Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11056 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME EL P OL1 105 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM A L CASSAZIONE Oggetto DIFETTO DI LEGITIMATIO SEZIONE PRIMA CIVILE AD CAUSAM - RILEVABILITA' DI UFFICIO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5027/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 23676 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 3761 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 18/04/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COR 19 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 il 1.0 AGO, 2001 IMMA DIECI Srl già IAMACA Srl, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BARRACCO 11, presso l'avvocato FUSCO G., CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato GURRERA LELIO, giusta procura in calce al ricorso;
1 ricorrente
contro
MULTIPEX AG, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B.tempore, VICO 1, presso l'avvocato PROSPERI MANGILI FRANCO, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato2001 la 1057 BALDISSERA DANILO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2847/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Prosperi Mangili, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il 6.12.1994 il Tribunale di Como accolse la doman- da proposta dalla società Multipex, con sede in Svizzera con atto 21.4.1981 nei confronti della società Iamaca s.r.l. per il rilascio di una parte di terreno sito in Campione di Italia. Il 20.6.1995 la sentenza fu impugnata dalla società "Imma 10 s.r.1., già Iamaca S.r.l." così qualificata- si, e in quel giudizio la Multipex si costitui per re- sistere all'appello, eccependo nella udienza di preci- sazione delle conclusioni la carenza di legittimazione र् attiva della appellante, perché non aveva depositato il verbale di assemblea indicato nell'atto di citazione, 2 salvo a depositarlo nella udienza collegiale, sulla op- posizione della appellata. Il collegio invitò la società Imma 10 a produrre i documenti in originale, essendo la produzione consisti- 11ta nella fotocopia del verbale e in due apparenti fo- tocopie di certificati della Camera di Commercio di Co- mo, illeggibili" e rimise la causa al consigliere istruttore. Quindi, con sentenza 27.X.1998, dichiarò il difetto di legittimazione attiva e rigettò l'appello condan- ' nando la appellante alle spese processuali. Ritenne la corte territoriale che con la propria ordinanza 21.X.1997 non aveva affatto giudicato ammis- sibile la produzione documentale e concluse per il di- fetto di legittimazione attiva, in quanto prima della udienza collegiale la soc. Imma 10 non aveva dato conto della vicenda societaria, che l'aveva portata alla im- pugnazione della sentenza di primo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cas- sazione la SOC. Imma 10, con due motivi;
ha resistito con controricorso la soc. Multipex A.G., che ha deposi- tato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2498 e 2719 3 C.C., assumendo che non sí era verificata alcuna tra- sformazione della società, ma una semplice modifica della denominazione sociale, sicché nessuna esigenza vi era stata di provare la propria legittimazione, essendo sufficiente la mera indicazione della nuova denomina- zione. Quanto al documento prodotto, erronea sarebbe stata la affermazione della sentenza impugnata circa la non autenticità della copia del verbale di assemblea, in mancanza di espresso disconoscimento. Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 372 e 101 c.p.c.; rileva la ricorrente che la appellata aveva sollevato la ecce- zione di difetto di legittimazione attiva solo nella udienza di precisazione delle conclusioni, dopo avere accettato il contraddittorio;
in tal modo dispensando controparte dall'onere della prova in questione. Comun- que lamenta che non sia stata ritenuta ammissibile la इ produzione, benché si sia trattato di documenti ritenu- ti decisivi, e deduce che sia la statuizione sulla am- missibilità della eccezione di difetto di legittimazio- ne, quanto quella sulla inammissibilità della produzio- ne abbiano violato l'art. 101 c.p.c., non essendosi consentito di prendere posizione sulla questione. ہو Il ricorso non merita di essere accolto, non sussi- 4 stendo le dedotte violazioni di legge. Rileva la corte di merito che la società ricorren- te, proponendosi nel giudizio di impugnazione con una denominazione diversa da quella che aveva assunto nel precedente grado di giudizio la convenuta Iamaca s.r.l., avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione alla impugnazione della sentenza di pri- mo grado, che, per essere stata