Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
In tema di scarichi di acque reflue industriali, a seguito del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato e individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche se si tratta di sostanze diverse dalle quelle indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5. Infatti nell'attuale formulazione il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 è stato collocato dopo la previsione della possibilità, per le autorità diverse dallo Stato, di stabilire "limiti più restrittivi", la violazione dei quali - in applicazione del disposto dell'art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 1999 ed in ossequio alla riserva statale dello "ius puniendi" - è sanzionata solo in via amministrativa, salvo la sussistenza dell'ulteriore condizione che si tratti delle diciotto sostanze pericolose incluse nella citata Tabella 5.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19254 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
M 54
19254/05
n. 39962/2004 Reg. Gen. Pubblica udienza
7·2·6. del 13 aprile 2005 n.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione III Penale дек LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
composta dagli ill. mi signori:
Dott. Giuseppe Savignano Presidente
1. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere
2. Dott. Mario Gentile
3. Dott. Alfredo M. Lombardi Consigliere Consigliere Aldo Fiole Consigliere
4. Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GRANATA IU, nato a [...] il
30/12/1931,
16-20/4/2004, pronunciata avversO la sentenza n. 2983 del dalla Corte di Appello di Napoli.
-Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale G. Izzo, con cui chiede l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
-udito il difensore, avv. N. Rastello, che si associa alle richieste del P.G.;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Napoli confermava integralmente la sentenza 26/11/2002 del
Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, con la quale GR IO -quale legale rappresentante della ditta "Colagiovanni s.r.l." ed incaricato della gestione del relativo impianto di depurazione- era stato condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed € 3.000,00 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all' art. 59, commi 1 e 5, D. L.vo n. 152/1999, accertata il 9/11/2000 (scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite consentito relativamente al parametro "fosforo totale"). Avverso detta sentenza ricorre 1' imputato, deducendo: 1) erronea applicazione dell' art. 59 D. L.vo Π. 152/1999, in quanto questo deve interpretarsi, anche dopo la modifica subita per effetto dell' art. 23 D. L.vo n. 258/2000, nel senso dell' avvenuta depenalizzazione degli “stabellamenti" riferiti â sostanze incluse nella "tabella 3″, ma non anche nella "tabella 5″ dell' Allegato 5 al decreto;
2) violazione di legge, e precisamente del punto 1.2 dell' Allegato 5 sopra indicato, che prescrive un campionamento "medio" effettuato almeno nell' arco di tre ore, giacché nella fattispecie in esame esso venne invece effettuato in soli venti minuti, senza peraltro fornire alcuna giustificazione di tale scelta.
Con memoria 5/4/2005, la difesa ribadisce, con analitici approfondimenti e citazioni giurisprudenziali, le proprie argomentazioni, insistendo per l' annullamento senza rinvio dell' impugnata sentenza.
All' odierna udienza il P.M. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati.
La prima doglianza è infondata.
Sul punto l' orientamento giurisprudenziale non è uniforme ed il contrasto è stato segnalato dall' Ufficio del Massimario presso questa Corte con relazione n. 90/04 del 6/10/2004.
Da una parte (Cass. Sez. III, 29 ottobre 2003, PG/Bonassi ed altro;
20 febbraio 2004, Lo Piano;
Sez. fer., 22 agosto 2001,
Pirotta) si sostiene: "In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto
2000 m. 258, modificativo dell' art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell' Allegato 5, atteso
2
It che Ja attuale formulazione colloca riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti piu' restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5".
Secondo 1' opposto orientamento (Cass. Sez. III, 18 marzo 2004, Troiso;
28 aprile 2004, Anselmi), invece, "ai Fini della configurabilita' del reato di cui all' art. 59, comma la quinto, del d. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 Occorre ricorrenza simultanea di due condizioni: 1' una che siano superati i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 e ]' altra, che si tratti di una delle sostanze individuate nella
Tabella 5 dello stesso allegato".
