Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
R-7955/0 1 AULA "A" f oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NC TRE Z ZA Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.01390/99 Dott. UC VIGOLO Consigliere Dott. NN MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.18274 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD. 21.03.2001 da 1) MA RD - 2) NI TO 3) CE NA - 4) CU NC 5) NI IO - 6) LA UF UC - 7) CH MA - 8) RO NN rapp.ti e difesi dall'avv. prof. NN Pellettieri, presso il quale elett.te domiciliano in Roma, via Maria 1280 Adelaide, n. 12, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti 1 contro А Т А с Azienda delle Tranvie ed Autobus del Comune di Roma, in persona del Direttore Generale p.t., dott. ing. Roberto Cavalieri, rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Lodevole, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via dei Rogazionisti, n. 16, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. n. 64152/90 non 00345/97 del 27.03.1997/14.01.1998, R.G. notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2001 dal Relatore Cons. dott. NN Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Federico Pellettieri, in virtù di delega dell'avv. prof. NN Pellettieri, per RD ON, TO NI, NA IC, NC RC, IO NI, UC La FA, MA HI e NN RO, e Cosimo Lodevole per l'AC; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. NC Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con sentenza del 25 giugno 09 ottobre 1990 il Pretore di Roma accoglieva le domande proposte da RD ON, NA IC,TO NI, NC RC, IO NI, UC La FA, MA HI e NN RO, alle dipendenze, con la qualifica ultima riconosciuta di "conducente di linea" dell'A TAC - Azienda delle Tranvie ed Autobus del Comune di Roma (in appresso AC), dirette al riconoscimento in loro favore della qualifica di "capolinea" con decorrenza 05 luglio 1988. Aveva Osservato il Pretore che, pur appartenendo le due qualifiche allo stesso livello, l'interesse alla qualifica rivendicata, richiesta in ragione delle diverse mansioni in concreto svolte, in luogo di quella riconosciuta, sussisteva per i diversi e indicati vantaggi alla stessa ricondotti. I l Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello, rigettava le originarie domande dei dipendenti;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: era pacifico che le due qualifiche in questione appartenevano al medesimo livello 7° del ccnl vigente;
il provvedimento dell'azienda, fondato а parere di questa sull'art. 3 r.d. n. 148 del 1931, chedel Regolamento allegato al 3 2 consente lo spostamento temporaneo del personale nell'ambito di qualifiche nello stesso livello, anche a voler tale norma considerarsi implicitamente abrogata dalla contrattualizzazione del rapporto, non contrastava, comunque, con norme imperative e in particolare con l'art. 2103 C.C., non vertendosi in ipotesi di dequalificazione di mansioni;
B non giustificava l'accoglimento delle domande l'interesse (sopravvenuto in rapporto alla notifica del ricorso) di vantaggi riconnessi ad alcune qualifiche rispetto ad altre del medesimo livello;
né al concorso del 1990 riservato ai soli capolinea i detti dipendenti avrebbero potuto mai partecipare, essendo comunque diessi " inidonei alle mansioni delle qualifiche provenienza di conducenti di linea". ON RD, NI TO, IC NA, RC NC, NI IO, La FA UC, HI MA e RO NN propongoro avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo di censura. L'AC si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso ON RD, NA, RC NC,NI IS o, IC NI IO, La FA UC, HI MA e RO NN denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 r.d. n. 148 del 1931, 3 e 18 del Regolamento ad esso allegato, 1 della legge n. 270 del 1988, 2103 c.c., 2, 3, 4, 36 e 41 della Costituzione, 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della causa, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: gli ordini di servizio con i quali i dipendenti erano stati adibiti alle mansioni di capolinea non portavano la indicazione dell'art. 3 del Regolament.o richiamato dal Tribunale, del quale, invece, aveva fatto cenno solo la difesa dell'Azienda, né specificavano le ragioni che avevano determinato la diversa utilizzazione dei lavoratori;
in realtà, l'Azienda aveva pure eccepit.o l'accertata inidoneità dei dipendenti alle mansioni di origine, il che era estraneo alle esigenze aziendali per l'applicazione dell'art. 3 citato;
