Sentenza 7 marzo 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, nel caso di giudizio immediato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., sorto a seguito di opposizione a decreto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 32160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32160 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2016 |
Testo completo
32 1 6 0/ 1 6 DEPOSITATA IN CANCELLERIA adol 25/LUG 2015 Ale un FUNZIONARIO CIUDIZIARIO IL Camels Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO N. - Rel. Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE N. 35599/2015 - Consigliere - ALFREDO GUARDIANODott. - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC CO N. IL 07/03/1981 avverso l'ordinanza n. 581/2015 TRIBUNALE di AREZZO, del 10/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; E ch ん RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Giudice Monocratico di Arezzo, su eccezione della difesa, ha restituito gli atti al PM, rilevando la mancata celebrazione dell'udienza preliminare per il delitto ex art 495 cp. Ha proposto ricorso il PM del Tribunale aretino, lamentando l'abnormità del provvedimento, poiché la decisione del Giudice aveva ignorato che il giudizio era sorto a seguito di opposizione a decreto penale, col quale l'imputato aveva chiesto di essere processato senza formulare istanze di riti alternativi ed, in conformità di legge, era stato disposto il giudizio immediato;
il provvedimento aveva, pertanto, determinato un'indebita regressione del procedimento alla fase successiva alla chiusura delle indagini. Ha depositato requisitoria scritta il PG con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, denunziando l'abnormità della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'ordinanza per cui è ricorso ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che al contrario non doveva celebrarsi, essendo il giudizio nato a [...] opposizione a decreto penale con richiesta di giudizio e conseguente legittima emissione del decreto di giudizio immediato. In proposito è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento con tali caratteristiche sia da qualificare abnorme per la determinazione di una stasi processuale. In tal senso ex multis: Sez.5, Sentenza n. 46489 del 26/10/2015 Cc. (dep. 23/11/2015) Rv. 265870 :" È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale - in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato." Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve, pertanto, essere annullata e gli atti restituiti al Tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso ai sensi dell'art 185 co 3 cpp.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Arezzo per il corso ulteriore. Deciso il 7.3. 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Gregorio Dr Eduardo de Gregorio dr Maurizio Fumo Boke 1 ехні