Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2002, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
r.g.n. 21401/99; ud. 202 8 9 7 /02 се 66830 01; oggetto: I.V.A., rettifica;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con. 6790 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Enrico Altieri presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Massimo Oddo 6 Mario Cicala 66 Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66830 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
S.n.c. Edilpali di LE VI & LU TI e C., in persona del legale rappresentante;
2314 1 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 197/2 del 24 giugno-24 settembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Bellis, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza depositata il 24 settembre 1998, dopo aver premesso che l'Ufficio-I.V.A. di Terni aveva notificato avviso di rettifica per l'anno 1987 a LE VI in qualità di amministratore della S.n.c. Edilpali, e che la Commissione tributaria di primo grado di Terni aveva accolto l'impugnazione della contribuente, ha respinto l'appello di detto Ufficio, sul rilievo della mancanza di sicuri elementi di riscontro dei fatti addebitati;
-che l'Amministrazione delle finanze, mediante atto notificato l'8 novembre 1999, ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza della Commissione regionale, per nullità discendente dal difetto delle ragioni della decisione, e comunque per omesso esame delle specifiche contestazioni che l'Ufficio aveva mosso all'Edilpali con l'atto di accertamento (effettuato ai M 2 sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) e degli elementi presuntivi che aveva offerto a sostegno della rettifica;
-che la Società non ha svolto controdeduzioni;
-che il primo motivo del ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo, in quanto la sentenza impugnata incorre in radicale nullità, ai sensi dell'art. 36 secondo comma n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per la totale assenza di argomentazioni a corredo del decisum, tali non potendosi qualificare le mere enunciazioni di mancanza di riscontri sui fatti addebitati, in difetto di notazioni circa il contenuto dell'avviso di rettifica ed il tema del dibattito;
-che, pertanto, si deve cassare la pronuncia della Commissione regionale e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio per la rinnovazione del giudizio di secondo grado;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Roma, 20 novembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est. Аль вальный DEPOS/ATC IN CANCELLERIA Oggi. 27 FEB. 2002 SUPER IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio