Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 2
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232 del 1998 "interpretativa di rigetto". Deve ritenersi che il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., l'autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, decorre dal giorno in cui perviene a detta autorità il prescritto avviso, e non già da quello in cui è stata presentata la richiesta di riesame del Tribunale.
È legittima, in base all'art. 570, comma 3, cod. proc. pen., la partecipazione, previa autorizzazione del procuratore generale, del rappresentante del pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado e al giudizio di appello, anche al giudizio di rinvio dopo l'annullamento della sentenza di appello, in quanto si tratta pur sempre di un giudizio di appello, la partecipazione al quale è sorretta dalla medesima "ratio" di non disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo, senza che a ciò osti il carattere eccezionale della disposizione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1998, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 12/03/98
1. Dott. RL COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " UCio TOTH " N. 518
3. " Renato L. CALABRESE " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO " N. 28867/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO LU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino in data 12.3.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Graziano Masselli per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Verso le ore 23,20-23,30 del 31.7.1993, LO LU, mentre percorreva in auto insieme a GA LI la via Rossetti di Torino, notava NO LU, da lui conosciuto, vicino alla propria autovettura FIAT Uno color blu pastello intento a parlare con un altro ragazzo, dopo di che svoltava in via Salgari. Fermatosi sotto l'abitazione della GA sentiva due o tre rumori secchi e brevi come di petardi o di spari. Incuriosito, tornava in via Rossetti e notava l'NO che stava dicendo "alzati, muoviti" ad un ragazzo disteso per terra, che intendeva far salire sulla sua autovettura. Chiedeva allora all'NO se avesse bisogno di qualcosa e se vi fosse necessità di un'ambulanza, ma quello gli aveva risposto negativamente aggiungendo che avrebbe provveduto egli stesso a portare in ospedale il giovane. Il LO si era perciò allontanato ed aveva poi visto l'autovettura dell'NO transitare nella via Rossetti, notando su di essa solo la figura del guidatore. Il racconto del LO trovava sostanziale conferma nelle dichiarazioni della GA. Sul posto sopraggiungeva poi un'autoambulanza chiamata dal custode dello stabilimento FIMIT, ubicato in quella zona, che aveva udito gli spari e gli infermieri non trovavano alcun ferito pur rinvenendo tracce di sangue sull'asfalto.
La stessa notte, in via Cuneo di Gassino Torinese, tale NA NN RL, mentre era a letto. veniva disturbato da colpi sordi, non d'arma da fuoco, durati un certo tempo ad intervalli di alcune decine di secondi. Alzatosi, constatava la presenza in strada di un individuo, accovacciato dietro ad un'autovettura, che batteva su qualcosa. Accortosi che i colpi erano inferti su un corpo che giaceva a terra si metteva a gridare e l'individuo si dava alla fuga con la macchina. Il NA avvertiva i carabinieri che, giunti sul posto, constatavano la presenza di un cadavere che veniva immediatamente identificato per NO NN, perché in un vicino cassonetto per le immondizie veniva trovato il portafoglio della vittima con la sua carta d'identità. Si accertava poi che l'NO era stato attinto da quattro colpi d'arma da fuoco, ma che la morte era stata cagionata da ripetuti e violenti colpi al capo infertigli con due blocchi di cemento, rinvenuti sul posto insanguinati dai Carabinieri. Emergeva anche che l'omicida aveva tentato di schiacciare la vittima con le ruote dell'auto in retromarcia, senza però riuscire in questa manovra. Indosso alla vittima veniva rinvenuta la chiave dell'autovettura fuoristrada Suzuki, prestatagli dal proprietario Masotina Antonio, autovettura che era stata vista nell'atto di essere parcheggiata in via Botticelli nelle vicinanze della via Rossetti, dove poco dopo erano stati uditi dei colpi d'arma da fuoco ed era stato notato un corpo umano inerte che l'NO si accingeva a caricare sulla sua autovettura. Il suddetto fuoristrada veniva in effetti rinvenuto dai Carabinieri, il successivo 2.8.1993, parcheggiato nella suddetta via Botticelli.
Ciò consentiva di collegare i due episodi e, a conclusione delle indagini, l'NO veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di pistola e cessione continuata a tale Mey JE UC di quantitativi di hashish ed un grammo di cocaina, con cadenza di tre volte la settimana. Con sentenza in data 31.3.1995, la Corte d'Assise di Torino dichiarava l'NO colpevole del reato di concorso in omicidio, esclusa l'aggravante contestata, nonché del reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti e, concesse le attenuanti generiche per l'omicidio, ritenute prevalenti sulla recidiva, e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73 D.P.R.
