Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1868
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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Il provvedimento di confisca costituisce titolo originario di acquisto, a favore della P. A., del bene che entra così a far parte del patrimonio dello Stato. Nell'ambito dell'unitaria ed indivisibile personalità giuridica dello Stato, le attribuzioni riguardanti la conservazione e la gestione dei beni confiscati competono all'Amministrazione del Tesoro, alla quale vanno, pertanto, ritenuti imputabili gli adempimenti, gli oneri ed i costi relativi e nella quale va individuata la branca dell'Amministrazione statale legittimata a stare in giudizio in ordine alle obbligazioni ed alle responsabilità che ne derivano (nella specie, un soggetto, dopo essere stato esecutivamente escusso per il pagamento della tassa di proprietà di un autoveicolo confiscatogli alcuni anni addietro, aveva convenuto in giudizio la P. A. per il rimborso della somma che era stato costretto a pagare, nonché di quella sopportata per l'annotazione al P. R. A. dell'avvenuto trasferimento di proprietà. La S. C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato che la legittimazione passiva spettava in tale azione al Ministero del Tesoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1868
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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