Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544 ter cod. pen., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti alla specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta "senza necessità" e con piena accettazione del rischio di tale evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 17012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17012 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2015
Dott. CAIAZZO IG Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 342
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 35285/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LI N. IL 23/02/1946;
ORRÙ IG N. IL 09/10/1944;
avverso la sentenza n. 139/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IG PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Riello IG, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore avv. Mancini IG per MA LI. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 4.2.2014 la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari nella parte in cui era stata affermata la responsabilità di MA LI e ORRÙ IG in ordine ai seguenti reati commessi in concorso tra i predetti:
detenzione e porto di un arma da ritenersi clandestina costituita da un tubo-fucile di fabbricazione artigianale capace di sparare cartucce con panettoni calibro 12; - fabbricazione dell'arma clandestina di cui al precedente capo;
maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) per aver mediante il suddetto tubo-fucile cagionato lesioni al cane di proprietà di NI TA;
rideterminando la pena complessiva in anni 2 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa ciascuno. Dalla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado emergono le seguenti circostanze.
Il giorno 29 novembre 2007 NI TA aveva denunciato alla Guardia Forestale di Campuomu che, lo stesso giorno, il proprio cane da caccia era stato ferito dall'esplosione di un colpo di tubo-fucile in un bosco. Agenti della Guardia Forestale, dopo aver constatato la presenza del suddetto tubo-fucile legato con del fil di ferro ad un albero, munito di percussore che veniva azionato da una tagliola che scattava quando il cinghiale o altro animale urtava un filo di nylon teso a pochi centimetri da terra, si erano appostati il giorno seguente nei dintorni della suddetta trappola ed avevano visto giungere con un'autovettura due uomini, riconosciuti negli imputati, uno dei quali, il MA, si era recato nei pressi della suddetta postazione, entre l'altro, l'RR, prima era andato a controllare delle postazioni per la cattura di volatili, poi si era diretto verso il MA, ma vedendo che lo stesso era stato intanto fermato dagli agenti forestali, si era dato alla fuga.
Veniva effettuata nell'immediatezza una perquisizione domiciliare nei confronti degli imputati e nella disponibilità della casa di campagna del MA venivano rinvenute: reti per la cattura di volatili, tagliole di fattura artigianale come quella montata sul tubo fucile, matassine di filo di ferro come quello usato per fissare all'albero il tubo-fucile, cinque cartucce a panettoni calibro 12 detenute illegalmente poiché il MA non risultava possessore di armi calibro 12 ne' era titolare di licenza di porto di fucile, una busta contenente delle mandorle (mandorle erano state trovate nei pressi della suddetta trappola per attirare il cinghiale) e un paio di tronchesine che potevano essere state utilizzate per fissare con il fil di ferro il tubo-fucile all'albero; nell'abitazione del MA erano stati rinvenuti: parti di cinghiale di recente cattura, tordi e pettirossi, numerose tagliole uguali a quella montata sul tubo-fucile e numerose reti per uccellagione;
nell'abitazione dell'RR era stata rinvenuta selvaggina (cinghiale e uccelli), tagliole per uccelli e ungulati, arnesi per la fabbricazione di tagliole come quella montata sul tubo-fucile, un visore notturno e quattro molle simili a quella presente all'interno del tubo-fucile.
La Corte d'appello riteneva - in base al comportamento degli imputati ed a quanto agli stessi sequestrato nelle rispettive abitazioni - che entrambi fossero dediti all'attività di bracconaggio;
che entrambi avessero costruito il tubo-fucile in sequestro e l'avessero posizionato nel luogo in cui era stato sequestrato dagli agenti della Guardia forestale.
Riteneva sussistente nei confronti degli imputati anche il reato di cui all'art. 544 ter c.p., poiché il tubo fucile era stato posizionato nel modo suddetto con lo scopo di sparare ed uccidere un animale, compiendo un'attività lesiva dell'integrità e della vita dello stesso senza alcuna necessità ed anche con crudeltà. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore di MA LI e personalmente RR IG, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per vizio di motivazione.
La difesa del MA ha premesso che la Corte d'appello aveva omesso di rispondere a molte delle censure contenute nei motivi d'appello.
Non corrispondeva al vero che la tagliola montata su tubo fucile fosse identica a quelle rinvenute nella disponibilità del MA, come poteva constatarsi esaminando il fascicolo fotografico predisposto dalla Polizia giudiziaria.
Anche le cartucce sequestrate non avevano le caratteristiche del bossolo ritrovato in prossimità del punto in cui era stato ferito il cane di NI TA, ne' poteva ritenersi che le mandorle sequestrate a casa del ricorrente fossero uguali a quelle ritrovate nei pressi del tubo-fucile.
Nessun collegamento poteva essere stabilito tra la selvaggina, costituita da tordi e merli, sequestrata al ricorrente ed i reati contestati, in quanto detta selvaggina non era stata catturata con il tubo-fucile.
Con riguardo al ferimento del cane del NI, la Corte di merito non aveva considerato che il tubo-fucile era stato piazzato per uccidere un cinghiale e non un cane, e quindi la condotta doveva essere considerata come colposa e non dolosa.
RR IG nei motivi di ricorso ha messo in evidenza che vi erano divergenze nella ricostruzione del fatto tra le premesse del verbale di perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente e quanto riferito nella comunicazione della notizia di reato. La Corte d'appello non aveva considerato che, valutando il complesso degli elementi emersi, era molto più logico ritenere che l'RR non solo non fosse fuggito, ma neppure si fosse accorto dell'intervento delle guardie forestali.