9.10.1990 n. 309, ritenuta prevalente sulla recidiva, lo condannava alla pena di anni diciassette di reclusione quanto all'omicidio e di anni uno, mesi sei di reclusione e lire 10.000.000 di multa quanto al reato concernente gli stupefacenti, con conseguenziali pene accessorie, nonché a risarcire i danni, in separato giudizio, alle parti civili VE RI e NO MI, a ciascuna delle quali veniva assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 75.000.000. L'NO veniva invece assolto dai reati di detenzione e porto illegale di pistola per non aver commesso il fatto, non sussistendo la prova che esso avesse partecipato al ferimento avvenuto in via Rossetti. I giudici di primo grado ritenevano che l'individuo che aveva colpito l'NO in Gassino, sfondandogli il cranio a colpi di blocchetti di cemento, non fosse l'NO, non corrispondendo le caratteristiche fisiche di costui ed il colore e le caratteristiche della sua auto con le caratteristiche della persona notata dal teste NA eseguire il crimine ne' con il colore e le caratteristiche dell'auto sulla quale era fuggita. Ritenevano, tuttavia, il concorso dell'NO nel delitto, in quanto si giungeva alla conclusione che l'NO fosse la persona ferita in via Rossetti a Torino e successivamente trasportata, previo trasbordo su altra autovettura diversa dalla FIAT Uno vista in detta via, a Gassino per essere "finita".
A seguito di appello dell'imputato e del pubblico ministero, La Corte d'Assise d'Appello di Torino, con sentenza in data 28.3.1996, confermava l'impugnata decisione.
A seguito di ricorso per cassazione dell'NO, la Corte di Cassazione, con sentenza in data 18.10.1996, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Torino relativamente al reato di omicidio e, quanto al reato di spaccio di stupefacenti, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rigettando nel resto il ricorso. Riteneva la Suprema Corte, quanto all'omicidio, che la sentenza impugnata presentava una decisiva carenza argomentativa su uno dei più importanti anelli della serie indiziaria presa in considerazione e cioè la dimostrazione che la persona vista ferita a terra in via Rossetti di Torino fosse l'NO. A tale proposito la Corte di merito pur avendo dato congrua dimostrazione della presenza dell'NO in via Rossetti, dove era giunto in compagnia di persona diversa dall'NO, sia della coeva presenza di quest'ultimo nella stessa via accanto ad una persona giacente a terra ferita, aveva poi apoditticamente considerato come frutto di una fugace impressione la specifica affermazione del teste LO che la persona che giaceva per terra di spalle avesse statura diversa da quella della vittima, senza tener conto della sicura presenza di una terza persona. Ancora, il giudice di appello aveva omesso di esaminare lo specifico motivo di impugnazione concernente l'incompatibilità dell'ora in cui l'NO sarebbe stato ferito in via Rossetti rispetto a quella in cui lo stesso NO venne ucciso in Gassino Torinese, questione di rilevante importanza, in quanto la sentenza di primo grado aveva collocato l'episodio di via Rossetti pochi minuti prima delle ore 0,09 del 1.8.1993 mentre dal fax inviato dai Carabinieri di Castiglione Torinese alla Procura della Repubblica erano riportate le ore 0,10 del 1.8.1993 quale momento di realizzazione dell'evento letale avvenuto in Gassino. La Suprema Corte censurava altresì la mancata rinnovazione del dibattimento al fine di escutere i nuovi testi indicati dalla difesa ai fini della verifica dell'alibi addotto dall'NO e censurava infine l'omesso esame dello specifico motivo di impugnazione relativo al diniego delle attenuanti generiche in relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Con sentenza in data 12.3.1997, la seconda Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando quale giudice di rinvio dalla cassazione, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Torino in data 31.3.1995, concesse all'NO le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva anche per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, riduceva la pena allo stesso inflitta per l'omicidio ad anni quattordici di reclusione e quella inflitta per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ad un anno di reclusione e lire 4.000.000 di multa, confermando nel resto. I giudici di rinvio, a seguito di parziale rinnovazione del dibattimento per udire i testi a difesa, superavano il problema dell'alibi addotto dall'imputato, ritenendo che fosse rimasto privo di conferma relativamente all'ora in cui l'NO venne ferito in via Rossetti;
superavano la questione attinente alla compatibilità degli orari fra quanto accaduto in via Rossetti e a Gassino, ritenendo non decisiva l'ora del delitto indicata nel fax inviato dal Maresciallo LD alla Procura della Repubblica, in quanto questi aveva dimostrato di non avere un preciso ricordo dell'ora in cui ricevette la telefonata dal NA mentre dai documenti acquisiti presso i Carabinieri di Chivasso emergeva che la comunicazione del maresciallo LD, con cui informava che si stava portando in Gassino in quanto vi era stato commesso un omicidio era stata annotata alle 01,00 del 1.8.1993 e che nessun altra comunicazione di tale evento era pervenuta alla Centrale operativa dei Carabinieri prima dell'ora suddetta, di talché la menzione delle ore 0,10, quale momento dell'avvenuto omicidio, doveva ritenersi frutto di un'erronea indicazione fatta in proposito dal teste NA, mentre, essendosi il maresciallo LD mosso poco dopo la telefonata ricevuta dal NA, non poteva dubitarsi che questa fosse stata fatta verso le ore 0,50, per cui l'omicidio non poteva essere avvenuto che verso le ore 0,40, in orario quindi compatibile con l'episodio di via Rossetti;