la collocazione nel medesimo livello delle due figure professionali scaturiva dall'inquadramento ex lege n. 30 del 1978, e, con l'intervento della contrattazione collettiva in vigore dal 1° gennaio 1989, ad esse erano stati assegnati percorsi professionali e anche livelli diversi;
d'altra parte per l'adibizione dei lavoratori alle diverse mansioni essi erano stati sottoposti a corso di riqualificazione professionale e tale circostanza, che dimostrava la non equivalenza delle mansioni relative ai due profili, confermata anche in sede di 5 contrattazione collettiva, non era stata neanche valutata dal Tribunale;
il giudice di appello aveva preso atto della collocazione nel medesimo livello dei due profili professionali, facendone conseguire tout court l'equivalenza delle mansioni, pervenendo anche alla mancata prova che le mansioni di conducente di linea erano inferiori a quelle di capolinea, circostanza, invece, rilevabile alla sola lettura del Regolamento;
l'assegnazione a mansioni diverse e più finiqualificanti, peraltro, assumeva rilevanza ai dell'applicazione dell'art. 2103 c.c., dovendosi riconoscere, in linea con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 36 e 41 della Carta, altrimenti violati, la tutela del lavoratore di fronte ad un potere del direttore dell'AC di applicazione dell'ius variandi a sua totale discrezionalità, e quindi anche oltre il limite dell'ambito delle tabelle da approntarsi da parte dell'Azienda, e delle quali non v'era traccia negli atti di causa, per il passaggio da uno ad altro servizio о ramo di servizio con la stessa qualifica о ad altro dello stesso ramo;
la domanda, proposta, anche in applicazione dell'art. 18 del r.d. citato, per il riconoscimento dell'esatto inquadramento nella qualifica di capolinea per essere stati adibiti a più riprese nelle relative mansioni dopo il superamento del corso di riqualificazione, era diretta al conseguimento dei vantaggi riconnessi a detta qualifica;
ed allora, estranea la 6 questione (anche temporale) della partecipazione al concorso al tema introdotto in causa, la domanda del 16 febbraio, e il 10 marzo 1989, informata alla nuovanotificata regolamentazione collettiva in materia di inquadramenti e promozioni in vigore dal I° gennaio 1989, giustificava, invece, ampiamente, per la diversificazione delle posizioni, il ricorso alla tutela invocata. Il ricorso è infondato. Ai fini di una più corretta introduzione della vertenza in relazione al thema decidendum, deve necessariamente sfrondarsi l'impugnazione di alcune circostanze e argomentazioni che non possono trovare legittimo ingresso in questa sede. In ricorso si fa riferimento ad un non meglio identificato corso di riqualificazione dei dipendenti, cui si oppone da parte dell'Azienda lo svolgimento di un breve corso di istruzione di qualche giorno;
e dunque tale circostanza di fatto, anche per l'evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non può minimamente esaminarsi in questa sede. Altrettanto estraneo al detto thema deve ritenersi il riferimento ad una pretesa omissione da parte del giudice di appello circa l'esame di mansioni (capolinea) in concret.o svolte dai dipendenti, e l'omesso confronto fra esse ed altre (conducente?), atteso che una tale argomentazione non risulta 7 introdotta in causa (vedi ricorso introduttivo, che mai questa Corte può esaminare per la natura della censura proposta, e sentenza impugnata), essendo, peraltro, pacifico che i medesimi dipendenti rientravano nel personale inidoneo alle mansioni di provenienza e, а dichiarato domanda, adibiti alle diverse mansioni, rientranti nel medesimo livello di quelle di provenienza. Va in proposito anche rilevata la inammissibile pretesa esplicitata in ricorso di un "1 'dovere” del giudice "di accertare, al di là della mera collocazione delle due figure professionali nell'ambito di un unico livello, se, in concreto, le mansioni di capolinea fossero effettivamente equivalenti a quelle di conducente. E per accertare questa circostanza doveva valutare i profili professionali> di entrambe queste figure". In realtà, di quantità e qualità delle dette mansioni, di prevalenza o equivalenza fra esse, non è affatto cenno in nessun atto di provenienza ricorrente, sicché la denunzia del dovere del giudice di merito di un accertamento non proposto e mai richiesto risulta decisamente immotivata. Generico, ancora, deve