resa nei confronti di una parte diversamente identificata, Occorreva dimo- strare che avesse avuto riguardo allo stesso soggetto appellante, pur se con una variata denominazione socia- le. Tale è il significato della affermazione della sen- tenza impugnata, laddove si osserva, quanto all'atto di appello, che "la Imma 10 s.r.l. non ha dato prova tem- pestiva di essere legittimata a proporlo, essendo paci- fico che.... Imma 10 s.r.l. non abbia dato conto della asserita vicenda societaria che l'ha condotta ad impu- gnare una sentenza che il tribunale ha pronunciato nel contraddittorio di un diverso soggetto giuridico". Conseguentemente è inconferente il primo motivo di censura, con cui si evidenzia la violazione dell'art. 2498 C. C., con l'assunto che nessuna trasformazione della società vi sia stata, posto che di tale norma la 5 ih corte territoriale non ha fatto applicazione, né essen- do in discussione il problema, da nessuno e meno che mai dalla sentenza impugnata sollevato, se la trasfor- mazione della società lasci immutata la soggettività giuridica, ma piuttosto quello dell'onere della prova, per chi deduca di essere lo stesso soggetto che aveva partecipato al primo grado di giudizio, della conserva- zione della identità, essendosi trattato di una mera relativa alla denominazione modificazione statutaria, della convenuta. E a tale riguardo decisamente apodittico e comunque privo di riscontri normativi è l'assunto che mancasse siffatto onere e che fosse sufficiente la mera indica- zione della nuova denominazione, poiché punto
contro
- verso e comunque fatto che il deducente aveva il dovere di dimostrare era appunto la corrispondenza di siffatta denominazione al medesimo soggetto che in origine era denominato Iamaca s.r.l.. Quanto, poi, al verbale di assemblea straordinaria utile a fornire siffatta prova, in ordine al quale è stata proposta la denunzia di violazione dell'art. 2719 C.C., non è dato comprendere il senso della doglianza, atteso che la corte di merito di quel documento non ha tenuto conto per la sua tardiva produzione, giusta ec- cezione di controparte, non già per la difformità dal- l'originale. 6 Né ha pregio il secondo mezzo di gravame. Posto che la legittimazione ad agire è condizione dell'azione e della impugnazione risolvendosi nella titolarità del potere di promuovere il giudizio in or- dine al rapporto sostanziale dedotto in causa - e che va rilevato di ufficio l'eventuale suo difetto, incom- beva all'appellante fornirne la prova, pure in mancanza di disconoscimento di controparte;
giacché non esiste nel nostro ordinamento il principio secondo cui il con- venuto abbia l'onere di contestare esplicitamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse, essendo persino ir- rilevante il comportamento del soggetto non legittimato che decida di difendersi nel merito, esso non preclu- dendo la successiva contestazione sino alla udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. 14270/1999; 3366/1985; 5754/1981; 3932/1981 ). Del tutto incomprensibile è, infine, la fondatezza giuridica dell'affermazione che "il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile la produzione docu- mentale fatta dall'appellante all'udienza collegiale, posto che si trattava di documenti (erroneamente) rite- nuti decisivi che l'appellante non aveva in precedenza depositato proprio in considerazione della circostanza che parte avversa nulla aveva eccepito sul punto"; OV- 7 vero di quella "che il ritenere ammissibile l'eccezione formulata dall'appellato in sede di precisazione delle 109T 250.000 conclusioni ed il non ammettere la produzione documen- hoooo tale all'udienza collegiale comporterebbe una palese violazione del principio del contraddittorio sancito 290000 dall'art. 101 c.p.,c.". Le produzioni documentali, come ogni mezzo di prova, sono soggette ad un regime proces- suale rigoroso e non è rilevante che i documenti siano о meno decisivi per invocarne la ammissione in qualun- que momento e anche oltre la chiusura della istruzione;
o richiamare il principio del contraddittorio, per ot- tenere sempre e comunque il loro ingresso nel processo, avendo il giudice il dovere di controllare il rispetto delle regole, la cui violazione renderebbe il provvedi- mento ammissivo comunque illegittimo. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L. ES . di cui L.
4.000.000 per 5992) onorari.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese processuali in 1.4.12000.di cui L.
4.000.000 per onorari. 4 4 3 0 0 Roma 18.4.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente DIAngelo Greco 19 SUPH OH CASSAZIONE Donato Plenteda Й Prima Sezone Civile Depositato Ancelleria 8 2001 ELLIERE ELLIERE