superavano la questione concernente l'altezza dell'NO (e cioè la circostanza che il teste LO avesse riferito che l'uomo da lui visto in compagnia dell'NO fosse più alto di costui di dieci centimetri, mentre l'NO e l'NO erano risultati avere la stessa altezza) sul rilievo che il LO e la GA avevano riferito che l'NO era appoggiato con il sedere sul cofano dell'auto mentre l'altro era in piedi;
superavano le questioni attinenti alle divergenti descrizioni dell'abbigliamento indossato dall'NO quando fu ucciso in Gassino, risultanti dal verbale di rinvenimento del cadavere e quelle effettuate dal teste LO, affermando che l'indicazione di un "giubbotto" da questi fatta al dibattimento non era attendibile per il contesto di dimenticanza in cui si collocava, mentre era ravvisabile una significativa corrispondenza tra gli abiti da costui visti indosso al "ragazzo" e quelli rinvenuti sul cadavere dell'NO per quanto concerne i jeans e la maglietta blu, potendosi questa qualificare anche camicia o camiciotto. Ciò premesso, i giudici di rinvio, in relazione all'uomo visto in via Rossetti in compagnia dell'imputato, ritenuto che il ferito visto dal teste LO verso la mezzanotte disteso a terra accanto all'NO fosse l'NO, giungevano alla conclusione che questo venne subito portato via con l'autovettura dello stesso imputato, dato che nessun altra autovettura fu vista transitare per via Rossetti fino a quando giunsero, alle ore 0,16 i militi della Croce Verde con l'autoambulanza, i quali constatarono non esservi nessuna auto in via Rossetti, poi da questi consegnato ad una terza persona che lo condusse in Gassino Torinese, dove lo finì sfondadogli il cranio a colpi di blocchetti di cemento, dato che l'uomo e l'autovettura visti dal teste NA al momento dell'omicidio non erano identificabili nè con l'NO ne' con la FIAT Uno blu di costui. Per giungere a tale conclusione i giudici di rinvio superavano l'ulteriore circostanza relativa al mancato rinvenimento, sull'auto dell'NO, di tracce di sangue o di peli, osservando che i rilevi sull'auto furono eseguiti soltanto il 18.10.1993 e quindi a distanza di tempo tale da consentire un'attenta pulizia del veicolo, anche se esso non presentava segni di sostituzione o di recente lavaggio delle tappezzerie, ritenendo inutile disporre nuove indagini tecniche sull'auto essendo ormai trascorsi quattro anni dal fatto. Sulla base di tali considerazioni la Corte di rinvio riteneva di ribadire l'affermazione della concorrente responsabilità dell'imputato nell'omicidio, assumendo che questi aveva contribuito oggettivamente al delitto trasportando l'NO, dopo che era stato ferito, con la propria auto da via Rossetti ad altra località dove fu preso in consegna da altra persona che lo condusse in via Cuneo di Gassino dove l'uccise mediante ripetuti colpi inferti al capo. Non dubitava la Corte di rinvio che l'NO avesse agito con la consapevolezza che consegnando l'NO a tale persona, la esponeva a pericolo di vita, per cui la concorrente responsabilità dell'imputato per l'omicidio sussisteva quanto meno a titolo di dolo eventuale, il stante l'accettazione del prevedibilissimo rischio che l'NO venisse abbandonato in qualche località isolata e là decedesse per le già riportate ferite ovvero che ne venisse addirittura affrettata la morte con ulteriori atti lesivi, atteso che la vittima con ogni probabilità conosceva l'uomo che gli sparò in via Rossetti, il quale non avrebbe avuto ragione di farlo trasferire altrove qualora non si fosse prefisso di cagionarne rapidamente la morte per eliminare colui che avrebbe potuto accusarlo di tentato omicidio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'NO, il quale deduce: inosservanza degli artt. 570, terzo comma, e 178 lett. b), c.p.p. nonché mancanza ed illogicità della motivazione dell'ordinanza dibattimentale 26.2.1997, lamentando che la partecipazione del pubblico ministero di primo grado si è estesa non solo al giudizio di appello, ma anche a quello di rinvio, nonostante che il citato art. 570, terzo comma, c.p.p. sia da interpretarsi quale norma eccezionale non suscettibile di interpretazioni analogiche;
inosservanza degli artt. 430 e 178 lett. b) c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza dibattimentale 3.3.1997, lamentando che il pubblico ministero dopo la sentenza di primo grado aveva proceduto ad interrogare ed incriminare i nuovi testi prodotti dalla difesa e che era stata consentita l'utilizzazione, per le contestazioni, di tale attività integrativa istruttoria compiuta dal pubblico ministero successivamente alla sentenza di primo grado, nonostante che nel giudizio di appello, poi annullato, non fosse stata disposta la rinnovazione del dibattimento;
violazione degli artt. 627, terzo comma e 628, secondo comma, c.p.p. per non avere il giudice di rinvio rispettato l'obbligo di adeguarsi al principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento in relazione al processo di valutazione della prova indiziaria nonché mancanza ed illogicità della motivazione su punti essenziali non decisi dal giudice di legittimità e ciò in relazione alla non compiutamente dimostrata presenza dell'NO in via Rossetti e l'accertata presenza del suo cadavere in Gassino, alla compatibilità degli orari nella realizzazione bifasica dell'omicidio. Denuncia, inoltre, il ricorrente: violazione delle norme sul concorso;
