Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7903 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R A 7 903/0 1 D E T N E S E IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Regolamento DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMPETENZA Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 12561/97 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere- Cron. 18222 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere- Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 09/03/01 BUCCIANTE ETTORE SCHERILLO Consigliere C.C. Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio I dal Tribunale di NOLA, con ordinanza del 08/09/97, nella causa iscritta al n° R.G.7029/94 vertente tra ER NI;
e SU ON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si 441 -1- chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia in accoglimento della richiesta d'ufficio ex art.44 c.p.c. la competenza del Tribunale di Benevento;
con le pronunce seguenti per legge. x u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 29.5.97 NT ER Con atto conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la SRL SU ET esponendo: -che già con atto notificato il 12.12.77 esso attore aveva citato la medesima società convenuta per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L.
8.729.474 quale spesa occorrente per l'abbattimento delle opere eseguite con calcestruzzo fornito dalla predetta non rispondente alle qualità richieste;
е in и - che tale giudizio la SU ET RL aveva н eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito essendo competente il Tribunale di Tribunale Benevento ex art. 39 cpc;
-che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 27.12.1978, aveva dichiarato la connessione di tale causa con quella pendente dinanzi al Tribunale di Benevento iniziata dalla SU ET nei confronti di esso ER con atto notificato il 3.9.77 per la condanna al pagamento di L.
1.152.000 quale corrispettivo del calcestruzzo vendutogli;
-che il Tribunale di Benevento, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, aveva a sua volta declinato con sentenza la propria competenza 3 al riguardo in favore del Tribunale di Napoli;
Tutto ciò premesso chiedeva il ER la condanna della convenuta al pagamento della suindicata somma di L.8.729.474, vinte le spese. Trasmessa la causa al Tribunale di Nola per territoriale di tale sopravvenuta competenza richiamato il disposto di Ufficio, quel Tribunale, cui all'art. 44 cpc, richiedeva d'ufficio a questa Suprema Corte il regolamento di competenza ritenendo ormai incontestabile la competenza del Tribunale di Benevento. Il P.G., nelle sue richieste scritte, ha concluso per l'accoglimento dell'istanza. Sono state disposte e ritualmente effettuate le comunicazioni alle parti costituite ai sensi dell'art. 47 ultimo comma cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE La richiesta d'ufficio del regolamento di competenza ex art. 45 cpc da parte del Tribunale di Nola è ammissibile а tenore della richiamata disposizione. E' infatti nella specie ravvisabile la sussistenza delle condizioni da tale norma prescritte giacchè, in ordine alla domanda proposta dal ER nei confronti della SU ET SRL, il 4 Tribunale di Benevento ha con sentenza declinato la propria competenza per territorio in favore di quello di Napoli dal quale poi, a seguito della Tribunale di Nola, la causa istituzione del trasmigrata con provvedimento d'ufficio dinanzi a quest'ultimo, che ha ritenuto "di essere а sua volta incompetente". La richiesta è nel merito fondata sulla base di quanto esposto nell'ordinanza remittente, alla luce dell'ormai consolidato insegnamento di questa Suprema Corte in sede di interpretazione dell'art. 44 cpc secondo il quale la sentenza dichiarativa (anche per materia) del giudice dell'incompetenza adito va impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, acquistando, in caso contrario, e salvo che il giudice indicato come competente non sollevi conflitto d'ufficio a mente dell'art. 45 cpc, efficacia di giudicato non più contestabile, tanto la statuizione d'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata quanto quella sull'asserita competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Al che consegue che nel prosieguo del giudizio né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza 5 dall'autorità giudiziaria originariamente adita (v. Cass. n.1347/94, n.6239/96, n.1941/98). Da tale insegnamento questo Collegio non intende discostarsi anche in vista della "ratio" che lo ispira, tal che, rilevato che la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, originariamente adito, aveva declinato la propria competenza indicando come competente ex art. 39 cpc il Tribunale di Benevento non è stata impugnata con regolamento ex art. 42 stesso codice e che il ик secondo Tribunale innanzi al quale la causa venne А tempestivamente riassunta non ha sollevato conflitto d'ufficio al riguardo ex art. 45 cpc, deve concludersi che, a mente del disposto del citato art. 44 del codice di rito civile, la competenza si era ormai radicata innanzi al Tribunale di Benevento che pertanto non poteva ulteriormente declinarla. Alla stregua delle svolte argomentazioni, conformemente alle conclusioni del P.G., la richiesta di regolamento d'ufficio del Tribunale di Nola va accolta, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Benevento.
P.Q.M.
La Corte, accoglie la richiesta d'ufficio ex 6 art. 45 cpc del Tribunale di Nola e per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale di Benevento. Roma 9 marzo 2001 He Fusidente AL DI steune Грачан IL CANCELLITRE C1 Paolo Talaio Zico DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 12 GIU. 2001 IL CANGELLIERE C1 AL ESENTE DA REGISTRAZIONE 7