Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 26432
CASS
Sentenza 16 marzo 2016

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Massime1

In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l'impiego dell'attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web "civetta".

Commentario1

  • 1Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico (1)
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 26432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26432
Data del deposito : 16 marzo 2016

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