motivazione congetturale in relazione alla presenza di un terzo uomo in via Rossetti, sull'uso della macchina dell'NO, sul trasporto e sul trasbordo del ferito;
carenza di motivazione in relazione all'alibi addotto dall'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è ravvisabile nella fattispecie in esame la denunciata nullità dell'ordinanza dibattimentale 26.2.1997, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per inosservanza dell'art. 570, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 178 lett. b) c.p.p. La scelta legislativa operata con l'art. 570, terzo comma, c.p.p., in base al quale il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha dato luogo ad una sorta del tutto particolare di applicazione del singolo magistrato richiedente, limitata allo specifico grado del giudizio. La ratio di tale norma emerge della relazione al progetto preliminare del vigente codice di rito nella quale si sottolinea l'opportunità di non far disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo, evitando in tal modo, specie nei processi più impegnativi, anche un nuovo studio degli atti, aggiungendosi come tali pratiche esigenze siano state ritenute prevalenti sul timore di una eccessiva personalizzazione dell'accusa, peraltro mitigata dall'acquisita configurazione del pubblico ministero quale parte del processo. Ciò posto, se si accedesse alla tesi della difesa, secondo cui l'art. 570, terzo comma, c.p.c., non sarebbe applicabile al giudizio di rinvio, si vanificherebbero per questa fase del giudizio, che si risolve pur sempre in un giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado quando, come nel caso di specie, è stata annullata la sentenza di secondo grado, le ragioni sopra evidenziate, che rendono opportuna la partecipazione del pubblico ministero, che ha presentato le conclusioni in primo grado e che ha fatto richiesta nell'atto di appello, di partecipare al successivo grado del giudizio. A sostegno della tesi difensiva si adduce invero il carattere eccezionale della norma in questione, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che escluderebbe che da essa possa desumersi un principio di generale applicazione.
L'eccezionalità di tale norma è stata peraltro ritenuta in relazione ai poteri di impugnazione del rappresentante del pubblico ministero che ha partecipato al secondo grado del giudizio in virtù della particolare applicazione di cui al citato art. 570, terzo comma, c.p.p., escludendosi che costui, in virtù di tal eccezionale applicazione, possa anche presentare autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in esito al giudizio di secondo grado, restando tale potere riservato soltanto al Procuratore Generale (cfr. Cass. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone ed altri). Conseguentemente non può ritenersi che la ritenuta eccezionalità della norma, nei limiti sopra delineati, non consenta di ritenere legittima, previa ovviamente l'autorizzazione del Procuratore Generale, la partecipazione del rappresentate del pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado e al giudizio di appello, anche al giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello sia stata annullata.
Non è ravvisabile nella specie neppure la denunciata nullità dell'ordinanza dibattimentale del 3.3.1997 e, conseguentemente, della sentenza impugnata, per inosservanza od erronea interpretazione dell'art. 430 c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. b) c.p.p. Rileva a tale proposito il ricorrente come il pubblico ministero, nel precedente giudizio di appello, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, avesse proceduto ad interrogare e ad incriminare i testi noviter producta dalla difesa;
come il giudice di merito della sentenza annullata non avesse ritenuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e come, a seguito dell'annullamento sul punto, il pubblico ministero abbia chiesto ed ottenuto di poter utilizzare per le contestazioni e depositare i verbali dell'attività integrativa sopra svolta, il tutto in violazione dell'art. 430 c.p.p. Orbene, nel caso di specie, poiché la denunciata illegittima attività integrativa si riferisce in definitiva all'audizione del solo RC EN, il richiamo all'art. 430 c.p.p. (peraltro effettuato anche dal giudice di rinvio nell'impugnata ordinanza dibattimentale del 3.3.1997 in cui la questione viene superata con argomentazioni diverse) non è pertinente. Lo stesso giudice di rinvio, infatti, con ordinanza dibattimentale 26.2.1997, nel disporre la rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p., ha ammesso l'esame di RC EN ai sensi dell'art.210 c.p.p. e quindi non quale teste, ma quale persona imputata in un procedimento connesso, prendendo atto che costui era stato imputato del reato previsto dall'art. 371 bis c.p. relativamente a dichiarazioni rese al pubblico ministero sui fatti per cui è processo. Ciò posto, per ciò che concerne il RC EN, non si è in presenza di una non consentita attività integrativa di indagine effettuata dal pubblico ministero dopo la pronuncia della sentenza di primo grado in violazione dell'art. 430 c.p.p., bensì di una legittima instaurazione di un procedimento penale connesso relativo appunto alle presunte false informazioni fornite dal predetto al pubblico ministero, di talché del tutto legittimi devono ritenersi il deposito dei verbali dell'interrogatorio del predetto imputato e l'utilizzazione degli stessi ai fini delle contestazioni eventualmente da effettuarsi nel corso del suo esame quale persona imputata in un procedimento connesso.
