Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9403
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Sentenza 27 giugno 2002

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In tema di appalti pubblici, il procedimento diretto alla determinazione del compenso revisionale si conclude con il provvedimento adottato dall'Amministrazione committente sulla domanda di revisione prezzi presentata dall'appaltatore; provvedimento che, in base ai principi che regolano gli atti amministrativi, è assistito dai caratteri dell'autoritarietà ed esecutività, i quali fanno sì che il committente, sulla base della sua unilaterale determinazione, possa agire nei confronti dell'appaltatore, anche al fine di ripetere le somme versate in eccesso a titolo di acconto. Ne consegue che è dalla data di quel provvedimento che va calcolato il termine di eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di acconto all'appaltatore (La S.C. ha così cassato la sentenza impugnata, la quale aveva, invece, ritenuto che il termine di prescrizione in questione doveva essere calcolato a decorrere dal D.M. che aveva respinto il ricorso proposto dall'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 1501 del 1947).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9403
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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