Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1998, n. 4340
CASS
Sentenza 1 luglio 1998

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Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232 del 1998 "interpretativa di rigetto". Deve ritenersi che il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., l'autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, decorre dal giorno in cui perviene a detta autorità il prescritto avviso, e non già da quello in cui è stata presentata la richiesta di riesame del Tribunale.

È legittima, in base all'art. 570, comma 3, cod. proc. pen., la partecipazione, previa autorizzazione del procuratore generale, del rappresentante del pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado e al giudizio di appello, anche al giudizio di rinvio dopo l'annullamento della sentenza di appello, in quanto si tratta pur sempre di un giudizio di appello, la partecipazione al quale è sorretta dalla medesima "ratio" di non disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo, senza che a ciò osti il carattere eccezionale della disposizione medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1998, n. 4340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4340
    Data del deposito : 1 luglio 1998

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