Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10478 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
r.g. n. 1554/99n. 1554 1 04 7 8 /01 ) E C A ud. pubbl. 01.06.2001 P oggetto: giudizio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. ) * * REPUD ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE CRON. 23096 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Angelo GIULIANO Presidente;
' dott. Ugo ' Consigliere;
FAVARA 1 dott. Francesco SABATINI relatore " ' dott. Luigi Francesco DI NANNI dott. Antonio SEGRETO ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da rappresentato e difeso AS ERNESTO dall' avv. Antonino Primerano ed elett. dom. in Roma via di Porta Pinciana n. 6 , presso lo studio dell'avv. prof. Caravita di Toritto come ' da procura in calce al G ricorso ricorrente contro 1 1226 AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE del Comune di Cremona in persona del legale rappresentante ing. ' Libero Zini elett. dom. in Roma via G. Belli n. ' ' presso lo studio dell'avv. Gian29 Michele ' Gentile che la rappresenta e difende anche ' disgiuntamente all'avv. Beniamino Groppali in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 143 in data 19-20 dicembre 1997 del Giudice di Pace di Cremona 1 r.g. n. 622/97 ) • Udita nella pubblica udienza del 1° giugno 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini . ' in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA corrispose all'impresa Ernesto appaltatrice dei lavori di sistemazione delle impresa che agiva per contofognature dell'Azienda energetica municipale - la somma dalla convenne in giudizio quest'ultima le stessa richiesta , e quindi , con atto del 28 marzo 1997 ' 2 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 350.000 a suo dire indebitamente ' versata data la mancata osservanza del contratto . Resistendo la convenuta , con sentenza del 19-20 dicembre 1997 l'adito Giudice di pace di Cremona ha respinto la domanda sul rilievo che l'azienda aveva ipotizzato , motivandoli una pluralità di costi preventivati , ed aveva eseguito operazioni preliminari ed accessorie ed oneri indiretti per un importo di circa 800.000 lire Per la cassazione di tale decisione il NA proposto ricorso ha affidato ad unico complesso motivo cui ☑ l'intimata resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo del ricorso il ricorrente deduce insufficiente motivazione circa punti decisivi della sentenza e precisamente sul vizio della volontà sull'oggetto del contratto e " sulla nozione di contributo Il motivo è inammissibile . Con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. , componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici ' le sulla interpretazione di detta norma hanno 3 infatti affermato che nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due I il giudice di pace milioni - quale la presente - non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie , ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o Sostitutiva ) non ' correttiva ( o integrativa ) fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico , con osservanza ai sensi dell'art. 311 c.p.c. delle ' ¡ nonché di quelle in cui la norme processuali ' regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale ' senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della dei principi generalimateria e ma osservando le norme dell'ordinamento ' costituzionali nonché quelle comunitarie quando ' siano di rango superiore a quello ordinario . Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una le legge perché norma equitativa о una norma di rispondente ad equità limitato adо sia sia ' ed è ammissibile 'applicare una norma di legge per violazione di norme processuali nel senso esposto ( art. 360 comma primo n. 1 , 2 e 4 c.p.c. ) , laddove la censura di violazione di legge , ' è consentita attinente alla decisione di merito per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria ' mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. allorché l'enunciazione del criterio di5 c.p.c. equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto, decisivo della controversia si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ° di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione . Nella specie la censura di difetto di motivazione sul vizio della volontà sull'errore , - cioè , nel quale , come si afferma il ricorrente ' -sarebbe incorso nella conclusione del contratto investe un'azione quella di annullamento ( art. ' ' che la sentenza impugnata ha1427 C.C. > implicitamente ritenuto non proposta avendo essa le qualificato la domanda come azione di ripetizione di indebito . 105 Segue da ciò che in difetto di censure in rito sulla ritenuta mancata proposizione della domanda ' il motivo è sotto tale di annullamento ' profilo inammissibile . Parimenti inammissibili sono gli altri profili ' che invece investono l'azione di della censura ripetizione d'indebito stante la sufficiente ' motivazione che accompagna la relativa decisione • Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso è compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 1° giugno 2001 . ' Il Presidente Il Consigliere est. F us s-badía Арль Вики IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria - 1 AGO. 2001oggi, II CANCELLERE C1 van G alista