Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
In tema di appalti pubblici, il procedimento diretto alla determinazione del compenso revisionale si conclude con il provvedimento adottato dall'Amministrazione committente sulla domanda di revisione prezzi presentata dall'appaltatore; provvedimento che, in base ai principi che regolano gli atti amministrativi, è assistito dai caratteri dell'autoritarietà ed esecutività, i quali fanno sì che il committente, sulla base della sua unilaterale determinazione, possa agire nei confronti dell'appaltatore, anche al fine di ripetere le somme versate in eccesso a titolo di acconto. Ne consegue che è dalla data di quel provvedimento che va calcolato il termine di eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di acconto all'appaltatore (La S.C. ha così cassato la sentenza impugnata, la quale aveva, invece, ritenuto che il termine di prescrizione in questione doveva essere calcolato a decorrere dal D.M. che aveva respinto il ricorso proposto dall'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 1501 del 1947).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIANMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.I.P.A. - Società Immobiliare Padana Appalti S.p.a., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 160, presso l'avv. prof. Mario Sanino che con l'avv. Marco Colombo la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 308/99 del 10 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per la ricorrente, l'avv. Biasotti con delega;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 7 febbraio 1994, il Ministero dei Lavori Pubblici conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia la SIPA S.r.l. (ora SIPA s.p.a.) esponendo:
- che il 23 aprile 1978 il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato delle Acque - Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Veneto aveva stimato in L. 67.993.118 l'importo spettante alla CIR s.p.a. (successivamente SIPA s.p.a.) a titolo di revisione prezzi in relazione all'esecuzione di alcuni lavori concernenti opere da eseguirsi sull'argine dell'Adige in località Boara Polesine;
- che era stata quindi versata in acconto, all'impresa appaltatrice, la somma di L. 57.743.150, pari all'85% dell'importo sopra indicato;
- che il Magistrato delle Acque aveva però respinto il 23 agosto 1978 tale conteggio revisionale (sul rilievo che, data l'autonomia dei lavori in questione rispetto a quelli affidati con il contratto del 31 gennaio 1975, dovesse essere presa in considerazione, quale data di riferimento, quella della loro "consegna" effettiva), giungendo alla conclusione che all'impresa appaltatrice non spettava alcuna somma a titolo di compenso revisionale;
- che il ricorso amministrativo proposto dall'impresa appaltatrice contro tale determinazione era stato respinto con DM 2 dicembre 1989, n. 2508;
- che il ricorso avanzato dalla stessa impresa in sede giurisdizionale era stato invece parzialmente accolto dal TAR del Veneto con sentenza del 7 febbraio 1991, ma che la nuova quantificazione della variazione dei costi non aveva evidenziato uno scarto superiore all'alea del 5%.
Tanto premesso, il Ministero chiedeva che la società convenuta fosse condannata a restituire la somma a suo tempo ricevuta in acconto con interessi e spese.
La società si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo che il diritto fatto valere era ormai prescritto.
1.1 - L'eccezione era ritenuta fondata dal Tribunale, ponendo in evidenza che il Ministero, dopo aver comunicato alla controparte, con la nota del 23 agosto 1978, che non aveva diritto a pretendere alcuna somma a titolo di compenso revisionale, si era astenuto dall'uso sia dei propri (eccezionali) mezzi di autotutela che di quelli ordinari di diritto comune fino al 22 marzo 1990, quando aveva chiesto alla controparte, per la prima volta, la restituzione dell'acconto versato.
La sentenza era però riformata dalla Corte territoriale, sul rilievo che il diritto alla restituzione dell'acconto versato era venuto ad esistenza solo al momento del definitivo accertamento del compenso revisionale, individuato nel decreto ministeriale in data dicembre 1989, con il quale era stato respinto il ricorso avverso la determinazione del Magistrato alle Acque di Venezia del 23 agosto 1978.
1.2 - La società appaltatrice chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria. Il Ministero convenuto, al quale il ricorso è stato notificato il 14 ottobre 1999, non resiste.
Motivi della decisione
2 - Con un unico, articolato motivo di ricorso, la società ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di revisione prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, con particolare riferimento al d.lgs. C.P.S. 1501/47 e alle leggi 1481/63, 700/74, 1/78, 741/81; degli artt. 2934 e 2935 c.c.; delle norme e dei principi in tema di prescrizione, nonché delle norme e dei principi che regolano, in via generale, l'azione della pubblica amministrazione e l'efficacia e l'esecutività dei suoi provvedimenti - censura la sentenza impugnata per aver negato che il 7 febbraio 1994, quando l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato, il diritto alla ripetizione degli acconti versati, fatto valere nei suoi confronti dal Ministero dei Lavori Pubblici, fosse ormai prescritto.
3 - La doglianza è fondata.
Nella sentenza impugnata si afferma che il diritto alla ripetizione di acconti per la "revisione prezzi", accordata negli appalti pubblici dalle norme in vigore prima della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sorge (non già nel momento del pagamento dell'acconto revisionale, ma) a seguito della conclusione del procedimento diretto a stabilire se un siffatto compenso possa., o meno, essere riconosciuto all'appaltatore, e in quale ammontare. L'affermazione è esatta, in quanto solo dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo è possibile stabilire se le somme "anticipate" a titolo di acconto sono effettivamente "dovute" (Cass. 26 maggio 1971, n. 1558). Ma essa non giustifica la decisione adottata dalla Corte territoriale. Quest'ultima. ha ritenuto, invero, di poter identificare il momento conclusivo del procedimento in esame nell'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso proposto avverso la determinazione con la quale l'amministrazione committente aveva negato il compenso revisionale. È agevole però replicare che il procedimento diretto alla determinazione del compenso revisionale si conclude con il provvedimento adottato dall'amministrazione committente sulla domanda di revisione prezzi presentata dall'appaltatore; provvedimento che, in base ai principi che regolano gli atti amministrativi, è assistito dai caratteri dell'autoritarietà e dell'esecutività, i quali fanno sì che il committente, sulla base della sua unilaterale determinazione possa agire nei confronti dell'appaltatore, anche al fine di ripetere le somme versate in eccesso a titolo di acconto.
Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. 6 dicembre 1947, n. 1501, apre un nuovo procedimento, che si inserisce nell'esercizio di una funzione che non è più di amministrazione attiva, ma giustiziale, essendo diretto a risolvere una controversia insorta tra l'amministrazione e il privato, la cui instaurazione, in linea di principio, non sospende l'efficacia dell'atto impugnato (art. 3, d.p.r. 4 novembre 1971, n. 1199).
4 - La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata. Non essendo possibile deciderla nel merito in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa va rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia perché, muovendo dal diverso presupposto che il procedimento diretto alla revisione dei prezzi deve ritenersi concluso quando l'amministrazione committente ha adottato la propria determinazione sulla domanda di revisione dell'appaltatore, accerti se il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di acconto alla ricorrente fosse o meno prescritto quando l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002