Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2000, n. 2295
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Sentenza 15 maggio 2000

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Il sistema di garanzie di cui agli artt. 14,15 e 16 del D.P.R.15 luglio 1988 n.574 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina)è articolato in modo che: -al di fuori delle ipotesi di arresto in flagranza o fermo di polizia giudiziaria, disciplinate dall'art.14, l'autorità giudiziaria che procede alla formulazione di un atto processuale da comunicare o notificare all'indiziato o all'imputato usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico o ad altri elementi già acquisiti al processo (art.15, comma 1); -l'imputato o indiziato può, entro dieci giorni, contestare la lingua usata dichiarando la propria (diversa) lingua materna (art.15, comma 2); -gli atti successivi a tale dichiarazione debbono essere formati nella lingua dichiarata dall'imputato o indiziato, a pena di nullità (art.15, commi 3 e 7); -all'imputato che non abbia in precedenza contestato la lingua presunta e che debba per la prima volta essere interrogato va rivolto lo specifico interpello sulla lingua materna di cui all'art.14 (art.16, comma 1). Ne consegue che: a)l'erronea individuazione della lingua presunta non è, di per sè, sanzionata; b)l'indiziato o imputato ha l'onere di contestare entro un certo termine detta individuazione; c)solo la violazione dell'indicazione fatta con tale contestazione è sanzionata di nullità; d)l'obbligo di interpello di cui all'art.16, comma 1, riguarda solo l'imputato e non anche l'indiziato (ossia, nella terminologia del nuovo codice, l'indagato). (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che desse luogo a nullità il fatto che al ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia di cui all'art.294 c.p.p., condotto in lingua italiana, non fosse stato rivolto l'interpello circa la lingua materna, che era invece quella tedesca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2000, n. 2295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2295
    Data del deposito : 15 maggio 2000

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