Privi di pregio sono poi i dedotti vizi di violazione dell'obbligo di adeguarsi ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento e di mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'alibi addotto all'imputato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'impugnata sentenza risulta adeguatamente motivata sul punto, essendosi proceduto ad una approfondita analisi delle dichiarazioni dei testi LO e GA in merito alla presenza dell'NO in via Rossetti, confrontandole con le dichiarazioni della teste Mulè, dando logica dimostrazione dell'irrilevanza delle discrepanze ravvisabili nel racconto di questa rispetto al racconto del LO, e verificando quindi la genuinità del racconto del LO e della GA alla luce della conversazione telefonica intercettata, intercorsa tra i due ed avente ad oggetto gli interrogatori subiti dagli inquirenti a proposito della presenza dell'NO e dell'altro "ragazzo" nella via Rossetti.
A prescindere dalla infondatezza dei motivi sopra trattati, il ricorso è da ritenersi comunque meritevole di accoglimento. Il rilievo della difesa del ricorrente, secondo cui il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento in tema di valutazione della prova indiziaria, deve ritenersi fondato. La sentenza di annullamento, richiamando i noti principi di diritto sul tema suddetto, ha precisato che gli indizi sono fatti certi che consentono di provare l'esistenza di altri accadimenti con un procedimento logico d'induzione; che si differenziano dalla prova in quanto non hanno la forza di dimostrare il fatto da accertare, ma contengono un grado minore di potenzialità, fornendo la probabilità (elevata quando hanno il requisito della gravità) in relazione al fatto da provare;
che la prova indiziaria di un fatto, a norma del secondo comma dell'art. 192 c.p.p., è quella desunta da indizi gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e cosi attendibili e convincenti, precisi, cioè non generici e insuscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, e concordanti, nel senso che convergano e non contrastino fra loro o con elementi certi;
che i vari indizi processualmente accertati, per acquistare efficacia rappresentativa del fatto da provare (responsabilità dell'imputato), vanno inseriti in una serie causale, per esaltare la connessione tesa allo scopo, quale anelli di una catena di rapporti legati a massime di esperienza costituenti la premessa maggiore di un sillogismo, la cui premessa minore è costituita dagli indizi stessi e la conclusione il fatto (ignoto) da provare. Orbene, non risulta che il giudice di rinvio abbia fatto buon governo di tali principi nel riesaminare quegli "anelli" della serie indiziaria che la sentenza di annullamento aveva evidenziato come non adeguatamente dimostrati, costituiti, in primo luogo, dalla identità della persona, sicuramente ferita e vista in via Rossetti giacere a terra con accanto l'NO, con l'NO, trovato assassinato in Gassino Torinese e, conseguentemente, dalla compatibilità degli orari dei due eventi.
In merito alla identità, ritenuta dall'impugnata sentenza, tra il soggetto visto dai testi in via Rossetti in compagnia dell'NO e quindi sdraiato a terra accanto a lui, e l'NO, trovato cadavere in Gassino Torinese, i rilievi critici mossi dal ricorrente risultano pertinenti e quindi fondati. In primo luogo il problema costituito dalla compatibilità dell'abbigliamento trovato in dosso al cadavere dell'NO con quello dell'individuo visto in compagnia dell'NO in via Rossetti, così come descritto dai testi assunti, non può ritenersi risolto con adeguata e logica motivazione. L'impugnata sentenza rileva in primo luogo, che la descrizione dell'abbigliamento dell'NO fatte dai testi escussi non sono univoche e comunque diverse dagli indumenti rinvenuti indosso al cadavere dell'NO. Si dà infatti atto che questo indossava, scarpe Timberland di tela, calzini bianchi, un paio di jeans e un camiciotto di cotone azzurro con il colletto di maglia, a mezze maniche, ciò risultando dalla descrizione effettuata dal medico legale all'atto della ricognizione del cadavere, mentre la teste CC NA ha riferito che l'NO, in compagnia del quale era stata tra le 22 e 22,30 del giorno del fatto, indossava un paio di jeans e una camicia di blu di seta e scarpe da ginnastica, aggiungendo ancora che aveva anche un giubbotto scuro, ed il teste NE LU ha dichiarato che l'NO andò in sua compagnia a casa per cambiarsi verso le ore 21,30-22 indossando una maglietta di seta blu, di cui non ricordava se avesse le maniche lunghe o corte, nonché un giubbotto di seta blu. Da tali divergenti descrizioni, l'impugnata sentenza trae argomento per rilevare come siano soggettivi gli apprezzamenti circa l'abbigliamento indossato dell'NO e come di tali differenti descrizioni debba tenersi conto anche nello stabilire se la persona vista dai testi LO e GA in via Rossetti in compagnia dell'NO avesse un abbigliamento coincidente o, quanto meno, compatibile con quello dell'NO. Risulta, peraltro, dall'impugnata sentenza, che mentre la GA non ha fornito alcuna descrizione in proposito, il LO ha fornito una dettagliata descrizione dell'abbigliamento del ragazzo da lui visto in via Rossetti, affermando dapprima che indossava un paio di jeans e una maglietta blu, precisando successivamente che la maglietta non era una polo ma una maglietta senza colletto e precisando ancora che trattavasi di una maglietta normale, una Tshirt a girocollo, aggiungendo altresì, al dibattimento, che detto ragazzo indossava anche un giubbotto. Il giudice di rinvio, in considerazione delle rilevate imprecisioni in cui sono caduti anche i testi che sono stati in compagnia della vittima poco prima che venisse uccisa, ha concluso nel senso che la descrizione fatta dal LO dell'abbigliamento del ragazzo da lui visto in via Rossetti non può ritenersi incompatibile con gli indumenti indossati dall'NO. Tale conclusione, peraltro, non è frutto di certezze acquisite, ma di una interpretazione di numerosi discordanti descrizioni che consentirebbero di avallare la tesi che anche il LO era stato impreciso nella sua descrizione. Sta di fatto, però, che mentre può ragionevolmente ritenersi che la percezione di un colore come azzurro o blu può essere soggettiva, come altrettanto soggettiva può essere la definizione di un indumento come maglietta, camicia o camiciotto, altrettanto non può dirsi quando si è di fronte ad una descrizione dettagliata di un indumento che si ribadisce essere senza colletto e girocollo che difficilmente può essere confuso con un indumento fornito di un colletto di maglia.