Il materiale sequestrato rinvenuto nell'abitazione dell'imputato poteva essere utilizzato per la pratica della caccia illegale, ma non vi era alcuna prova per collegarlo alla fabbricazione e al posizionamento del tubo-fucile di cui al capo di imputazione. Il ferimento del cane di NI TA non poteva essere qualificato come maltrattamenti di animali, ma eventualmente poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 638 c.p., se si fosse provato che il suddetto cane era stato ferito da un colpo partito dal tubo-fucile in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso degli imputati sono infondati.
I giudici di merito hanno ritenuto che MA LI e RR IG fossero impegnati in un'attività, svolta in concorso tra loro, di caccia di frodo al cinghiale, oltre che a selvaggina varia, alla stregua delle prove raccolte che, per come esposte in sentenza, dimostrano adeguatamente l'assunto.
Dopo il ferimento del cane di NI TA, cagionato da una sorta di trappola che faceva partire un colpo di fucile al passaggio di un animale, gli agenti della Guardia forestale si erano appostati nei pressi della suddetta trappola ed avevano constatato che alla stessa si era avvicinato il MA, al fine di verificare se fosse stato preso un cinghiale;
l'RR, dopo essere andato a controllare altra postazione per la cattura di volatili, stava raggiungendo il MA che si trovava nei pressi della trappola per il cinghiale, ma, accortosi che il predetto era stato fermato dagli agenti, era scappato.
Che i due fossero giunti sul luogo per controllare l'esito delle trappole da loro stessi predisposte, i giudici di merito l'hanno logicamente dedotto dal fatto che gli imputati erano arrivati insieme;
erano andati a controllare le trappole;
l'RR, appena aveva scorto la presenza degli agenti, era fuggito;
nelle abitazioni degli stessi erano stati trovati numerosi riscontri sia al fatto che avessero disposto le trappole suddette per la caccia al cinghiale ed a volatili, sia che avessero già catturato cinghiali e volatili. Logicamente i giudici di merito, nella descritta situazione di fatto, hanno ritenuto che il MA si fosse inoltrato nel bosco, dove era stata piazzata la trappola per il cinghiale, con un cestino al solo fine, in caso di un controllo da parte di guardiacaccia, di giustificare la sua presenza in luogo con la raccolta di funghi. Ineccepibile è anche il percorso logico attraverso il quale nella sentenze impugnata si è giunti alla conclusione che il MA e l'RR avevano costruito insieme il tubo-fucile, elemento principale della trappola predisposta per la caccia di frodo al cinghiale.
Si è considerato, innanzi tutto, che i predetti svolgevano insieme la suddetta attività di frodo. Si è constatato, inoltre, che il tubo-fucile era di fattura molto semplice ed artigianale. Sono stati rinvenuti, infine, nella disponibilità degli imputati pezzi indispensabili per la costruzione della suddetta arma, pacificamente clandestina, quali tagliole dello stesso tipo di quella montata sul tubo-fucile in sequestro e molle dello stesso tipo di quella inserita nel predetto fucile, nonché gli arnesi necessari per fabbricare la suddetta arma.
Non possono essere presi in considerazione, in sede di legittimità, nè il motivo del MA secondo il quale le tagliole rinvenute nella sua abitazione non sarebbero proprio dello stesso tipo di quella montata sul tubo-fucile, trattandosi di un apprezzamento in fatto che non può essere verificato in questa sede;
ne' la diversa interpretazione delle prove data dall'RR - secondo il quale egli non si sarebbe neppure accorto della presenza delle guardie forestali e sarebbe stato trovato in possesso di arnesi e molle comuni non riferibili necessariamente alla costruzione de tubo-fucile - perché non sono stati denunciati, e neppure sono ravvisabili, vizi sotto il profilo logico giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, ed in sede di legittimità non può essere presa in considerazione la diversa interpretazione (rispetto a quella dei giudici di merito) data alle prove dalle parti.
Pertanto devono essere respinti i motivi di ricorso con i quali gli imputati hanno contestato la condanna per la detenzione ed il porto di un'arma clandestina, nonché per la fabbricazione di detta arma. Devono essere respinti anche i motivi di ricorso con i quali gli imputati hanno contestato la condanna per il delitto di maltrattamento di animali, con riferimento alla lesione procurata dall'esplosione di un colpo della suddetta arma al cane di NI TA.
Con il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. si punisce anche chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità" (V. Sez. 3 sentenza n. 44822 del 24.10.2007, Rv.238455). Non rileva in alcun modo, nel caso in esame, che gli imputati avessero predisposto la trappola per colpire un cinghiale, poiché erano bene consapevoli - per gli elementi costitutivi della trappola e per i modi in cui la stessa sarebbe potuta scattare - che in quella trappola poteva incappare anche altro animale, del ferimento o dell'uccisione del quale avevano pienamente accettato il rischio. Non è ravvisabile nella fattispecie il reato di cui all'art. 638 c.p., poiché gli imputati non avevano predisposto la suddetta trappola per ferire od uccidere un animale appartenente ad altri. È stato precisato, infatti, che i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato (V. Sez. 2 sentenza n. 24734 del 26.3.2010, Rv.247744). Ritiene questa Corte di legittimità che procurare una lesione ad un animale, esercitando in modo abusivo la caccia, integri il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., poiché è una forma di maltrattamenti ferire un animale senza che ve ne sia alcuna necessità. I predetti reati non potrebbero peraltro ritenersi assorbiti dalle sanzioni previste dalla normativa che regola l'esercizio della caccia, essendo la regolamentazione di tempi e modi dell'esercizio della caccia dettata ad altri fini (ecologici, protezione di alcune specie, controllo di animali nocivi), mentre i menzionati delitti sono stati introdotti a protezione del sentimento per gli animali. Pertanto, i ricorsi devono essere respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015