Il Collegio, condividendo la diffusa ed analitica motivazione della sentenza PG in proc. Bonassi ed altro>, che comunque richiama, aderisce al primo dei due menzionati orientamenti, seguito dai giudici del merito nella fattispecie in esame. Oltre alle argomentazioni svolte dalla indicata decisione, si ritiene che la stessa rispecchi l' intenzione del legislatore del 2000 di rendere più rigoroso il decreto 152, alla luce della normativa comunitaria anche successiva, e trovi maggiore riscontro nella lettera dell' art. 59, comma 5, in questione. L' inciso "in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 dell' allegato 5", infatti, è stato posposto al riferimento ai "limiti più restrittivi" fissati da autorità diverse dallo Stato (regioni, province autonome, autorità competente ex art. 33, comma 1) per significare che è consentito ad esse in casi particolari- 1' abbassamento dei limiti fissati dal legislatore delegato nelle tabelle 3 e 4 del decreto 152, ma tuttavia in questa ipotesi di accentuato rigore- la risposta sanzionatoria penale è subordinata ad una condizione ulteriore, e cioè che si tratti delle 18 sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell' allegato 5. Altrimenti trova applicazione il disposto dell' art. 54, comma che -in 1, ossequio alla riserva statale dello ius puniendi- sanziona solo in via amministrativa il superamento dei limiti di emissione più restrittivi fissati da "autorità diverse".
Peraltro l' uso della congiunzione disgiuntiva "ovvero", in luogo di una copulativa, impedisce alla proposizione subordinata finale di riferirsi ad entrambe le previste fattispecie anziché esclusivamente alla seconda. Aldilà della facile e corrente critica al modo di legiferare, invero, se si fosse voluto affermare quanto sostenuto dal secondo orientamento sopra ricordato, sarebbe stato sufficiente, e semplice, inserire l' inciso de quo tra le parole "supera" e
3 "i valori fissati", anteponendolo cioè all' indicazione delle due diverse fattispecie e così riferendolo chiaramente ad entrambe. Si ritiene pertanto infondata, Come si è detto, la prima doglianza.
Merita invece accoglimento la seconda.
Anche tale questione, relativa alle modalità di campionamento del refluo, ha fatto registrare posizioni non uniformi di questa Corte Suprema, soprattutto prima del D. T.vo n.
258/2000, che, modificando il punto 1.2 dell' allegato 5, ha stabilito che "le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita' degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell' arco di tre ore", con la ulteriore specificazione che "l' autorita' preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento Su tempi diversi fine di al ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico". E' stata in tal modo affermata la natura ordinaria del campionamento medio, a cui però e' possibile derogare, ma con congrua motivazione, al fine di rappresentare adeguatamente uno specifico scarico;
peraltro alla inosservanza di tali previsioni-disposizioni non e' collegata alcuna sanzione, dovendosi ipotizzare la possibilita' di fornire anche in sede giudiziaria una adeguata motivazione della scelta operata, fatta salva la valutazione da parte del giudicante.
Questa impostazione trova pieno riscontro in Cass. Sez. III,
14 maggio 2003, Lazzeroni, secondo cui: "in tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di campionamento e' regolamentato da una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, riferito ad un campione medio prelevato nell' arco di tre ore, prevede la possibilita' di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni autorizzazionecontenute nell' allo dallescarico, caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico cosi' come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all' autorita' amministrativa di controllo nonche', in sede processuale, al giudice penale". Nello stesso senso: Sez. III, 17 ottobre 2002, Taschetti e, successivamente, Sez. III, 21 gennaio 2004, Lecchi, nella quale si specifica che "l'inosservanza del metodo di campionamento medio nell' arco di tre ore non e' assoggettata ad alcuna sanzione, atteso che spetta all' autorita' amministrativa controllo, ed in sede processuale al di giudice, valutare la razionalita' del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalita' dello scarico".
Orbene, nel caso di specie la Corte distrettuale non ha indicato le ragioni per le quali la regola del "campionamento medio" nell' arco di tre ore sia stata nel caso di specie- derogata, limitandosi a richiamare la menzionata sentenza
Taschetti.
Sul punto, dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza, ma soprattutto della ricordata norma, deve ravvisarsi un difetto totale di motivazione, che impone l' annullamento della gravata decisione con rinvio al giudice del merito.
Questi dovrà accertare se 1' effettuato prelievo del refluo su tempi diversi da quelli prescritti come regola, quale pacificamente emerge in atti, sia stato determinato dall' esigenza di ottenere un campione più rappresentativo dello scarico in questione nella sua effettiva composizione chimica o da altra necessità, ovvero vi sia stata semplicemente una inottemperanza alle prescrizioni contenute nell' allegato 5, punto 1.2. comma 2, del D. L.vo n. 152/1999.
P.Q.M.
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la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005 Il Consigliere est.Consigli Il Presidente
Conte Grills (Giuseppe Savignano)
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CASSAZIONE DEPOSITATA DI
A IN CARL
20 MAG. 2005 INH TEFUNZIONARIO DI CANCELLERIA
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dott. Fiorena Donati
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