Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate al comma primo dell'art. 315 cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2010, n. 38597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38597 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 06/10/2010
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1171
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 46699/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI PP AO TH, N. IL 04/04/1963;
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 55/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza resa all'udienza camerale del giorno 6.10.2009 dichiarava inammissibile l'istanza di riparazione presentata da LI PE OU NY per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 5/11/94 all'1/12/94 perché sospettato dei reati di cui all'art. 416 c.p., comma 2, art.629 c.p., art. 110 c.p., art. 353 c.p., comma 2, art. 117 c.p., art.61 c.p., n. 2, art. 479 c.p., in relazione all'art. 476 c.p., reati da cui lo stesso era stato assolto con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 8.07.2005. LI PE OU NY proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava memoria di replica e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.
Il ricorrente depositava tempestivamente memoria in cui ribadiva le argomentazioni esposte nel ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p..
Il LI ritiene di essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in assenza delle condizioni stabilite dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. La misura nei suoi confronti sarebbe stata illegittima oltreché ingiusta, dal momento che egli era stato assolto dalle imputazioni che avevano provocato la sua carcerazione preventiva con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 8.07.2005, divenuta irrevocabile il 16.10.2007, giorno in cui la Corte di Cassazione aveva rigettato i ricorsi proposti dal LI, dai coimputati e dalle parti civili. Ritiene infatti il ricorrente che il concetto di "irrevocabilità" sia un "unicum" e che, quindi, se vi è stato ricorso per Cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
I proposti motivi non sono fondati.
Il provvedimento impugnato dichiara inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione per essere stata presentata dopo il decorso del termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione prescritto dall'art. 315 c.p.p.. Tanto premesso si osserva che il ricorrente ha subito la carcerazione per i delitti di cui agli artt. 416, 629, 110 e 353 c.p., art. 117 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 479 e 476 c.p. e, in ordine a tali reati, è stato rinviato a giudizio.
A tale processo ne è stato riunito un altro, sempre a carico del ricorrente, per i delitti di cui agli artt. 314 e 328 c.p., delitti in relazione ai quali non è stata disposta la carcerazione preventiva.
Il ricorrente è stato poi assolto dai delitti per cui ha subito la carcerazione con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 8 luglio 2005. Egli, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione esclusivamente avverso la parte della sentenza della Corte di appello di Palermo sopra indicata che l'aveva condannato in ordine al delitto previsto dall'art. 314 c.p.. Il ricorso in questione è stato rigettato da questa Corte con sentenza del 16 ottobre 2007. La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è stata proposta l'11 maggio 2009 ed è stata dichiarata inammissibile in quanto il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'istanza sia stata depositata ben oltre il termine di decadenza di due anni stabilito dall'art. 315 c.p.p.. A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare (cfr. Cass., Sez 4, Sent. n. 12607 del 5.04.2005;
Cass., Sez. 4, Sent. 31185 del 24.07.2003) che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 315 c.p.p., comma 1 (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua con riferimento ai reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà.
Neppure si può condividere la tesi del ricorrente che si richiama ai principi di diritto in base ai quali il termine de quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o di proscioglimento e ciò perché tali principi sono pienamente compatibili con quelli applicati nel caso in esame in cui sussiste la formazione progressiva del giudicato e la frazione anteriore del medesimo riguarda gli unici reati ai quali si riferisce la detenzione che si assume ingiusta, sul presupposto della quale è stata proposta domanda di riparazione.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010