Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19254
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Sentenza 13 aprile 2005

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In tema di scarichi di acque reflue industriali, a seguito del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato e individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche se si tratta di sostanze diverse dalle quelle indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5. Infatti nell'attuale formulazione il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 è stato collocato dopo la previsione della possibilità, per le autorità diverse dallo Stato, di stabilire "limiti più restrittivi", la violazione dei quali - in applicazione del disposto dell'art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 1999 ed in ossequio alla riserva statale dello "ius puniendi" - è sanzionata solo in via amministrativa, salvo la sussistenza dell'ulteriore condizione che si tratti delle diciotto sostanze pericolose incluse nella citata Tabella 5.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19254
    Data del deposito : 13 aprile 2005

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