocazione" al lavoro, richiesto espressamente dall'art. 13, ed implicito, viceversa, nella previsione dell'art. 12, giacché la totale inabilità al lavoro postula, all'evidenza, tale incollocazione. Ed occorre altresì doverosamente riconoscere che, essa nella multiforme varietà dei casi, come si evince anche dalle varie decisioni della Corte di legittimità, può dar luogo a un consistente dibattito tra le parti (come, ad esempio, nel caso recentemente deciso dall'invalido civile di età inferiore ai 55 anni che, pur avendo presentato domanda di assegno d'invalidità, non abbia ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dall'autorità giudiziaria, l'accertamento di un grado d'invalidità sufficiente alla presentazione di domanda d'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482: in tal caso si è ritenuto che lo stato d'incollocazione al lavoro vada inteso come stato di "disoccupazione" o "non occupazione").
Ma, appare risolutiva l'osservazione che una problematica del genere è del tutto "estranea" alla fattispecie in esame, sia in sede extragiudiziaria sia nei due gradi di merito, essendosi focalizzato il dibattito tra le parti esclusivamente sulla sussistenza del requisito sanitario dapprima e sulla pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in un secondo momento.
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto insussistente il dedotto vizio di ultrapetizione, e ciò in relazione alla "peculiarità" della fattispecie, atteso che, come puntualizza questa Corte, al fine di stabilire se la domanda di assegno ex art.13 della legge 30 marzo 1991, n. 118 possa ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda, letteralmente formulata ex art. 12 della stessa legge, il discrimine fra le due fattispecie non va individuato solo in astretto, ma altresi con riferimento alle peculiari circostanze del caso, valorizzandosi, in particolare, il comportamento extraprocessuale e processuale del convenuto, laddove questi nulla abbia eccepito in ordine al requisito dell'"incollocazione" al lavoro (questa Corte, sia pure con motivazione diversa è pervenuta alla stessa conclusione con la sentenza in data 11 agosto 1994 n. 7367). Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Non essendosi l'intimato costituito, non occorre decidere sulle spese del presene giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non luogo a decidere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999