Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
Il provvedimento di confisca costituisce titolo originario di acquisto, a favore della P. A., del bene che entra così a far parte del patrimonio dello Stato. Nell'ambito dell'unitaria ed indivisibile personalità giuridica dello Stato, le attribuzioni riguardanti la conservazione e la gestione dei beni confiscati competono all'Amministrazione del Tesoro, alla quale vanno, pertanto, ritenuti imputabili gli adempimenti, gli oneri ed i costi relativi e nella quale va individuata la branca dell'Amministrazione statale legittimata a stare in giudizio in ordine alle obbligazioni ed alle responsabilità che ne derivano (nella specie, un soggetto, dopo essere stato esecutivamente escusso per il pagamento della tassa di proprietà di un autoveicolo confiscatogli alcuni anni addietro, aveva convenuto in giudizio la P. A. per il rimborso della somma che era stato costretto a pagare, nonché di quella sopportata per l'annotazione al P. R. A. dell'avvenuto trasferimento di proprietà. La S. C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato che la legittimazione passiva spettava in tale azione al Ministero del Tesoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro del Tesoro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
- ricorrente -
contro
UC TA, residente in Santa Croce di Magliano, elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Bonghi 348 (nello studio dell'avv. Italo D'Onofrio, presso l'avv. Gaetano Liberatore, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Larino 7 marzo 1997 n. 25. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Assenti in udienza i difensori delle parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 giugno 1996 UC IN conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Larino il Ministero del Tesoro, esponendo: che con provvedimento 26 febbraio 1985 il Prefetto di Campobasso aveva disposto la confisca dell'autovettura CB 97436 di proprietà dell'attrice; che la Prefettura aveva omesso di provvedere all'annotazione dell'avvenuto trasferimento di proprietà presso il P.R.A. di Campobasso;
che l'attrice, quindi, era stata escussa con azione esecutiva dall'Ufficio competente alla riscossione della tassa di proprietà sull'autoveicolo prevista dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, ed era stata costretta a pagare, a tale titolo, per gli anni 1989 e 1980, la somma complessiva di lire 749.039, il cui onere doveva ritenersi gravante sul Ministero del Tesoro;
che, inoltre, l'attrice, al fine di sottrarsi al pagamento di ulteriori tributi non dovuti, aveva provveduto personalmente all'annotazione presso il P.R.A., sostenendo la spesa di lire 74.000 per imposta di bollo e diritti accessori. Chiedeva quindi la condanna dell'amministrazione convenuta, quale proprietaria dell'autoveicolo confiscato, al rimborso della somma di lire 749.039 e della somma di lire 74.400, con gli interessi legali e con le spese di giudizio.
Costituendosi in giudizio, il Ministero del Tesoro eccepiva:
l'incompetenza del giudice adito per essere competente invece il Tribunale di Larino in base al coordinato disposto degli art. 9 e 25 C.P.C.; il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione
convenuta; la prescrizione del diritto al rimborso a norma dell'art.3 della Legge 28 febbraio 1983 n. 53; e, nel merito, la infondatezza della domanda dell'attrice in relazione al disposto dell'art. 5, comma 32 e comma 36, dello stesso testo normativo.
Con sentenza, dichiaratamente pronunciata secondo equità a norma dell'art. 113 comma secondo C.P.C. come sostituito dall'art. 21 della Legge n. 374 del 1991, emessa il 7 marzo 1997, pubblicata mediante deposito in cancelleria nella stessa data col n. 25, il giudice di pace di Larino ha così. provveduto: "l) dichiara che l'attrice, avendo eseguito un pagamento non dovuto, documentato in atti, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
e per l'effetto: 2) condanna il Ministero del Tesoro ha corrispondere all'attrice la somma di lire 749.039 quale rimborso delle tasse automobilistiche riferite agli anni 1989/1990 oltre gli interessi legali dalla data del 23 aprile 1995 fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il Ministero del Tesoro a corrispondere all'attrice la somma di lire 74.400 quale importo versato per l'annotazione della perdita di possesso al P.R.A. oltre gli interessi dal 21 marzo 1996; condanna il Ministero del Tesoro alle spese....."
