Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un fabbricato edificato sul demanio archeologico)
Commentario • 1
- 1. Invasione di edifici: configurazione del reato, natura permanente e subordinazione della sospensione condizionale al rilascio (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2010, n. 36733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36733 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 23/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 14145
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 1186/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER O\;
avverso l'ordinanza del 2.11.09 del Tribunale di Roma, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Porcelli Angela, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 2.11.09 il Tribunale di Roma, sezione riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 12.10.09 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di ER O\, indagato per il delitto p. e p. ex artt. 633 e 639 bis c.p., avente ad oggetto un immobile edificato sulla fascia demaniale della via *Appia Antica*.
Con lo stesso provvedimento i giudici del riesame dichiaravano l'inammissibilità originaria dell'impugnazione per la parte avente ad oggetto l'ordinanza di convalida del sequestro cui aveva proceduto il 6.10.09 la p.g. delegata.
Ricorre personalmente il ER\ contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) violazione degli artt. 321 e ss. c.p.p. per omessa individuazione degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, atteso che il ER\ era nel possesso ininterrotto ed ultraventennale dell'immobile, ricevuto dal nonno materno RI ME, che lo aveva edificato in epoca antecedente al 1940; la preesistenza del possesso del bene in capo all'indagato escludeva l'azione dell'invasione arbitraria di cui all'art. 633 c.p.;
b) violazione dell'art. 324 c.p.p., non avendo l'impugnato decreto analizzato i documenti ufficiali prodotti dalla difesa attestanti la natura totalmente o almeno parzialmente privata - e non demaniale - dell'area su cui era stato costruito l'immobile;
e) violazione dell'art. 335 c.p.p., per mancata affermazione della tardività della querela, giacché l'Agenzia del Demanio di Roma (dalla cui denuncia erano scaturite le indagini a carico del ricorrente) era a conoscenza da almeno 10 anni della condotta in contestazione;
d) inesistenza del periculum in mora, considerato che l'occupazione si protraeva ormai da tempo immemorabile.
1 - Si premetta che il ricorso non involge la declaratoria di originaria inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida del sequestro cui aveva proceduto il 6.10.09 la p.g. delegata, ma solo il rigetto dell'impugnazione avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso il 12.10.09 dal GIP del Tribunale di Roma.
Ciò detto, quanto alla doglianza che precede sub a) si noti che la stessa impugnata ordinanza menziona, fra i documenti comprovanti la natura demaniale dell'immobile, una nota - del 7.5.56 - della Soprintendenza alle Antichità di Roma che autorizzava l'occupante RI\ a realizzare dei lavori, con la precisazione che egli, proprio in virtù della proprietà pubblica del bene, poteva essere estromesso in qualsiasi momento e senza rimborso dei lavori eseguiti. Ora, a prescindere dalla natura demaniale del bene in discorso (il cui accertamento involge apprezzamenti di merito), nella presente sede va segnalato che l'anzidetto riferimento che si legge nella motivazione dei giudici del riesame lascia intendere che effettivamente, come sostenuto in ricorso, il ER\ sia subentrato nel possesso del bene al nonno materno RI ME, senza porre in essere quelle condotte di arbitraria invasione in difetto delle quali non sussiste il reato p. e p. ex art. 633 c.p., norma posta a tutela non già di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, sicché ogni qual volta il primo si limiti a possedere un bene - pur non avendone, in ipotesi, diritto - non commette il reato in discorso.
In proposito la giurisprudenza di questa S.C. è costante: v., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 23756 del 4.6.09, dep. 8.6.09, rv. 244667;
Cass. Sez. 2^ n. 43393 del 17.10.03, dep. 12.11.03, rv. 227653; Cass. Sez. 2^ n. 4230 del 14.1.94, dep. 13.4.94, rv. 197419). È pur vero che in sede cautelare ci si deve limitare alla verifica del mero fumus commissi delicti, ma è proprio quest'ultimo che non emerge alla stregua delle stesse affermazioni dell'impugnata ordinanza, che delinea una situazione di pregressa antica occupazione abusiva di bene del demanio archeologico non preceduta da invasione ascrivibile all'odierno ricorrente (ma, semmai, al suo dante causa), reprimibile non già mediante il combinato disposto degli artt. 633 e 639 bis c.p., bensì con gli strumenti dell'autotutela amministrativa (sempre nella motivazione dell'impugnato provvedimento si legge che l'8.5.03 era stata emessa ordinanza amministrativa di sfratto dall'Agenzia del Demanio) o con gli ordinari rimedi civilistici. In conclusione, la prima doglianza merita di essere accolta, con conseguente assorbimento dell'esame delle ulteriori censure sollevate in ricorso ed annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento di sequestro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010