Sentenza 6 ottobre 2000
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In tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di costruzione abusiva, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di un alloggio salubre ed idoneo a garantire condizioni abitative minime essenziali, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno.
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE PENALE, SENTENZA 2 ottobre 2019, n. 40396 Dopo la Corte europea anche la Cassazione “apre” all'“abuso di necessità”. Di LORENZO BRUNO MOLINARO SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La sentenza “IVANOVA” e gli approdi interpretativi della corte europea in materia di “proporzionalità” della sanzione demolitoria. 3. L'apertura della sentenza in commento: l'abuso è considerato di necessità se presenta limitate dimensioni. 4. La scriminante dell'abuso di necessità nella giurisprudenza di legittimità. 5. Considerazioni finali. PREMESSA. La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) merita di essere segnalata in quanto rappresenta, ad avviso di chi …
Leggi di più… - 2. Dopo la Corte Europea anche la Cassazione “apre” all’“abuso di necessità”Roberto Di Meglio · https://www.diritto.it/ · 24 ottobre 2019
Via libera degli ermellini al bilanciamento dei diritti e alla “valutazione di proporzionalità tra l'abuso – se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità – e gli interessi della comunità al rispetto delle norme” Sommario: 1. Premessa. 2. La sentenza “Ivanova” e gli approdi interpretativi della corte europea in materia di “proporzionalità” della sanzione demolitoria. 3. L'apertura della sentenza in commento: l'abuso è considerato di necessità se presenta limitate dimensioni. 4. La scriminante dell'abuso di necessità nella giurisprudenza di legittimità. 5. Considerazioni finali. 6. – Volume Premessa La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) è stata depositata pochi …
Leggi di più… - 3. Dopo la Corte Europea anche la Cassazione “apre” all’“abuso di necessità”Lorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 10 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2000, n. 12429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12429 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 06/10/2000
1. Dott. ALDO S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " NICOLA UI " N. 3318
3. " ALFREDO M. OM " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 16143/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN Ester, n. a IE (PG) il 12.5.1936
avverso la sentenza 18.1.2000 della Corte di Appello di Ancona Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta, dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18.1.2000 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza 20.5.1999 del Pretore di Pesaro, che aveva affermato la penale responsabilità di IN Ester in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in totale difformità dalla concessione edilizia, lavori di edificazione di un vano abitabile - acc. in Pesaro, il 23.5.1996);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni cinque di arresto e lire 7.000.000 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la IN, la quale ha eccepito che la Corte territoriale avrebbe erroneamente, e senza adeguata motivazione, ritenuto insussistente l'esimente dello "stato di necessità" (prospettata, con i motivi di appello, in relazione alle circostanze "che la realizzazione del vano abitabile era da porsi in relazione alla assoluta esigenza di garantirsi uno spazio vitale minimo essenziale, in quanto, a causa di infiltrazioni d'acqua nell'immobile, la fruibilità abitativa della casa si era ristretta al di sotto del minimo indispensabile ad assicurare una esistenza abitativa decente, in rapporto anche alle esigenze di salute della stessa imputata, le cui condizioni fisiche erano obiettivamente precarie". Essa imputata, in proposito, "non aveva avuto alternative, poiché, essendo pendente un giudizio civile circa la responsabilità del costruttore per le infiltrazioni predette, che avevano reso l'immobile parzialmente inabitabile, ella, in corso di giudizio civile (ed in attesa di accertamenti tecnici in corso di causa), si era trovata nella impossibilità di procedere autonomamente a lavori di riparazione, non potendo immutare lo stato di fatto dell'immobile soggetto ad accertamento"). Tali doglianze sono state ribadite con memorie difensive depositate il 5 ed il 6.10.2000, alle quali è stata allegata ampia documentazione medica relativa alle condizioni di salute della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
L'art. 54 cod. pen, codifica il tradizionale principio secondo il quale "necessitas non habet legem" e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone:
- una situazione di pericolo (la cui causa non sia voluta dall'agente), che deve consistere nella minaccia di un danno alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, ma personale;
- la necessità di salvarsi e la impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.
A giudizio di questo Collegio, non è da respingersi, in linea di principio, un'interpretazione estensiva che riconduca ai diritti personali tutelati anche situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio salubre ed idoneo a garantire condizioni abitative minime essenziali. Si impone comunque, però, un rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante dianzi enunciati, sicché deve assolutamente escludersi la sussistenza di altra concreta possibilità innocua di evitare il danno grave.
Nella vicenda in esame, al contrario, i giudici del merito hanno correttamente rilevato in punto di fatto - con motivazione adeguata e coerente - che alla prospettata "necessità" ben si poteva ovviare altrimenti (attraverso l'attuazione di interventi a carattere meramente provvisionale ed il ricorso ad eventuale accertamento tecnico preventivo).
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000