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 13 marzo 1997, il Ministero del Tesoro propone il presente ricorso con deduzione di unico articolato motivo avente ad oggetto denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 9 e 25 C.P.C., degli art. 3 c. 51 e 5 c. 32 e 36 della Legge 53/1983 e del D.P.R. 636/1972. UC IN resiste con controricorso, con eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha introdotto, quale componente materiale del testo del ricorso, copia fotostatica integrale della sentenza impugnata "affinché possa valere quale narrativa del fatto. In relazione a tale peculiarità strutturale dell'atto di impugnazione, la resistente ne eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità per difetto del requisito della esposizione dei fatti di causa previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366 comma primo n. 3 C.P.C. L'eccezione è infondata e come tale va disattesa, in quanto l'inserzione, per tal modo avvenuta, nel contesto del ricorso dello "svolgimento del processo" di cui alla sentenza pregressa fa sì. che il testo di esso entri a far parte a tutti gli effetti del contenuto dell'atto di impugnazione, e quindi soddisfa, non diversamente dal (non inconsueto) recepimento dell'esposizione del fatto compiuta dal giudice del merito in forma autonoma ma in termini coincidenti, il requisito della autosufficienza del ricorso, da intendersi nel senso che dalla lettura di tale solo atto, escluso l'esame di ogni altro documento (ivi compresa la stessa sentenza impugnata considerata in se stessa quale atto diverso dal ricorso), sia possibile desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale.
2. Nel primo motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza del giudice di pace di Larino per essere stata disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adito in ordine alla domanda proposta dalla UC, e ripropone l'assunto secondo cui la controversia, relativa alla tassa erariale sulla proprietà degli autoveicoli doveva essere devoluta alla cognizione del Tribunale di Campobasso in base al coordinato disposto degli art. 9 e 25 C.P.C.. La censura, della quale dovrebbe essere riconosciuta in se stessa la proponibilità anche in presenza di una sentenza pronunciata secondo equità necessaria (non potendo l'esercizio del potere di decidere equitativamente incidere sull'applicazione delle norme processuali) si rivela tuttavia priva di quel connotato minimo di specificità in difetto del quale la deduzione, cosi come formulata, non può ritenersi ammissibile. Il ricorrente, infatti, si limita a reiterare l'apodittica enunciazione della propria tesi, senza onerarsi della indicazione delle ragioni per cui dovrebbesi dissentire dalla motivata argomentazione con la quale il giudice del merito ha disatteso lo stesso assunto precedentemente prospettato negli stessi termini, affermando -correttamente- che il rapporto controverso dedotto in giudizio non attiene a materia di imposte e tasse ma riguarda un diritto di obbligazione di natura prettamente civilistica quantunque fatto valere nei confronti di una pubblica amministrazione (la cui fonte specifica, quale individuata nella sentenza impugnata, non viene revocata in discussione e non esige quindi di essere verificata nella presente sede) onde la norma da applicare ai fini della determinazione della competenza va ricercata nell'art. 20 C.P.C. e non invece negli art. 9 e 25 del codice di procedura civile.