ritenersi il riferimento all'art. 2103 c.c.. In proposito, a parte la pacifica inapplicabilità della citata norma codicistica al rapporto di lavoro autoferrotranviario (non sembra casuale che di tale disposizione di legge non vi è il minimo cenno nel ricorso introduttivo), in realtà, il diritto a veder riconosciuta in 8 via definitiva la qualifica di capolinea è rivendicato esclusivamente "anche ai sensi dell'art. 18 del regolamento rapporto diallegato al r.d. 8.1.1931, che disciplina il lavoro in questione (donde la ammessa inapplicabilità dell'art. 2103 C.C., n. r.), nonostante che le stesse siano incasellate nel VII livello del c.c.n.l.". E dunque, la pretesa violazione (vedi titolazione del motivo di ricorso) della ripetuta disposizione legislativa non può ritenersi impostazione della minimamente attinente e ancorata alla domanda. Conclusivamente, la questione ancora di attualità limitata alla invocazione dell'art. 18 r.d. n. 148 del 1931 sotto il profilo che, essendo stati i dipendenti in giudizio in più riprese assegnati, prima, alle mansioni di verificatori di titoli di viaggio, e, successivamente, а quelle di capolinea, sussisterebbero le condizioni formali e sostanziali perché fosse loro riconosciuto definitivamente il diritto alla qualifica di capolinea ai sensi del sopra citato evidentemente, per l'avvenuta assegnazione art.18; e ciò, alle dette mansioni per un periodo superiore a quello indicato nella detta disposizione regolamentare, ed, espressamente, per la diversa qualità" delle relative " mansioni e "per la possibile differenziazione delle citate qualifiche ad opera del nuovo inquadramento in fase di elaborazione in sede sindacale". La questione è infondata. Da un lato, va considerato che l'art. 18 invocato prevede la definitiva adibizione alle diverse mansioni per un periodo superiore al termine previsto solo in presenza della vacanza del posto, il che è evidentemente (proprio in re ipsa) escluso nel caso in esame, essendo la qualifica di pacificamente prevista dalla contrattazione capolinea richiamata come qualifica ad esaurimento;
collettiva dall'altro, appare di tutta evidenza che la opposta diversa qualità delle mansioni è tutta da accertare come espressamente rilevato nella sentenza impugnata e peraltro, si aggiunge, neanche accertabile, atteso che di esse, e è cenno nellaquindi anche della loro diversa qualità, non proposizione della domanda;
e del resto, gli stessi ticorrenti ammettono che la differenziazione delle due qualifiche è solo possibile" ad opera del nuovo inquadramento non ancora emanato. Ed allora, non resta che il dat.o richiamato dal giudice di appello del (riconosciuto) incasellamento delle due diverse qualifiche nel medesimo 7° livello, il che, in linea con la sentenza impugnata, esclude ancora una volta - ed anche nel caso di illegittima adibizione dei dipendenti alle diverse mansioni l'applicabilità della citata disposizione regolamentare. Non ben si intende, infine, la rilevanza della questione, sulla quale sembra insistersi in modo particolare 10 da parte dei ricorrenti, relativa ad una pretesa (come sopra si è detto, irrilevante) omessa motivazione degli ordini di servizio del direttore dell'Azienda di assegnazione in più riprese dei dipendenti alle mansioni diverse da quelle della qualifica di provenienza. A parte il fatto che, essendo stato chiaramente violato il principio di autosufficienza del ricorso, non è dato rilevare in questa sede la denunziata l'assegnazione omissione, sta di fatto che. non solo qualifica di riguardava dipendenti non più idonei alla provenienza, ma essa era stata anche disposta, a specifica domanda, per una ricollocazione produttiva dei detti dipendenti, che non poteva avvenire se non in mansioni relative ad una qualifica diversa (e correttamente individuata in una qualifica del medesimo livello), e ciò, evidentemente, nell'ottica di una distribuzione del personale che dovesse tener conto delle esigenze aziendali, а nulla rilevando il motivo (asserite condizioni personali) del provvedimento di ricollocazione. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 11 Così deciso in Roma il Il Consigliere est. NN Mazzarella Giovan ilyapparilla н 21 marzo 2001. Il Presidente NC Trezza Versa ее FRE 1 T 3 . 3 T 8 R . A ' L I L N 3 O E 7 G P D - O M I 8 I - S A 1 A N D 1 E D E S , E E I O T A G R N T G E O S E I S T L E T G I E R R A I L D L E O D 12