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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37408 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37408 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 18/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Caltanissetta, salvo rideterminare in quattro anni la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto FR CH responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale che gli erano stati contestati nella qualità di amministratore unico, prima, e di liquidatore, poi, della G.V.S. Italia s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita in data 22 luglio 2015. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Walter Tesauro, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dichiarata sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Travisando le emergenze processuali, la Corte d'appello avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta documentale sulla base delle dichiarazioni del curatore fallimentare, al quale l'imputato - osserva la difesa — aveva consegnato tutta la documentazione contabile a sua disposizione (vale a dire quella relativa agli anni 2009-2012). Osserva la difesa che l'omessa tenuta delle scritture contabili non integra, di per sé, l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, salvo dimostrare il dolo specifico, ciò che i Giudici di merito non avrebbero provato. In assenza di tale prova, la Corte d'appello avrebbe erroneamente e asseverativamente ritenuto che il delitto sia stato finalizzato ad occultare la condotta distrattiva. D'altra parte, la difesa osserva che la presenza di un disavanzo ingiustificato in sede di passivo non può costituire l'elemento cardine da cui dedurre la responsabilità per bancarotta distrattiva, anch'essa ritenuta sussistente in termini assertivi dalla sentenza impugnata. 2.2 II secondo motivo è incentrato sulla tecnica motivazionale;
giustificando i rinvii alla sentenza di primo grado attraverso principi giurisprudenziali in tema di cd. doppia conforme, la Corte territoriale si sarebbe in realtà sottratta all'obbligo di motivare l'asserita responsabilità dell'imputato per entrambe le fattispecie di reato contestate, con riguardo a tutti gli elementi costitutivi delle stesse. In particolare, difetterebbe di motivazione il passaggio in cui la Corte ha affermato che "lo stato delle scritture contabili è tale da non rendere possibile la 7 1 ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari". Tale profilo rivestirebbe carattere di decisività. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie, che non sarebbe stata rapportata alla specificità del caso, bensì modulata sulla pena principale, senza riguardo per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. Altresì affetta da carenza assoluta di motivazione sarebbe la confermata interdizione dai pubblici uffici per anni quattro (recte: cinque). 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 18 aprile 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. I rilievi di carattere generale svolti nel secondo motivo sono manifestamente infondati, nella misura in cui vengono riferiti alla sentenza impugnata, che, pur legittimamente richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, ha puntualmente esaminato le censure svolte nell'atto di appello, sottolineando, alla luce delle indicazioni emergenti dalla relazione del curatore e dalla sua successiva integrazione, gli elementi rivelatori non solo del distacco dal patrimonio aziendale di componenti positivi del patrimonio, ma soprattutto della finalità fraudolenta di sottrarre gli stessi alla garanzia dei creditori, realizzata attraverso un disegno articolato e consistente anche nel trasferimento di cespiti a società controllare dallo stesso imputato. Non è affatto il mero disavanzo, dunque, a costituire il fondamento della decisione della Corte territoriale, che, al contrario, attraverso un esame delle risultanze istruttorie, con le quali il ricorrente non si confronta se non in termini di assoluta genericità, si è mossa nella cornice della giurisprudenza di legittimità. Secondo quest'ultima, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio 2 tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). In tale contesto, del tutto razionale è la conclusione della sentenza impugnata secondo la quale, proprio dalla correlazione con le condotte distrattive (v., per alcune puntualizzazioni Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 0), emerge la dimostrazione del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, colto nella finalità di rendere impossibile una precisa ricostruzione delle vicende imprenditoriali per consolidare il pregiudizio recato alle ragioni creditorie. 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il terzo motivo. Premesso che l'applicazione delle pene accessorie fallimentari è obbligatoria - talché il giudice non deve argomentare, una volta dimostrata la sussistenza delle fattispecie incriminatrici, le ragioni "circa l'irrogazione" delle stesse, secondo quanto pretenderebbe il ricorrente, si osserva che la Corte territoriale si è mossa nella cornice tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte. Si è, infatti, ritenuto, proprio con riguardo alle pene accessorie fallimentari, che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01). La Corte d'appello, proprio attraverso la valorizzazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha sottolineato la dimensione dell'impresa, la consistenza dell'attività imprenditoriale e il concreto danno alla garanzia patrimoniale, giungendo, in termini che non palesano alcuna illogicità, a parametrare le pene accessorie fallimentari applicate a quattro anni, corrispondenti - ma non per un automatismo - alla durata della pena principale. Quanto all'interdizione dai pubblici uffici, la durata quinquennale discende dalla piana applicazione dell'art. 29 cod. pen. