Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZION LA06 5 1 7 /02 Composta dagli Ill.mi Sigg Ma Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 19256/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Consigliere Cron. 18593 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Cons. Relatore Ud. 21/02/02 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persone del Presidente Giovanni Billia, elettivamerte domiciliato in Roma, via Quattro Novembre n. 144, presso gli avv. Antoniro Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresen e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
NI US, TI LD, TI FLAVIO e TI IE, quali eredi di IG NI, elettivamente domiciliati in Roma, via F. De Santis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che 11 rappresenta e Qu 801 difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 26/99 del 6.8.99 (in causa n. 14/99 r.g.l.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 21/2/2002 dal Relatore Cons. Giovanni Marmone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Trento depositato in data 11.2.97 IG NI esponeva di aver goduto di rendita per silicosi professionale dal 1975 al 1996, anno in cui la stessa era stata revocata, avendo l'INAIL ritenuto che egli fosse portatore non di silicosi ma di bronchite ostruttiva cronica di origine extraprofessionale. Chiedeva, pertanto, che fosse affermata la natura silicotica, ○ in subordine il carattere professionale della bronchite, e che fosse ripristinata la rendita. Costituitosi l'INAIL, il Pretore, espletava istruttoria testimoniale ed acquisiva una consulenza tecnica di ufficio e, con sentenza non definitiva, accoglieva la domanda subordinata accertando la natura professionale della bronchite. Proponeva appello 1 INAIL deducendo, per quanto Qu 2 qui rileva, la mancanza di prova sull'origine professionale della pneumopatia. Il Tribunale, con sentenza dei 6.8.99 rigettava l'appello per la tardività dell'eccezione sulla carenza di prova e riteneva, in ogni caso, certa l'esposizione al rischio dell'assicurato. Rilevato, incltre, che il consulente non escludeva che concausa della malattia fosse l'uso del tabacco, affermava che, per il principio dell'equivalenza causale, la causa extralavorativa avrebbe potuto escindere l'origine professionale solo Se avesse avuto carattere esclusivo e non anche secondario ed indiretto. Avverso questa sentenza propone riccrsc 1'INAIL, cui rispondono con controricorso NI EP, IG LD, IG FL e IG AZ, ered: di IG NI. Motivi della decisione Con unico, articolato, motivo l'INAIL deduce violazione degli artt. 3, 66, 79, 131, 133 e 211 del testo unico d.P.R. 30.6.65 n. 1124 e degli artt. 40-41 C.D.; nonché ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. e carenza di motivazione. Sotto un primo profilo si denunzia che il Tribunale avrebbe apoditticamente disattesc il parere del consulente tecnico di ufficio, affermando 1'esistenza del nesso concausale tra l'attività lavorativa e 1 a scontrata bronchite cronica ostruttiva enfisematosa, senza il supporto Eve di elementi di prova a proposito del rischio ambientale e, pertanto, senza che esistesserc le condizioni per l'applicazione del principio dell'equivalenza delle cause, stabilito dall'art. 41 c.p. Sotto diverso profilo, anche a voler ritenere che detto rischio avesse concorso all'evoluzione della patologia. sarebbe errato il richiamo al principio dell'art. 41 c.p., in quanto nel processo valutativo dell'inabilità al lavoro le componenti causali, professionali E non, avrebbero dovuto essere considerate in base al criterio proporzionalistico. fissato dall'art. 79 del d.F.R. 1124/65, secondo il principio della formula Gabrielli. Ove, infatti, si fosse ritenuto che l'esposizione nociva alle polveri avesse contribuito con l'abuso di tabacco ad aggravare la malattia, si sarebbe caduti in fattispecie regolata da tale norma e, facendo applicazione del principio proporzionalistico, mai avrebbe potuto concludersi per l'indennizzo per antero dell'invalidità riscontrata. In ogni caso, ad avviso dell'Istituto ricorrente, non avrebbe potuto a rigore neppure richiamarsi questa norna, in quanto, trattandosi di malattia professionale, avrebbe trovato applicazione l'art. 133 del testo unico, per il quale non sono assicurate le conseguenze non direttamente connesse alla malattie. A differenza che per gli infortuni, dunque, non potrebbe farsi riferimento neppure al criterio Еш proporzionalistico e dovrebbe escludersi ogni possibilità di concausalità. In conclusione l'INAIL rileva che, ove volesse comunque darsi spazio alla teoria della equivalenza causale, sarebbero incostituzionali gli artt. 3 e 211 del testo unico in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Il consulente tecnico di ufficio aveva affermato che la patologia da cui era affetto l'assicurato trova 3 causa nella sua "abitudine tabagica", in quanto l'esposizione al rischio specifico era stata troppo breve per assegnare carattere professionale alla malattia, ritenendo che l'esposizione alle polveri potesse aver solo aggravato ia malattia, tuttavia, determinarne 1'insorgenza, la quale era da imputare, quindi, a fattore extraprofessionale. Il giudice di merito ha travisato il contenuto di questo parere medico- legale, ritenendo che lo stesso fosse formulato nel senso che il consulente avesse attribuito "preponderante rilevanza causale alla mansioni lavorative" e che "non abbia avesse escluso che la patologia possa [potesse] aver trovato concausa anche nell'uso del tabacco", In altre parole 11 senso delle argomentazioni del consulente è stato e sto dal giudice di merito, nel sex sc CAB quella che Єr 3 ababa ritenuta la causa effettiva della malattia (il tabegiano) è stata declassata a mera concausa. Ди 5 Per contrastare le considerazion ned co-Legali del consulente, il giudice avrebbe dovuto dare เล congrua motivazione e spiegare le ragioni che 10 avevano portato a disattendere il parere tecnico. Tale motivazione è, tuttavia del tutto mancante, atteso che l'affermazione della esistensa del nesso causale è effettuata termini del O apodittici, sulla base del solo rilievo che il ricorrente era stato esposto al rischio professionale, senza, tuttavia, tener conto che, in relazione all'insorgenza della malattia, il consulente aveva ritenuto del tutto insufficience, St. piano eziologico, la durata del periodo di esposizione. E' giurisprudenza di questa Corte che 11 gradice, allorquando intenda discostarsi dalle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio, deve adeguatamente motivare _e sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti non può 1 m arsi alla mera affermazione di principi tecnici, di cui ron Sta indicata la fonte e non sia pertanto possibile Verificare congruità ed esattezza e che non siano sorretti da ragionamento idoneo a spiegarli, ragionamento non ravisabile nella semplice valutazione di a videaza (CESS 11.12.99 13863, 14.1.99 n. 333, 26.2.98 m. 2145, 6.4.98 m. 3551,). Non essendosi il giudice di merito atteruts э tale principio, deve essere acco_ta la censura di care t motivazione, il che esime dall'esame altri DICf: denunziati con il 11CC SO. I a illegittimità sene . ди impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio giudice indicato in dispositivo;
il quale procederà ad una nuova valutazione degli atti Lenendo COA del Pequenie principio di diritto: "Le valutazioni espresse dal cit 1. non hanno efficacia vincolante per giudice, one può legittimamente disattenderie attraverso uni critica che sia ancorata B .ZE process a risulti congruamente e logicamente motirata, con ind one degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire a_la decisione contrastante con il parere del c.t.u.". Il giudice del rinvio provvederà, altresi, sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa l'impugnata sentenza, rinviando alla Corte di appello di Brescia anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 febbraio, 2002 Il Presidente Ettore fler Il Consigliere estensore Dieren комичнаисти full IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 1906. 2007 gi, IL CANCELLIERAN 7