Sentenza 23 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10757 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE eivita Composta dagli Ill.mi Sigg.rb Magistrati: expeifica 1. Presidente R.G.N. 18915/99 Dott. Gaetano NICASTRO 28363 Rel. Consigliere Cron. Dott. Paolo VITTORIA 2259 Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - Ud. 19/03/02 Dott. Fabio MAZZA Consigliere - Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Soll SENTENZA per diritu 155 sul ricorso proposto da: Z 2002 ANCELLI PE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ALDO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALDO PERNA, giusta dall'avvocato FORGIONE difeso UFFICIO COPIE . Richiesta copia studio delega in atti;
B dal Sig. Cas per diritti 1.55. ricorrente 11 24.07.02 IL CANCELLIERE
contro
VENETA COMP ASSIC SPA, FER.CAL SAS;
- intimati avverso la sentenza n. 1068/98 del Tribunale di 0,77 1.1500 CANCELLERI COSENZA, emessa il 23/09/98 e depositata il 29/09/98 2002 (R.G. 707/93); 726 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- H028030 udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. Il tribunale di Cosenza, con sentenza del 29.9.1998, ha pronunciato sulla domanda proposta da EL RT contro le società Veneta Assicurazione e FER. CAL. e ne ha confermato la decisione di rigetto già presa in primo grado dal pretore. La controversia era sorta da uno scontro tra veicoli nel quale la vettura di proprietà dell'attore aveva riportato dei danni. non avesseI giudici di merito hanno ritenuto che l'attore diritto alla somma di L.
2.888.609 da lui richiesta in più di quella di L. 3.950.000, che l'assicuratore dell'altra parte gli aveva corrisposto prima dell'inizio della causa. -EL RT ha chiesto la cassazione della sentenza.
2. I convenuti, cui il ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene tre motivi. Di questi, il terzo attiene alle spese del processo, gli altri due al merito. 2. - Il primo motivo denunzia vizi di violazione di norme di 3 e 5 cod. proc. diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. civ., in relazione all'art. 2058 cod. civ.). Il ricorrente Osserva che il danneggiato ha diritto alla reintegrazione in forma specifica e che il giudice può disporre il risarcimento per equivalente solo se la prima è impossibile od eccessivamente onerosa per il debitore. 3 Il tribunale continua il ricorrente non ha detto che ricorreva una di queste due situazioni e per escludere il diritto alla ulteriore somma domandata si è limitato a considerare che essa andava oltre il valore commerciale del veicolo. 2.1. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 dello stesso codice). Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia scelto di fondare la propria decisione sulle prove dedotte dall'assicuratore, anziché sulle proprie, senza però spiegarne il perché. 2.3. - I due motivi non sono fondati. 2.4. - Il tribunale, esaminando il motivo di appello, ha fatto due considerazioni. La decisione del pretore di rigettare la domanda era stata basata su elementi oggettivi: la valutazione commerciale del veicolo, come documentata dal tariffario prodotto agli atti;
il valore delle riparazioni effettuate, specificamente indicate dal perito dell'assicuratore. La fattura prodotta agli atti dal RT, per contro, non appariva elemento idoneo e sufficiente a fondare la pretesa da lui avanzata, che si presentava ingiustificatamente superiore allo stesso valore della vettura. Da queste considerazioni appare che il valore del veicolo prima dello scontro è stato ritenuto dal tribunale prima che un limite al risarcimento, la dimostrazione della inattendibilità della prova del costo delle riparazioni, che l'attore aveva inteso dare. Sicché, per un verso, la scelta tra le prove si presenta motivata, per altro verso non è stato imposto alcun limite ad un risarcimento parametrato sul costo delle riparazioni che è ciò in cui consiste il risarcimento in forma specifica, e dal quale il giudice può passare ad un risarcimento eguale al valore perduto, se il primo si riveli per il debitore eccessivamente onerosO (Cass. 3 luglio 1997 n. 5993; 4 marzo 1998 n. 2402). 3. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norma sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92, secondo comma, dello stesso ' codice). Il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia negato che nel caso ricorressero giusti motivi per pronunciare una anche parziale compensazione delle spese del primo grado del giudizio. Il motivo non è fondato. Il secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. non dice che il invece di condannare il soccombente al rimborso dellegiudice, spese del processo, le compensa, se per questo concorrano giusti motivi, ma che, se apprezza che ricorrano i giusti motivi per farlo, può compensarle in tutto o in parte. Dunque, la pronuncia di condanna alle spese del processo non si presta ad essere sindacata sotto il profilo che il giudice non ma, nel caso, -per compensarle abbia ritenuto esistere motivi esistessero è anche congruente con la avere ritenuto che non ne 1 0 TT decisione sul merito della causa, che i giudici hanno ritenuto originata da una pretesa di ottenere un risarcimento maggiore di quello già ottenuto fuori del processo.
4. Il ricorso è rigettato. 5. - Le parti cui è stato notificato non hanno svolto attività di difesa e non hanno dunque diritto a rimborso di spe se.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese . Così deciso il giorno 19 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. витаси Менде роби A Depositata in Cancelleria Oggi, 22.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129.11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 456T20.66 LOT. 149.77 Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2il 4.7.2012 Serie 4 al n. 26630 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica 8067 6,00 (art. 278 T.U. n°115 30/5/2002) pe s 200 155,7L 6 ΤΙ