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 3 Il Presid versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37408 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 18/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Caltanissetta, salvo rideterminare in quattro anni la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto FR CH responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale che gli erano stati contestati nella qualità di amministratore unico, prima, e di liquidatore, poi, della G.V.S. Italia s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita in data 22 luglio 2015. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Walter Tesauro, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dichiarata sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Travisando le emergenze processuali, la Corte d'appello avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta documentale sulla base delle dichiarazioni del curatore fallimentare, al quale l'imputato - osserva la difesa — aveva consegnato tutta la documentazione contabile a sua disposizione (vale a dire quella relativa agli anni 2009-2012). Osserva la difesa che l'omessa tenuta delle scritture contabili non integra, di per sé, l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, salvo dimostrare il dolo specifico, ciò che i Giudici di merito non avrebbero provato. In assenza di tale prova, la Corte d'appello avrebbe erroneamente e asseverativamente ritenuto che il delitto sia stato finalizzato ad occultare la condotta distrattiva. D'altra parte, la difesa osserva che la presenza di un disavanzo ingiustificato in sede di passivo non può costituire l'elemento cardine da cui dedurre la responsabilità per bancarotta distrattiva, anch'essa ritenuta sussistente in termini assertivi dalla sentenza impugnata. 2.2 II secondo motivo è incentrato sulla tecnica motivazionale;
giustificando i rinvii alla sentenza di primo grado attraverso principi giurisprudenziali in tema di cd. doppia conforme, la Corte territoriale si sarebbe in realtà sottratta all'obbligo di motivare l'asserita responsabilità dell'imputato per entrambe le fattispecie di reato contestate, con riguardo a tutti gli elementi costitutivi delle stesse. In particolare, difetterebbe di motivazione il passaggio in cui la Corte ha affermato che "lo stato delle scritture contabili è tale da non rendere possibile la 7 1 ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari". Tale profilo rivestirebbe carattere di decisività. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie, che non sarebbe stata rapportata alla specificità del caso, bensì modulata sulla pena principale, senza riguardo per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. Altresì affetta da carenza assoluta di motivazione sarebbe la confermata interdizione dai pubblici uffici per anni quattro (recte: cinque). 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del 18 aprile 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. I rilievi di carattere generale svolti nel secondo motivo sono manifestamente infondati, nella misura in cui vengono riferiti alla sentenza impugnata, che, pur legittimamente richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, ha puntualmente esaminato le censure svolte nell'atto di appello, sottolineando, alla luce delle indicazioni emergenti dalla relazione del curatore e dalla sua successiva integrazione, gli elementi rivelatori non solo del distacco dal patrimonio aziendale di componenti positivi del patrimonio, ma soprattutto della finalità fraudolenta di sottrarre gli stessi alla garanzia dei creditori, realizzata attraverso un disegno articolato e consistente anche nel trasferimento di cespiti a società controllare dallo stesso imputato. Non è affatto il mero disavanzo, dunque, a costituire il fondamento della decisione della Corte territoriale, che, al contrario, attraverso un esame delle risultanze istruttorie, con le quali il ricorrente non si confronta se non in termini di assoluta genericità, si è mossa nella cornice della giurisprudenza di legittimità. Secondo quest'ultima, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio 2 tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). In tale contesto, del tutto razionale è la conclusione della sentenza impugnata secondo la quale, proprio dalla correlazione con le condotte distrattive (v., per alcune puntualizzazioni Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 0), emerge la dimostrazione del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, colto nella finalità di rendere impossibile una precisa ricostruzione delle vicende imprenditoriali per consolidare il pregiudizio recato alle ragioni creditorie. 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il terzo motivo. Premesso che l'applicazione delle pene accessorie fallimentari è obbligatoria - talché il giudice non deve argomentare, una volta dimostrata la sussistenza delle fattispecie incriminatrici, le ragioni "circa l'irrogazione" delle stesse, secondo quanto pretenderebbe il ricorrente, si osserva che la Corte territoriale si è mossa nella cornice tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte. Si è, infatti, ritenuto, proprio con riguardo alle pene accessorie fallimentari, che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01). La Corte d'appello, proprio attraverso la valorizzazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha sottolineato la dimensione dell'impresa, la consistenza dell'attività imprenditoriale e il concreto danno alla garanzia patrimoniale, giungendo, in termini che non palesano alcuna illogicità, a parametrare le pene accessorie fallimentari applicate a quattro anni, corrispondenti - ma non per un automatismo - alla durata della pena principale. Quanto all'interdizione dai pubblici uffici, la durata quinquennale discende dalla piana applicazione dell'art. 29 cod. pen. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 3 Il Presid versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consigliere estensore