Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
Non è applicabile al reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 il divieto della sostituzione della pena detentiva breve, di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, riguardante i reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica. Infatti alla disposizione del citato art. 53, che prevede eccezioni alla regola generale della sostituibilità delle pene detentive brevi, deve essere data una interpretazione restrittiva, così che il divieto non può riguardare i reati paesaggistici, che si differenziano da quelli in materia edilizia ed urbanistica. (Contra anche Sez. III 9808578 in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 10433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10433 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica dott. Umberto Papadia Presidente del 02.07.1998
1. dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N. 2415
3. dott. Carlo Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Aldo Fiale Consigliere N. 09570/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di MA CO, nato in San Valentino in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila in data 6.11.1997 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli dal Pretore di Pescara in Pianella per il reato di cui all'art. 1 sexies legae n. 431/1985;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Cesidio D'Aloisio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 26.11.1997 la Corte di Appello dell'Aquila confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Di MA CO per avere realizzato, senza la prescritta autorizzazione regionale e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, vari depositi di materiali inerti.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento:
all'affermazione di responsabilità, perché un "preesistente" accumulo di materiali inerti, per quanto protratto nel tempo, non costituisce modificazione dell'assetto del territorio quando non abbia il connotato della irreversibilità.
La responsabilità, inoltre, andava esclusa per difetto dell'elemento psicologico del reato;
alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
L'accertamento era datato 17.08.1990, sicché in difetto di prova di protrazione del fatto oltre tale data, si era maturata la prescrizione;
alla determinazione della pena.
Quando la modificazione dell'assetto del territorio avvenga a seguito della realizzazione di opere di natura non edilizia, la disciplina sanzionatoria è quella di cui all'art. 20 lett. a) della legge n. 47/85 e non quella della lett. c), concernente gli interventi edilizi in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di concessione;
alla mancata applicazione dell'art. 60 della legge n. 689/81 essendo consentita la sostituzione della pena pecuniaria, perché la contravvenzione de qua, in mancanza di opere di natura edilizia, non può rientrare tra i reati edilizi ed urbanistici.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato poiché la disordinata e stabile occupazione, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo ambientale integra il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio, a nulla rilevando la possibilità di rimozione, sicché, nella specie, è stato correttamente ritenuto che gli accumuli degli inerti concretavano la lesione del bene protetto e che il Di MA deve risponderne, quanto meno, a titolo di colpa.
Il reato non è prescritto, poiché, essendo stata contestata la permanenza del reato e non avendo l'imputato provato di avere rimosso la situazione antigiuridica dopo l'accertamento del fatto, la data di commissione coincide cori quella della sentenza di condanna di primo grado (20.11.1996).
Va, poi, ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di tutela del paesaggio, l'unica sanzione applicabile alle eterogenee violazioni dell'art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431, qualificato come reato di pericolo, è quella prevista dall'art. 20 lett. c) legge n. 4711985, giacché solo detta disposizione si riferisce agli interventi eseguiti in zona soggetta a vincolo e costituisce un'ipotesi autonoma contravvenzionale rispetto all'art. 20 lett. a) citala legge, i cui precetti sono tutti interni alla sola normativa urbanistica, mentre il richiamo contenuto nel citato art 1 sexies legge n. 431/1985 è solo quoad poenam" (tra le tante, Cass. III 9.03.1995 RV. 201569). Sotto il profilo sanzionatorio è, quindi, irrilevante che la modificazione dell'assetto del territorio avvenga a seguito della realizzazione di opere di natura non edilizia, potendo tali interventi avere sul territorio un impatto maggiore rispetto ad interventi edilizi di modesta entità qual è l'esecuzione di un piccolo vano.
È fondato, invece, l'ultimo motivo, non essendo applicabile al reato de quo il divieto della sostituzione della pena di cui all'art.53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 riguardante i reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica.
Alla suddetta disposizione, che prevede eccezioni alla regola generale della sostituzione delle pene detentive brevi, deve essere data un'interpretazione restrittiva, sicché il divieto non può riguardare i reati paesaggistici che si differenziano da quelli in materia edilizia ed urbanistica, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III 14.02.1996, Vacca, RV. 204703;
9.09.1996 n. 2849, Stefanini). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto della sostituibilità della pena con rinvio alla Corte di Appello di Roma.
P Q M
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sostituibilità della pena e rinvia alla Corte di Appello di Roma.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998