Sentenza 15 maggio 2000
Massime • 1
Il sistema di garanzie di cui agli artt. 14,15 e 16 del D.P.R.15 luglio 1988 n.574 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina)è articolato in modo che: -al di fuori delle ipotesi di arresto in flagranza o fermo di polizia giudiziaria, disciplinate dall'art.14, l'autorità giudiziaria che procede alla formulazione di un atto processuale da comunicare o notificare all'indiziato o all'imputato usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico o ad altri elementi già acquisiti al processo (art.15, comma 1); -l'imputato o indiziato può, entro dieci giorni, contestare la lingua usata dichiarando la propria (diversa) lingua materna (art.15, comma 2); -gli atti successivi a tale dichiarazione debbono essere formati nella lingua dichiarata dall'imputato o indiziato, a pena di nullità (art.15, commi 3 e 7); -all'imputato che non abbia in precedenza contestato la lingua presunta e che debba per la prima volta essere interrogato va rivolto lo specifico interpello sulla lingua materna di cui all'art.14 (art.16, comma 1). Ne consegue che: a)l'erronea individuazione della lingua presunta non è, di per sè, sanzionata; b)l'indiziato o imputato ha l'onere di contestare entro un certo termine detta individuazione; c)solo la violazione dell'indicazione fatta con tale contestazione è sanzionata di nullità; d)l'obbligo di interpello di cui all'art.16, comma 1, riguarda solo l'imputato e non anche l'indiziato (ossia, nella terminologia del nuovo codice, l'indagato). (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che desse luogo a nullità il fatto che al ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia di cui all'art.294 c.p.p., condotto in lingua italiana, non fosse stato rivolto l'interpello circa la lingua materna, che era invece quella tedesca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2000, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 15.05.2000
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 2295
3. " Bruno Oliva " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 23767/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AY ST, n. 08.01.1963
avverso l'ordinanza emessa il giorno 26.04.1999 dal Tribunale di Trento;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 26.04.1999 il Tribunale di Trento rigettava il riesame proposto nell'interesse di AY ST avverso l'ordinanza 08.04.1998 del GIP applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti ex artt. 73 e 74 del dpr 309/90. Propone ricorso l'indagato, deducendo, in primo luogo, violazione degli artt. 15 e 16 del dpr 574/88, per non avere il Tribunale rilevato che l'A.G. ha violato i precisi obblighi di usare d'ufficio la lingua presunta dell'indagato, che era nella specie il tedesco, e di rivolgergli espressamente, in sede di interrogatorio di garanzia, la domanda di cui all'art. 14 in ordine alla sua lingua materna, assumendo, per di più, in contrasto con gli atti, che egli abbia optato per la lingua italiana.
Lamenta poi vizio di motivazione sui gravi indizi, per avere il Tribunale ritenuto un "fumus" in ordine all'esistenza dei reati contestati, indicando erroneamente o scambiando fra loro le persone dei vari indagati, basandosi su colloqui telefonici intervenuti in lingua diversa da quella nella quale sono stati trascritti, nonché omettendo di svolgere alcun riferimento a prove e indizi in ordine ai requisiti del delitto associativo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il sistema di garanzie di cui agli artt. 14, 15 e 16 del dpr 574/88 (recante norma di attuazione dello Statuto speciale del
Trentino-Alto Adige per l'uso della lingua tedesca e ladina) è infatti articolato in modo che:
- al di fuori delle ipotesi di arresto in flagranza o fermo di polizia (disciplinate dall'art. 14), l'Autorità giudiziaria che procede alla formulazione di un atto processuale da comunicare o notificare all'indiziato o all'imputato, usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico o ad altri elementi già acquisiti al processo (art. 15, comma 1);
- l'imputato o indiziato può entro dieci giorni contestare la lingua usata dichiarando la propria (diversa) lingua materna (art. 15, comma 2);
- gli atti successivi a tale dichiarazione debbono essere formati nella lingua dichiarata dall'imputato o indiziato (art. 15, comma 3);
- gli atti processuali posti in essere in violazione dell'art. 15, comma 3, sono nulli (art. 15, comma 7);
- all'imputato che non abbia in precedenza contestato la lingua presunta e che debba per la prima volta essere interrogato, va rivolto lo specifico interpello sulla lingua materna di cui all'art. 14 (art. 16, comma 1).
Da quanto sopra emerge:
- che l'erronea individuazione della lingua presunta non è di per sè sanzionato;
- che l'indiziato o imputato ha l'onere di contestare entro un certo termine detta individuazione;
- che solo la violazione dell'indicazione fatta con tale contestazione è sanzionata con la nullità;
- che l'obbligo di interpello di cui all'art. 16, comma 1, riguarda solo l'imputato, e non anche l'indiziato (ossia, nella, terminologia del nuovo codice, l'indagato).
Alla stregua di tanto è evidente che correttamente il Tribunale ha nella specie ritenuto applicabile l'art. 15 dpr 574/88, escludendo qualsiasi nullità per la mancanza di contestazioni da parte del ricorrente.
Nel merito l'ordinanza è adeguatamente motivata, con riferimento alle intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni di IR LE, RT LI ed RT JO (indicative dello stabile inserimento del ricorrente nel sistematico e ingente traffico gestito dal IR e dalla RT), oltre che alle parziali ammissioni dello stesso indagato: elementi a fronte dei quali nel ricorso si formulano in sostanza censure di mera contestazione ovvero di improponibile travisamento di risultanze investigative.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2000