Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
È devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie la controversia in materia di tassa per occupazione di suolo pubblico (TOSAP), giusta disposto dell'art.2 lett. H) del D.Lgs. 546/1992 sia nel testo previgente, sia in quello novellato ex art. 12 della legge 448/2001 (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha altresì escluso che, in punto di fatto, la sentenza di merito avesse mai affrontato la problematica relativa ad un eventuale canone ricognitorio sì come lamentato dalla ricorrente Amministrazione finanziaria, canone che, per esser privo di natura tributaria, avrebbe sottratto la competenza a conoscere della vicenda "de qua" al giudice specializzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8231 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato Enrico ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIVIA DAPELO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BU CI, NE NO, IA NO, RO FR, AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI VIA FABRIZI 4;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 08036/00 proposto da:
BU CI, IA NO, RO FR, AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI VIA FABRIZI 4/6, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. SPONTINI 11, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO CLEMENTE, rappresentati e difesi dall'avvocato CORRADO BARBIERI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COM GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 170/ 99 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 19/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03102 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del primo motivo del ricorso principale, affermazione della giurisdizione della Commissione Tributaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO BU, AN AL, AN PR, NC SP e RI BA, costui nella veste di amministratore del condominio nell'edificio al n.4 della via Fabrizi di Genova, con ricorso prodotto il 26 luglio 1996 a mente dell'art. 18 d.lgs. 31.12.1992 n.546, impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova i provvedimenti con i quali il Comune di Genova aveva rigettato loro istanze intese ad ottenere il rimborso di tosap assunta indebitamente versata.
La commissione adita, con sentenza resa, nel contraddittorio del comune anzidetto, il 26 aprile 1998, per un verso, dichiarò inammissibile il reclamo del AL, e, per un altro, accolse la pretesa restitutoria coltivata dagli altri sunnominati ricorrenti. Il Comune di Genova interpose appello avverso la sentenza considerata nei confronti di IO BU, AN PR, NC SP e RI BA, nella veste dianzi precisata, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza resa, nel contraddittorio degli appellati, il 19 maggio 1999, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, compensando le spese processuali fra i contendenti.
Il Comune di Genova ricorre per la cassazione della testè citata sentenza di secondo grado, non notificata, censurandola con quattro motivi, con il primo dei quali, per quanto può rilevare nel presente momento del giudizio di legittimità, solleva questione di giurisdizione.
La p.a. ricorrente ha proposto il considerato gravame, oltre che nei confronti dei contribuenti stati partecipi del pregresso stadio del processo, anche
contro
AN AL.
IO BU, AN PR, NC SP ed il condominio nell'edificio al n.4 della via Fabrizi di Genova resistono al ricorso, ad essi notificato il 28 febbraio 2000, con controricorso del 7 aprile 2000, contestualmente proponendo ricorso incidentale sorretto da due motivi, uno dei quali volto a contestare il regolamento delle spese risultante dalla sentenza impugnata. AN AL, cui pure il ricorso è stato notificato il 28 febbraio 2000, non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi, separatamente, e corrispettivamente, proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.
2) - AN AL, giusta quanto rilevato in narrativa, rimasto estraneo al pregresso stadio processuale d'appello, e non risultante de31inatario delle statuizioni contenute nella sentenza qui revocata in discussione, non ha legittimazione a contraddire il delibato ricorso principale: questo, perciò, in quanto proposto contro di lui, va senza altro dichiarato inammissibile.
L'intimato considerato, come detto, si è astenuto da ogni attività processuale nella presente sede, e, quindi, non si deve provvedere su sue spese.
3) - A) - Il Comune di Genova, con il primo motivo del suo ricorso, intitolato "difetto di giurisdizione", deduce di voler "eccepire", in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice tributario come sopra ex adverso adito: osserva, al riguardo, che "La Commissione Tributaria Provinciale di Genova", con sentenze nn.451/15/1998 e 452/15/1998, "ha eccepito che il rimborso richiesto a titolo di occupazione di suolo pubblico, è costituito in parte dalla tassa, ed in parte dal canone ricognitorio", e che, "poiché tale canone non ha natura tributaria, la domanda di attribuzione della somma versata a tale titolo è sottratta alla giurisdizione della Commissione Tributaria a sensi dell'art. 2 D.lgs. 546/1992". B) - IO BU, AN PR, NC SP ed il condominio nell'edificio al n.4 della via Fabrizi di Genova contrastano la censura nell'esposta guisa articolata dalla p.a. ricorrente principale sostenendo essere la stessa del tutto infondata "in quanto gli esponenti hanno sempre fatto riferimento alla Tosap, e per la prima volta nel ricorso di controparte viene fatta menzione del canone ricognitorio"; puntualizzano che "il rimborso del canone ricognitorio è la conseguenza necessaria dell'accoglimento della domanda di rimborso della Tosap, ma la questione è rimasta estranea al giudizio".
C) - La doglianza prospettata dalla p.a. ricorrente principale va ravvisata, e dichiarata, immeritevole di ingresso. a) - La sentenza impugnata ha statuito unicamente su causa concernente tosap, da avere per incontestabilmente soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie sia a mente dell'art. 2, comma 1 lett. h), d.lgs. 31.12.1992 n.546, nel testo vigente all'epoca dell'istituzione della vertenza, sia à sensi della stessa norma nel testo novellato dall'art. 12 L. 28.12.2001 n.448. b) - Nessuna statuizione della sentenza ridetta riguarda un c.d. "canone ricognitorio", del quale non viene fatta menzione ne' nell'atto introduttivo del processo di primo grado, ne' nei successivi scritti difensivi degli odierni controricorrenti. C) - È da escludere, pertanto, la riscontrabilità della denunciata pronuncia su materia non compresa fra quelle devolute alla cognizione dei giudici tributari.
d) - La censura, consequenzialmente, va disattesa e deve dichiararsi la giurisdizione delle commissioni tributarie in ordine alla causa in esame.
4) - Il giudizio, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., va rimesso alla Sezione quinta civile (tributaria) della Corte per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale in quanto proposto nei confronti di AN AL, rigetta il primo motivo dello stesso ricorso, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla causa in esame e rimette il giudizio per il prosieguo alla Sezione quinta civile (tributaria).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002