Anche a voler prescindere da tale discrepanza, che presa isolatamente può apparire marginale, occorre rilevare, a proposito dell'identità dell'NO con la persona ferita in via Rossetti, che ulteriori argomenti non risultano essere stati presi in adeguata considerazione nella motivazione dell'impugnata sentenza. Primo fra tutti quello costituito dalle 23 lesioni al collo e al dorso delle mani riscontrate in sede autoptica sul cadavere dell'NO, che il perito medico-legale attribuisce all'azione di piccole punte assimilabili a un filo spinato o a oggetti simili e che l'impugnata sentenza, all'evidente fine di superare il dato di fatto costituito dall'assenza di filo spinato od oggetti similari in via Rossetti, sul luogo del ferimento, attribuisce del tutto arbitrariamente ad un eventuale contatto con il pietrisco nel corso dei ritenuti trasbordi subiti dalla vittima prima di giungere in Gassino, aggiungendo, del tutto apoditticamente, che la precisa individuazione dell'oggetto che ha provocato dette lesioni sarebbe comunque irrilevante ai fini di causa. Nè secondario può ritenersi l'ulteriore argomento che confligge con l'identità tra l'NO e il ferito di via Rossetti e cioè quello costituito dall'altezza di questo individuo, che secondo la percezione del teste LO era più alto dell'NO di circa 5-10 centimetri, mentre è stato accertato che l'NO era alto m. 1,70 ed aveva cioè la stessa altezza dell'NO. Argomento che viene superato dall'impugnata sentenza con il rilievo che il teste LO ebbe a dichiarare che l'NO era allora con il sedere appoggiato sul cofano e che la teste GA ebbe a riferire che il predetto era appoggiato all'auto sulla parte anteriore destra, posizione questa dell'NO che spiegherebbe l'erroneità della percezione avuta dal LO di una diversa altezza tra le due persone da lui viste in via Rossetti, in quanto l'NO, a differenza della persona in sua compagnia, non era in posizione eretta. Argomentazione questa, basata su una mera supposizione, atteso che una differenza di altezza di 5-10 cm. Non può trovare sicura giustificazione in una posizione rilassata del corpo che, di per sè, non può stravolgere la percezione avuta dal teste di una differente altezza, tra l'altro non insignificante, dei due soggetti. Ancor più inadeguata risulta la motivazione in relazione alla compatibilità tra gli orari delle due fasi della vicenda. Secondo le deposizioni dei testi NA e ET l'uccisione dell'NO in Gassino Torinese dovrebbe farsi risalire alla mezzanotte, o pochi minuti dopo, tra il 31.7. e il 1.8.1993, allorché svegliati dal rumore dei colpi si sarebbero alzati, vedendo il NA un uomo percuotere qualcosa a terra, dopo di che il teste, resosi conto che trattavasi di un uomo, aveva immediatamente telefonato ai Carabinieri di Castiglione Torinese chiedendone l'intervento. Dell'orario indicato dai suddetti testi vi è conferma documentale costituita da un fax inviatoCL1 comandante della stazione di Castiglione, Maresciallo LD, alla Procura della Repubblica e alla Compagnia Carabinieri di Chivasso, dove si indica che l'omicidio è avvenuto alle ore 00,10 del 1.8.1993.
Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito dell'episodio accaduto in via Rossetti sulla base delle deposizioni dei testi escussi, tra cui il LO e la GA, il ferimento dell'individuo da loro visto in via Rossetti di Torino in compagnia dell'NO sarebbe avvenuto poco prima delle ore 0,09 del 1.8.1993, allorché giunse al Pronto Intervento una telefonata che chiedeva l'intervento di una autoambulanza in via Rossetti, i cui ferito, pur accertando la presenza di tracce di sangue sull'asfalto. Tenuto conto che è stato accertato con perizia che la distanza tra la via Rossetti di Torino e la via Cuneo di Gassino Torinese può essere coperta in venti minuti, ne scaturirebbe l'assoluta incompatibilità degli orari dei due episodi.