3. La censura di cui al secondo motivo è rivolta contro il mancato rilievo della pur eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, ed è affidata alla asserzione che tale legittimazione non spetterebbe all'Amministrazione che è stata convenuta, oggi ricorrente, la quale -in tesi- non sarebbe proprietaria del bene confiscato, ma dovrebbe essere riconosciuta all'Amministrazione delle Finanze alla quale è demandato il recupero del tributo, ovvero, in alternativa, all'autorità da cui è stata disposta la confisca. Ma la sentenza del giudice di pace si sottrae alla critica come sopra formulata. Il giudicante, nel verificare (con esito positivo) la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta -in relazione alla quale, ancora una volta, nessuno spazio derogatorio può ritenersi riservato all'equità- non è incorso in alcuna violazione o erronea applicazione di norme o di principi di diritto: invero, il provvedimento di confisca costituisce titolo originario di acquisto, a favore della pubblica amministrazione, del bene che entra cosi a far parte del patrimonio dello Stato;
e, nell'ambito della unitaria e indivisibile personalità giuridica dello Stato, le attribuzioni riguardanti la conservazione e la gestione dei beni confiscati competono all'Amministrazione del Tesoro, alla quale vanno pertanto ritenuti imputabili gli adempimenti, gli oneri e i costi relativi, e nella quale va quindi individuata la branca dell'amministrazione statale legittimata a stare in giudizio in ordine alle obbligazioni e alle responsabilità che ne derivano;
e a tali criteri si è attenuto il giudice di pace, pur esprimendoli in forma concettualmente approssimativa (rispetto a quella che sarebbe stata una ricostruzione aderente al fenomeno della rappresentanza organica) con la qualificazione del Ministero del Tesoro come "l'effettivo proprietario dell'autovettura in questione". È comunque pregiudiziale il rilievo che l'Amministrazione del Tesoro ha omesso, costituendosi in giudizio, di eccepire tempestivamente il ritenuto difetto di legittimazione e di contestualmente indicare la diversa specifica branca di amministrazione che riteneva legittimata a resistere alla domanda, come previsto dall'art. 4 della L. 25 marzo 1958 n. 260, affinché il giudice potesse, se del caso, assegnare all'attrice un termine per la rinnovazione dell'atto in persona del Ministro che in ipotesi fosse stato riconosciuto competente, la cui legittimazione non sarebbe stata ulteriormente revocabile in discussione.
4. La doglianza che forma oggetto del terzo motivo si esaurisce nella brachilogica affermazione che "si censura la sentenza, inoltre, che ha rigettato la eccepita prescrizione dell'affermato diritto al rimborso dei tributi ai sensi dell'art. 3 comma 51 L. 28 febbraio 1983 n. 53", e risulta perciò, ancora una volta, inammissibile, in quanto carente di un pur minimo contenuto di apprezzabile critica alla ratio decidendi del giudice di pace sul punto.
5. Con l'ultimo profilo di censura il ricorrente si duole dell'accoglimento, nel merito, della domanda, invocando "il principio dell'assoggettabilità dell'intestatario del veicolo al tributo, in conseguenza delle mere risultanze del P.R.A., e in assenza di idonee iniziative dell'ex proprietario dell'autoveicolo atte a far risaltare mediante annotazione del fatto dello spossessamento, l'insussistenza sopravvenuta del fatto generatore dell'obbligo impositivo." La censura così formulata si palesa non solo infondata giuridicamente perché smentita dal disposto dell'art. 213, comma settimo, del codice stradale vigente, che pone una norma di azione dalla quale deriva il dovere del Prefetto di provvedere alla comunicazione del provvedimento di confisca al P.R.A.- ma, altresì, e principalmente, inconferente in rapporto alla ratio decidendi del giudice del merito, il quale, non investito della pronuncia circa l'obbligazione tributaria in concreto adempiuta dalla UC relativamente al periodo nel quale la stessa risultava secondo il P.R.A. proprietaria del veicolo, non ne ha in alcun modo negato la sussistenza nell'ambito del rapporto tra la UC e l'Amministrazione delle Finanze, ma ha richiamato e recepito -dando a vedere di non ritenere di doversene discostare per ragioni equitative- il principio accolto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, pur dovendosi ritenere la tassa in questione legittimamente esigibile nei confronti di colui che in base alle risultanze della pubblicità legale appare proprietario del veicolo (al fine di agevolarne la riscossione), peraltro il soggetto passivo dell'obbligo tributario resta l'effettivo proprietario, con la conseguenza che nei confronti di questo, in ipotesi di non rispondenza (in se stessa non opponibile all'Amministrazione finanziaria) della apparenza formale alla realtà di diritto sostanziale, l'intestatario non più proprietario potrà esercitare la ripetizione di quanto pagato.
6. Si accede, pertanto, alla reiezione del ricorso. Consegue la condanna dell'Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente IN UC.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna l'Amministrazione del Tesoro al rimborso in favore di UC IN delle spese del presente giudizio che liquida in lire 100.000 per esborsi e lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999