Sentenza 23 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU ER, NI OL, AT LO & C. SAS, già LU AN E ER , NI OL & C. SAS ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BUOZZI 102, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANZONI, difeso dall'avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA, giusto mandato in calce;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco LEONARDO DOMENICI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA presso l'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO VISCIOLA, giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 147/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 24/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CORDEIRO GUERRA che ha chiesto l'accoglimento del ricorse;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. RI ER, RD AO, CA AL e C. ha impugnato, nei confronti del Comune di Firenze, con ricorso notificato il 7 luglio 2000, la sentenza della C.T.R. di Firenze, depositata il 24 agosto 99, che, in accoglimento dell'appello del Comune, le aveva respinto il ricorso avverso la rettifica delle dichiarazioni Iciap per il 1990, 91, 92, 93, 94 e 95, ritenendo la sua attività di agente di assicurazioni classificabile nel settore 9^ (servizi vari) anziché 5^ (intermediazione del commercio) della tabella allegata al D.L. 66/89. La ricorrente lamenta la violazione della menzionata tabella, nonché degli artt. 1753 e 2195 c.c., atteso che, quale agente assicurativo, svolgeva una attività d'intermediazione nel commercio, come tale inguadrabile nel settore 5^, essendo arbitraria ogni diversificazione fra gli intermediari a seconda dell'oggetto o della natura del bene trattato.
Con controricorso notificato il 27 ott. 00, il Comune di Firenze resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già rilevato da questa Corte (sent. 6621/2002), secondo l'inequivoca "ratio" emergente dall'unitaria lettura della "tabella delle misure annue di base" dell'ICIAP, allegata alla L. 144/89, risulta che i criteri di classificazione adottati prescindono dalla giuridica natura dell'attività esercitata, avendo come esclusivo riferimento il presunto indice di redditività ed il grado di utilizzazione dei servizi comunali.
Da ciò consegue che attività, pur identiche sotto il profilo giuridico, sono inserite in differenti classi in ragione dei menzionati criteri (es. Commercio al minuto di alimentari classe 5^, di articoli tessili classe 6^, di altro commercio al minuto classe 7^, ecc.).
Ciò, ovviamente, vale anche per l'attività di agente di assicurazione che, contrariamente allo assunto della ricorrente, non può essere classificata unitariamente nella classe 5^, in cui, invece, risulta inserita solo l'attività degli agenti che operano nel settore del commercio al minuto (quella inerente al commercio all'ingrosso è inserita nella classe 6^); essendo evidente la incongruenza di detto settore per l'attività di agente di assicurazioni del tutto avulsa, per la peculiarità del suo oggetto, afferente un servizio e non beni materiali, da quella del commercio al minuto;
e che trova, quindi, la sua legittima collocazione, in mancanza di una specifica previsione, nella residuale categoria dei "servizi vari", di cui alla classe 9^.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004