Orbene, il giudice di rinvio, investito dalla sentenza di annullamento della Cassazione di riesaminare tale punto sul quale era stata rilevata carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto non sussistere alcuna inconciliabilità tra gli orari delle due fasi del delitto, ritenendo sulla base di nuovi elementi acquisiti, che l'uccisione dell'NO avvenne, in realtà, alle ore 0, 50 del 1.8.1993. Il giudice di rinvio perviene a tale conclusione, che disattende sia le deposizioni dei testi NA e ET, sia il riscontro documentale ad esse rappresentato dal fax inviato dal maresciallo LD alla Procura e al Comando di Compagnia, prendendo le mosse dal fatto che il suddetto maresciallo LD, interrogato, ha dimostrato di non avere un preciso ricordo dell'ora in cui ricevette la telefonata del NA e del tempo trascorso tra quel momento e la redazione dei verbali di interrogatorio del ET e del NA - che risultano essere stati rispettivamente redatti alle ore 1,10 e alle 1,15 del 1.8.1993 - ma che ha comunque riferito di essere partito per Gassino pochi minuti dopo aver ricevuto la telefonata del NA e di avere avvisato via radio la Compagnia immediatamente prima di partire o durante il percorso. Affermazione quest'ultima confermata dal fatto che dai documenti acquisiti presso la Compagnia Carabinieri di Chivasso risulta che la comunicazione del maresciallo LD è stata effettuata alle ore 1 del 1.8.1993. Sulla base di tali dati, l'impugnata sentenza ipotizza che in realtà l'omicidio dell'NO sia avvenuto verso le 0,40 del 1.8.1993, atteso che poiché l'LD ha affermato di aver comunicato alla Compagnia che stava recandosi in Gassino subito dopo aver ricevuto la telefonata del NA, poiché detta comunicazione risulta essere stata fatta alle ore 1, detta telefonata non poteva essere stata fatta che circa dieci minuti prima e cioè alle ore 0,50, per cui, tenuto conto degli spostamenti fatti dai testi NA e ET nell'immediatezza del fatto (il ET ha riferito di aver percorso circa settanta metri sulla strada dove poi venne raggiunto dal NA), l'omicidio ben poteva farsi risalire ad ancora dieci minuti prima e cioè alle ore 0,40, in orario compatibile con gli accadimentì di via Rossetti. Una siffatta ricostruzione dell'orario dei fatti risulta arbitraria e congetturale. A fronte di un elemento di prova certo, rappresentato dalle dichiarazioni dei due testi oculari NA e ET, che fanno risalire l'omicidio dell'NO tra la mezzanotte e le ore 0,10 del 1.8.1993, testi che non risulta abbiano modificato la loro deposizione sul punto, il giudice di rinvio, basandosi non su una meditata e documentata rettifica della deposizione dell'LD, ma esclusivamente sulla mancanza di un preciso ricordo di costui sull'ora in cui ricevette la telefonata dal NA, ipotizza una cronologia dei fatti del tutto diversa, nell'evidente sforzo di far conciliare l'episodio di via Rossetti con quello di Gassino, non tenendo conto del fatto che non risulta che i testi NA e ET abbiano avuto perplessità o abbiano comunque modificato le loro deposizioni circa l'ora dell'accadimento a cui assistettero, non tenendo conto del fatto che le loro affermazioni trovano documentale conferma nel fax spedito alla Procura e alla Compagnia Carabinieri di Chivasso dal maresciallo LD, e non tenendo neppure conto del fatto che è logico ritenere che nell'immediatezza dell'evento, se diversa fosse stata l'ora della chiamata telefonica, costui lo avrebbe sicuramente rilevato e contestato ai suddetti testi. La ricostruzione dell'orario dell'episodio di Gassino ipotizzata nell'impugnata sentenza neppure regge ad un ulteriore vaglio critico, considerato che tra il ricevimento della telefonata e la partenza del maresciallo dalla propria caserma deve essere necessariamente intercorso un certo lasso di tempo, non facilmente ipotizzabile, dovuto alla materiale organizzazione dell'intervento e al percorso da coprire per giungere sul luogo del delitto.
La ricostruzione bifasica dell'omicidio effettuata nell'impugnata sentenza rappresentata dall'identità dell'individuo ferito in via Rossetti di Torino con l'NO trovato cadavere in via Cuneo di Gassino Torinese resta, pertanto, affidata al solo rinvenimento in dosso al cadavere dell'NO della chiave del fuoristrada Suzuki che aveva avuto in prestito e che è stato trovato dai Carabinieri il 2.8.1993 parcheggiato nella via Botticelli di Torino nelle immediate vicinanze del Parco Colletta che è delimitato dalla parte opposta dalla parte terminale di via Rossetti. Essa, infatti, oltre a non trovare un adeguato e logico supporto motivazionale per quanto fin qui esposto, neppure trova adeguata e logica motivazione in relazione alla condotta che si attribuisce all'NO.
