Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 O 3 . L E 'B' L 7 O;
B 1 C E 9 9 A E 1 P 077 10/02 - N I 1 REPUBBLICA ITALIANA O 1 I D - Z 1 E A 2 R . C T I INN L S I D 9 G 3 U E I R E G LA CORTE S R M DI CASSAZION. 6 A Oggetto 4 E D . E N . T T T T Mediazione;
N R S SEZIONE TERZA CIVILE E I A S ( pagamento E provvigione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA - Presidente R.G.N. 5260/00 - Dott. UI Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere - - Consigliere- 21388 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Ud.18/03/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIARE ROBERTA, VINCENZO TIBERIO 641 presso lo studio dell'avvocato ALBERTO TADDEI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO ANFOSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO LUIGI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIAN MARIO CIVALLERO con studio in 12037 SALLUZZO (CN) CORSO ROMA 15, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 683 avverso la sentenza n. 11/00 del Giudice di pace di SALUZZO, emessa il 19/01/00 e depositata il 28/01/00 (R.G. 215/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. UI Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità ° comunque il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Saluzzo, con sentenza del 28 gennaio 2000, ha accolto la domanda proposta da Lui- gi SS
contro
ER Da Re, condannando quest'ul- tima al pagamento della somma di lire 720.000, oltre interessi legali, a titolo di provvigione per l'attivi- tà svolta dal primo per la conclusione di un contratto di locazione.
2. Il giudice di pace ha fondato la decisione sulla circostanza pacifica tra le parti che l'intervento del SS era stato determinante ai fini della conclusio- ne del contratto di locazione.
3. ER De Re ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando al- la decisione i seguenti errori: a) insufficienza e con- 2 traddittorietà della motivazione su punti decisivi del- la controversia;
b) liquidazione degli onorari del giu- dizio al di sopra dei massimi tabellari. UI SS ha resistito con controricorso. Il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.
4. Nella giurisprudenza di questa Corte è consoli- dato il principio secondo il quale contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di va- lore non superiore a lire due milioni (da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giu- dice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) il ricorso in cassazione per violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (difetto di motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, pro- spettato dalle parti o rilevabile d'ufficio) non è am- messo: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 5. Il Collegio condivide il principio, il quale è applicabile alla fattispecie e, pertanto, il denunciato difetto di motivazione non può essere preso in conside- razione.
6. Con riferimento alla seconda censura basta rile- vare che la ricorrente non specifica le voci della li- 3 quidazione degli onorari rispetto ai quali si sarebbe verificato il superamento della tariffa professionale: Cass. 8 maggio 1998, n. 4656. 7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico della ricorrente in base alla regola della soc- combenza. P. q. i La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- € 12,761 quida in €. oltre onorari liquidati in € 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 18 marzo 2002. UI Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente pouli O L 4 L 7 3 O . ) B N E E IL CANCELLIERE C1 , C 1 E 9 A N Dott Maria Aiello 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E Depositata in Cancelleria 1 T 2 S C I I . G 27.05.02 L D E 9 U R I 3 A G Oggi, E D IL CANCELLIERE C1 6 E E 4 T N . . N Dott.ssa Maria Aiello T T E T S S I E R ( A