Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento non configura un'ipotesi di caso fortuito la rottura di un tubo che ha determinato uno scarico oltre i limiti tabellari. Detto evento non assume, infatti, i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità stante il dovere positivo di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare il superamento dei limiti tabellari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 11410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11410 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Acquarone RENATO Presidente del 9/7/1999
1. Dott. Postiglione AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " AS LD " N. 2747
3. " ES AL " REGISTRO GENERALE
4. " UA AU " N. 3485/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: AM SE n. Fossano il 7.2.1959 avverso la sentenza del Pretore di Chiari del 29.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Del Grosso Andrea
Fatto e diritto
Il Pretore di Chairì, con sentenza del 29.10.1998, condannava AM SE, responsabile di un insediamento produttivo alla pena di sette milioni di ammenda per violazione dell'art. 21, 3^ comma L. 319/76. Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea motivazione sull'elemento soggettivo della colpa, che doveva, nel caso di specie, essere esclusa per caso fortuito, dovuto alla rottura di un tubo. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata, con apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione, perché adeguatamente motivato, ha ritenuto evento non imprevedibile la rottura del tubo che ha determinato l'inquinamento.
La sentenza si è ispirata alla giurisprudenza costante di questa Corte in ordine al dovere positivo di adottare tutte le misure preventive tecniche ed organizzative, atte ad evitare il superamento dei limiti tabellari. Il guasto dell'impianto non può considerarsi in via di principio evento imprevedibile ed inevitabile. Nel caso di specie, l'imputato è costretto a dedurre la concorrenza simultanea addirittura di due circostanze (la corrosione del tubo e la contestuale crepa del cemento), entrambe imprevedibili, a suo dire.
È mancata, dunque, la prova rigorosa del caso fortuito, mentre il Pretore ha sottolineato che il tubo messo su un letto di ghiaia (e non di cemento) una volta verificatosi il guasto, ha comportato la colpevole diffusione dell'inquinamento (dispersione delle sostanze oleose nel terreno).
La documentazione in atti e le prove testimoniali raccolte rendono certa l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, che sussiste anche ai sensi del D.Lgs n. 152/99 sopravvenuto. Infatti i molteplici limiti tabellari violati sono contenuti anche negli allegati della nuova legge (alluminio, ferro, cod, oli minerali, materiali sedimentabili) sicché la pena solo pecuniaria comminata, va conservata, per il principio del divieto di "reformatio in peius", nonostante la nuova legge (art. 59) preveda la pena congiunta.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1999