L'impugnata sentenza, prendendo le mosse dalle dichiarazioni del teste LO, secondo cui, dopo aver udito gli spari, vide il "ragazzo" accasciato per terra e l'NO che lo stava prendendo per caricarlo in macchina, escluso (e su ciò si è formato il giudicato) che l'NO potesse essere lo sparatore, escluso altresì che l'imputato potesse essere colui che in Gassino sfondò il cranio della vittima, in quanto i testi NA e ET hanno dato una descrizione dell'omicida e dell'autovettura del medesimo che non corrispondono alle caratteristiche dell'imputato e della 3ua auto, ritiene che costui abbia fattivamente concorso all'omicidio in danno dell'NO, caricandolo sulla propria autovettura, trasportandolo in località ignota, dove lo avrebbe consegnato all'esecutore materiale dell'omicidio, previo trasbordo sull'autovettura di costui. Orbene, a prescindere dai numerosi rilievi che potrebbero muoversi alla ricostruzione della prima fase dell'episodio, quali, ad esempio, la possibilità che il ferito di via Rossetti possa essersi o essere stato allontanato da tale luogo con modalità diverse da quelle affermate in sentenza sulla base di supposizioni, considerato che nessuno ha visto il ferito sull'auto dell'NO e che sull'autovettura di questi non sono state rinvenute tracce di sangue, nonostante vi sia certezza che il ferito perdeva sangue (i militi della Croce Verde intervenuti con l'ambulanza sul posto ne rinvennero tracce sull'asfalto), emerge con tutta evidenza che la concatenazione indiziaria che dovrebbe logicamente e indissolubilmente collegare l'episodio di via Rossetti con quello di Gassino Torinese presenta una incolmabile frattura nel momento in cui si ipotizza il passaggio di mano della vittima dall'imputato all'esecutore materiale dell'omicidio. Nessun elemento di prova, neppure indiziaria, viene evidenziato nella motivazione dell'impugnata sentenza per avallare questo passaggio di mano, che risulta pertanto non frutto di un'operazione logica, bensì frutto di mere congetture, dal momento che non è dato sapere perché lo sparatore si sia allontanato da via Rossetti senza finire la vittima, perché l'NO si sia assunto il compito di finirla, non in prima persona, ma affidandola ad un terzo che se ne sarebbe assunto l'onere, ignorandosi, tra l'altro, le ragioni per cui questa persona, che si presume diversa dallo sparatore, si sarebbe dovuto assumere tale tremendo compito. Senza contare che il tutto dovrebbe essere stato deciso, ritenendo per buona la ricostruzione temporale effettuata in sentenza, nel brevissimo lasso di tempo di mezz'ora intercorrente tra ore 0,10, allorché avvenne il ferimento in via Rossetti, e le ore 0,40, allorché avvenne l'omicidio in Gassino, nel corso del quale l'NO avrebbe dovuto caricare il ferito sulla propria auto, contattare l'esecutore materiale dell'omicidio e convincerlo ad eseguirlo, stabilire il luogo dove effettuare il trasbordo della vittima da un'auto all'altra, recarvisi, effettuare materialmente il trasbordo e quindi portarsi, questa volta l'omicida, in via Cuneo di Gassino. Tenuto conto che la prova indiziaria, disciplinata dall'art.192, secondo comma, c.p.p. è quella che consente, sulla base di indizi "gravi, precisi e concordanti", di valutare secondo criteri di rigida conseguenzialità logico-giuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità d'ogni altra ragionevole soluzione, risulta evidente come la motivazione dell'impugnata sentenza, che neppure offre una indicazione dei moventi che avrebbe, spinto l'NO e l'ignoto autore dell'omicidio a tali comportamenti, non abbia rispettato detti canoni, avendo cercato di colmare la frattura esistente tra la concatenazione degli indizi che dovrebbero avallare la ricostruzione bifasica dell'omicidio con una serie di congetture che non possono offrire la certezza della ricostruzione del fatto, potendo questa essere suscettibile di ulteriori e diverse soluzioni, non potendosi, ad esempio, escludere, visto che si è nel campo delle ipotesi, che l'NO abbia affidato il ferito ad altra persona allo scopo e con la convinzione di farlo effettivamente accompagnare all'ospedale e non per farlo uccidere, potendo essere stato l'avvenuto omicidio un'autonoma decisione di colui che aveva preso in consegna il ferito, ammesso comunque, e non concesso che questi fosse l'NO. Ipotesi questa, che confliggerebbe anche sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, ben potendosi dubitare, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di rinvio, che l'NO abbia comunque agito con la consapevolezza che, consegnando il ferito ad altra persona, lo esponeva a pericolo di vita.
Ciò premesso, risultando la motivazione carente, illogica, congetturale sui punti sopra evidenziati, mancando un anello di rilevante importanza nella concatenazione logica degli indizi, e cioè quello che collega l'NO e l'episodio di via Rossetti, all'episodio di Gassino, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, limitatamente al reato di omicidio, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, limitatamente al reato di omicidio, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1998