Sentenza 20 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
agenzia delle entrate, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ON CA S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 486/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 04/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del giorno 8.3.1995 la s.p.a. BE CA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme versate negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva illegittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335; con gli interessi legali sugli importi di ciascun indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino all'effettivo rimborso. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte deducendo: a) l'incompetenza per territorio del giudice adito;
b) la decadenza dall'azione ex art. 13 D.P.R. n. 641/1972; c) l'infondatezza della pretesa di controparte negandosi il dedotto contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Il Tribunale adito, con sentenza in data 11 maggio 1996 accoglieva la domanda e condannava la convenuta a rimborsare alla società attrice la somma di L. 78.000.000, con gli interessi legali dalla citazione. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Ministero delle Finanze, per riproporre le difese già vanamente esposte nel precedente grado di giudizio, mentre la s.p.a. BE CA proponeva a sua volta appello incidentale per contestare la decorrenza degli interessi così come fissata dal Tribunale. La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 2444, depositata il 4.7.2000 e non notificata, accoglieva parzialmente l'appello principale, ritenendo decaduta la società dal diritto al rimborso relativamente alla tasse pagate per gli anni 1985/1987, e quindi accogliendo la domanda nei limiti della minor somma di L. 55.000.000, mentre in accoglimento dell'appello incidentale dichiarava dovuti gli interessi dal momento della costituzione in mora.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso l'Amministrazione finanziaria dello Stato con atto notificato il 2 ottobre 2001, deducendo con l'unico motivo articolato, ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448.
Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata nella presente fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso articolato l'Amministrazione Finanziaria ha lamentato la violazione dell'art. 11 L. 23/12/1998 n. 448 che per gli anni 1985-1992 ha fissato in L. 500.000 per ogni tipo di società, la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo, e in misura variabile la tassa forfetariamente e annualmente dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali, disponendo che sulle somma eventualmente da rimborsarsi spettassero i soli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 448/1998 (2,50% annuo), con decorrenza dalla domanda. Con la conseguenza che nel caso di specie dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto dedursi la somma relativa alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (L. 500.000), nonché l'importo corrispondente alla iscrizione degli altri atti sociali, mentre gli interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti nei limiti innanzi indicati.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con sentenza n. 3458 del 12 aprile 1996 questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che la tassa annuale per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese è illegittima perché in contrasto con la Direttiva CEE n. 335 del 1969. Le norme nazionali che hanno istituito il tributo devono essere disapplicate dal giudice;
il contribuente ha diritto di ottenere il rimborso delle tasse pagate indebitamente. Di tali principi, successivamente in maniera costante ribaditi dalla giurisprudenza della Corte, la Corte di Appello di Brescia ha fatto corretta applicazione con la sentenza impugnata.
Con la legge n. 448 del 1998 il legislatore è nuovamente intervenuto in questa materia, ma la nuova normativa, come più volte già ribadito da questa Corte, è conforme alla sopra citata direttiva limitatamente alla tassa prevista per la prima iscrizione della società nel registro delle imprese, in quanto in questo caso la tassa stessa sicuramente può ritenersi prescritta a fronte di un servizio reso. Permane invece il contrasto con la direttiva comunitaria quanto alla tassa forfetariamente prevista per gli anni successivi (c.d. tassa di mantenimento), così che, per questa parte, anche la normativa sopravvenuta va disapplicata, perché in contrasto con la fonte comunitaria (cfr: Cass. 9.7.1999, n. 7176; Cass. 28.11.2001, n. 15081; in tal senso v. anche Corte di Giustizia, sent. 10.9.2002 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, secondo la quale l'art. 11 cit. non risulta conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati").
Alla stregua di tali considerazioni ne consegue che, come affermato dal giudice di appello con l'impugnata sentenza, la tassa c.d. di mantenimento prevista per gli anni successivi a quello di prima iscrizione della società nel registro delle imprese, anche nei termini in cui è prevista dall'art. 11 L. n. 448/1998, continua ad essere illegittima, con il risultato che la norma che la prevede è per questa parte destinata a rimanere disapplicata, ed il contribuente conserva integro il suo diritto al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa con la nuova legge stabilita per gli anni successivi al primo.
Per quel che riguarda, invece, la tassa di prima iscrizione pure prevista dal cit. art. 11 con disposizione senza dubbio legittima, il vizio dedotto risulta inesistente alla stregua del puntuale accertamento svolto dal giudice di merito in ordine alla insussistenza dei presupposti di fatto richiesti per l'applicazione della tassa suddetta ("la tassa versata per l'anno 1988 e dovuta in rimborso non è quella di prima iscrizione, risalendo l'iscrizione della BE CA s.p.a. nel registro delle imprese, secondo il regime del tempo, all'anno 1967: v. processo verbale di udienza dd. 3 marzo 1999"), accertamento sorretto da ampia e logica motivazione, e comunque non contestato dalla ricorrente.
La dedotta violazione e/o falsa applicazione di legge nemmeno può ritenersi sussistente con riferimento a quanto con lo ius superveniens previsto in ordine agli interessi spettanti sui rimborsi delle tasse in questione giacché, come in proposito già ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 11 c. 111 cit. si pone anche per questa parte in contrasto con la normativa comunitaria.
Con sentenza 15 settembre 1998 la Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha inequivocabilmente stabilito che in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzioni di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli interessi. La normativa interna, peraltro, può ritenersi rispettosa del principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse e canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, il principio sopra richiamato non obbliga lo Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse e canoni riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina più favorevole prevista in materia di rimborso. Da tutto ciò discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati;
quello che invece rileva, è che le modalità di cui sopra si applichino indifferentemente sia alle azioni fondate sul diritto interno che a quelle fondate sul diritto comunitario (in senso conforme v. anche C.G.C.E. sentenza 10.9.2002, innanzi richiamata).
Nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50% previsto dall'art. 11 della legge n. 448/1998 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento dell'entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.1999 dal D.M. 10.12.1998), anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge n. 29/1961, e successivamente più volte modificato, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 27.6.2003, n. 10220; n. 8651/1998) in quanto impone per l'indebito tributario fondato su norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore rispetto a quello spettante nel caso di indebito derivante da violazione di norme interne. Il rilevato contrasto impone la disapplicazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato senza ulteriori provvedimenti per le spese, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva nella presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004